Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
Pur essendo consentito al giudice di merito di determinare discrezionalmente la retribuzione ex art. 36 Costituzione mediante riferimento alla corrispondente retribuzione prevista dal contratto collettivo per le mansioni analoghe a quelle esercitate dal lavoratore, tuttavia l'esercizio di tale discrezionalità deve essere adeguatamente e logicamente motivato, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione in cui il giudice sia incorso sono deducibili in cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva preso ad indice di raffronto il contratto collettivo avente efficacia in epoca successiva al disimpegno delle mansioni, in relazione alle quali il lavoratore aveva richiesto l'adeguamento della retribuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11027 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CE MILEO - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -
Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH AN IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato NIGRO SAVERIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO.TRA.L. - CONSORZIO PUBBLICI LAZIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato DI LUCCIO MARINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7368/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/04/98 r.g.n. 27021/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ANTONUCCI per delega NIGRO;
udito l'Avvocato DI LUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 1989 RO CE AN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma l'CO (Azienda Consortile Trasporti Laziali) oggi COTRAL, (Consorzio Trasporti Pubblici per il Lazio) di cui era dipendente, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 11.980.799 oltre interessi e rivalutazione.
Il lavoratore a sostegno della domanda esponeva che dal gennaio 1982, a seguito del collocamento in quiescenza del dipendente IO De AN, inquadrato come capo deposito nel 4° livello retributivo, aveva svolto mansioni di quest'ultimo, provvedendo quotidianamente all'assegnazione delle autovetture ai singoli autisti, al controllo della manutenzione periodica delle autovetture, alla sostituzione degli autobus guasti con quelli efficienti per i depositi di Poggio Moiano, Poggio Mirteto, Ronciglione, Cerveteri, Civitavecchia e Manziana, coordinando la prestazione lavorativa di circa 80 autisti e altrettanti operai e osservando un orario di lavoro dalle ore 5,30 alle 12,50. Rilevava di avere diritto per tale prestata attività a decorrere dal 1° marzo 1984, essendo prescritti i crediti antecedenti, al trattamento economico e retributivo relativo al 4° livello retributivo previsto dal CCNL per gli autoferrotranviari. Con sentenza in data 18 febbraio 991 il Pretore accoglieva la domanda dichiarando il diritto del AN al chiesto trattamento economico e condannando l'azienda convenuta al pagamento della complessiva somma di lire 11.980.799 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Su appello dell'Acotral il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza del Pretore, con sentenza in data 24 giugno 1997/20 aprile 1998 dichiarava il diritto del lavoratore al trattamento economico relativo al 5° livello retributivo a decorrere dal 1° marzo 1984 sino alla data di entrata in vigore del nuovo inquadramento contrattuale e riconfermava, per il resto, la sentenza pretorile.
Condannava l'Azienda convenuta alla metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e compensava quelle della residua metà. Ricorre per cassazione il lavoratore con unico articolato motivo. Resiste il COTRAL, subentrato all'Acotral, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso il lavoratore si duole che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e con insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, pur acclarando in fatto che egli avesse espletato tutte le mansioni elencate nella domanda introduttiva del giudizio svolgendo la medesima attività lavorativa posta in essere dal De AN, inquadrato al 4° livello retributivo come capo deposito, non ne aveva, tuttavia, tratto la logica conclusione di determinare il trattamento economico sin dallo inizio ai sensi dell'art. 36 Cost. in riferimento al quarto livello retributivo, e non aveva confermato sul punto la sentenza pretorile. Aggiunge il ricorrente che sulla base della disciplina del rapporto degli autoferrotranviari, regolato dal R.D. n. 148 del 1931, per avere diritto all'inquadramento superiore occorrono la vacanza del posto e l'ordine scritto del direttore e che, nella specie, pur essendosi verificata la vacanza, era mancato l'ordine scritto soltanto perché il lavoratore era stato destinato soltanto in via di fatto alle mansioni espletate dal De AN, inquadrato al 4° livello retributivo.
Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare ex art. 36 Cost. sin dal marzo 1984, come aveva statuito in proposito il Pretore, lo stesso livello retributivo del De AN e non già applicare un contratto collettivo (quello di cui all'accordo nazionale del 20 giugno 1986) successivo all'epoca della richiesta di applicazione del chiesto livello retributivo.
Il ricorrente conclude chiedendo, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.. Il ricorso è fondato.
Come già questa Corte ha precisato, il contratto collettivo in base al quale, previo accertamento delle mansioni di atto svolte dal lavoratore, può essere determinato l'inquadramento spettante al medesimo è quello in vigore all'epoca dello svolgimento delle mansioni, non essendo ipotizzabile l'efficacia della disciplina collettiva successiva sulla posizione del dipendente maturata prima della sua vigenza (v. Cass. 17 agosto 1998 n. 8072). Sotto tale profilo la sentenza impugnata appare, perciò illogicamente motivata allorché, al fine di determinare nei confronti del AN la retribuzione spettante ex art. 36 Cost. in riferimento a quella prevista dal contratto collettivo per l'espletamento di mansioni analoghe a quelle di fatto esercitate dal lavoratore, aveva preso a indice di raffronto il contratto collettivo che aveva avuto efficacia in epoca successiva al disimpegno delle mansioni in relazione alle quali era stato chiesto l'adeguamento della retribuzione con implicito richiamo all'art. 36 Cost. (v. Cass. 25 ottobre 1991 n. 11334).
Peraltro, pur essendo discrezionalmente consentita al giudice di merito la determinazione della proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro prestato mediante riferimento alla corrispondente retribuzione prevista dal contratto collettivo per le analoghe mansioni esercitate dal lavoratore richiedente, è, però, imposta a tale giudice di motivare in modo adeguato e logico l'esercizio di tale discrezionalità. In difetto di tale adeguatezza e logicità, attraverso la denunzia del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'esercizio della facoltà di quantificazione del giudice di merito cade sotto il controllo di questo Giudice di Legittimità.
Nella specie il tribunale è incorso anche in vizio di contraddittoria e illogica motivazione allorché sull'accertato espletamento da parte del lavoratore sin dal marzo del 1984 delle mansioni che in precedenza erano state affidate al De AN, inquadrato nel 4° livello retributivo, aveva ritenuto di adeguare la retribuzione del AN, per quantità e qualità del lavoro prestato, in riferimento alla retribuzione del De AN, soltanto per il periodo successivo all'efficacia di un contratto collettivo inapplicabile come indice di raffronto per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., in quanto stipulato successivamente al periodo in cui era stata iniziata la prestazione lavorativa per la quale era stato chiesto l'adeguamento retributivo. Pertanto in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma.
La Corte non può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo applicabile tale norma quando la sentenza impugnata viene annullata, come nella specie, per vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2001.
Depositato in cancelleria il 10 agosto 2001 .