Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11027
CASS
Sentenza 10 agosto 2001

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Pur essendo consentito al giudice di merito di determinare discrezionalmente la retribuzione ex art. 36 Costituzione mediante riferimento alla corrispondente retribuzione prevista dal contratto collettivo per le mansioni analoghe a quelle esercitate dal lavoratore, tuttavia l'esercizio di tale discrezionalità deve essere adeguatamente e logicamente motivato, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione in cui il giudice sia incorso sono deducibili in cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva preso ad indice di raffronto il contratto collettivo avente efficacia in epoca successiva al disimpegno delle mansioni, in relazione alle quali il lavoratore aveva richiesto l'adeguamento della retribuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11027
    Data del deposito : 10 agosto 2001

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