Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia stud dal Sig. IL SOLE 24 ORE AULA "A" 3000 per diritti il 17 APR. 2001 REPUBBLIC1 6 2 4 / 0 1 IL CANCELLIERE oggetto IN OM LAVORO LA CORTE SUCREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N.04327/99 Consigliere R.G.N.07081/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 12174 Dott. Giovanni Consigliere Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 07.03.2001 da D'AR NT E EN rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Semeraro e Silvana Quaranta, con i quali elett.te domicilia in Roma, via G. presso 10 studio degli avv.ti Litta-Galilei, 45, n. Cardilli, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro 165 COOPERATIVA "19 LUGL I O″ s.r.l. 01 in persona del Presidente p.t., ing. Maurizio Masoni, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Carlucci, presso il quale elett.te domicilia in Taranto, via Sorcinelli, n. giusta procura speciale a margine del controricorso, 31, di ufficio, dom.to in Roma, piazza Cavour, presso la e, Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, - controricorrente e da "19 LUGLI O" s.r.l. COOPERATIVA in persona del Presidente p.t., ing. Maurizio Masoni, e difeso dall'avv. Giuseppe Carlucci, presso il rapp.to quale elett.te domicilia in Taranto, via Sorcinelli, n. 31, giusta procura speciale a margine del controricorso di ufficio, dom.to in Roma,con ricorso incidentale, ei piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ricorrente incidentale
contro
D'AR NT EEN intimata avverso il ricorso incidentale per l'annullamento, ovvero, in subordine, per la conferma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 01735/98 del I 19.11/27.11.1998, R.G. n. 02309/95, notificata il ° dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 marzo 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
2 h Udito l'avv. Giuseppe Carlucci per la Cooperativa "19 luglio" s.r.l.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la il assorbito improcedibilità del ricorso principale, ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1979/94 del 16 marzo 08 giugno 1994 il OR di Taranto, ritenuta la insussistenza di un valido rapporto di lavoro per mancata iscrizione all'albo obbligatorio dei giornalisti da parte di EL D'ME e ritenuto il rapporto di lavoro subordinato di collaboratrice fissa e continuativa di essa D'ME alle dipendenze della Cooperativa "19 luglio" s.r.l. (in appresso Cooperativa), editrice del “Corriere del Giorno" per 08 maggio 1991, conil periodo 2 luglio 1987 applicazione in via parametrica dell'art. 2 del c.c.n.l. del settore, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, e condannava la Cooperativa al dell'art. 2126 C.C., pagamento in favore della D'ME della complessiva somma di lire 13.199.644 a titolo di differenze retributive e ferie non godute, oltre accessori. Il Tribunale di Taranto rigettava l'appello e confermava la sentenza appellata;
spese del grado a carico della D'ME appellante. 3 9 Osservava il Tribunale limitatamente a quanto ancora sub iudice: l'iscrizione nel registro dei praticanti, ottenuto dalla D'ME, di ufficio, con delibera del 26 giugno 1993 con decorrenza I° ottobre 1989, opposta per la prima volta in grado di appello, era intervenuta a rapporto di lavoro cessato, sicché per l'intero periodo di lavoro la lavoratrice era priva del requisito soggettivo della qualifica di giornalista iscritta all'albo professionale, donde la nullità del relativo contratto e l'impossibilità da parte del giudice di ordinare la prosecuzione di un contratto nullo per contrasto con norme imperative;
la D'ME aveva anche rinunciato, con personale dichiarazione a verbale in primo grado, al capo della domanda relativa all'impugnativa di licenziamento, sicché, non essendo necessaria per tale rinuncia, а differenza della rinuncia agli atti del giudizio, l'accettazione della controparte, nella specie rifiutata, l'appellante non aveva interesse ad impugnare il provvedimento di licenziamento in appello;
incomprensibile era il motivo della doglianza relativa al riconoscimento della natura subordinata e non autonoma del rapporto, atteso che il OR aveva riconosciuto la subordinazione così come si richiedeva in grado di appello;
quanto al disconoscimento della qualifica di redattore, non erano risultati gli imprescindibili requisiti della quotidianità 4 della prestazione e della osservanza di un orario di lavoro compatibile con la specialità del rapporto, in considerazione dell'attività di poco più di un articolo al mese in media, del contemporaneo rapporto di impiegata di ruolo della D'ME con la USL, dell'assenza presso tale ultimo datore di lavoro per periodi lunghi anche di nove impossibilità di mesi per malattia, donde la frequentazione del giornale per i medesimi periodi, e senza obbligo di giustificazione;
sussistevano invece i requisiti della collaborazione fissa e continuativa, quali la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza con l'impegno del lavoratore a mettere a disposizione le proprie energie lavorative anche negli intervalli fra le prestazioni, l'assiduità nella compilazione di articoli su specifici argomenti ○ rubriche;
l'assunta erroneità dei conteggi in ordine alla liquidazione operata dal OR era generica, ed invece corretta la liquidazione del dovuto con riferimento alle tabelle retributive del contratto applicabile, anche con aumento dei minimi in considerazione della mole di lavoro espletata. 5 Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la D'ME con tre motivi di censura. La Cooperativa “16 luglio" s.r.l. si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo di censura. La D'ME non si è costituita avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso D'ME EL denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 26, 27, 34, 41, 43 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, 2126, 1362 e segg. C.C., e 36 della Costituzione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la D'ME era in possesso del requisito soggettivo di pubblicista e regolarmente iscritta all'albo dei giornalisti già prima di iniziare a collaborare con la Cooperativa;
pertanto, l'attività di giornalista dipendente era pienamente legittima, indipendentemente dalla sopravvenuta iscrizione all'albo dei giornalisti, della qual circostanza comunque il Tribunale non aveva tenuto il debito conto;
né la cessazione del rapporto intervenuto medio tempore poteva 6 q influire sulla legittima aspettativa alla retribuzione per un'attività effettivamente svolta;
attesa la iscrizione all'albo dei pubblicisti, e quindi la qualifica della D'ME di pubblicista-giornalista, non era applicabile l'art. 2126 c.c., che presuppone la nullità del contratto. Con il secondo motivo di ricorso D'ME EL denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.C., in relazione alla interpretazione del contratto di categoria, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: l'art. 36 del contratto nazionale giornalistico consentiva l'applicazione del trattamento normativo ed economico previsto per i giornalisti professionisti anche ai sensi dell'art. 36 dellaai pubblicisti quanto meno il Tribunale aveva errato nella Costituzione;
qualificazione del rapporto della D'ME e "nella individuazione delle caratterizzazioni delle attività rispettivamente del collaboratore fisso e del redattore ordinario"; le prove acquisite al processo consentivano di ravvisare le mansioni di redattore, ancorché senza l'orario prefissato per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altra attività; ai fini della quotidianità della prestazione era sufficiente la pubblicazione quotidiana di una particolare 7 h rubrica e/o pagina (nella specie l'intera pagina degli spettacoli); l'affermazione del Tribunale sulla media del numero degli articoli pubblicati era contraddetta dalla produzione agli atti e dall'affermazione pretorile sulla intensità del lavoro svolto;
la ricorrente, quale pubblicista non tenuta alla esclusività della prestazione giornalistica, era presente in redazione giornalmente dalle ore 15,00 alle 21,00, e anche nel periodo di malattia aveva 'continuato a lavorare per il giornale recandosi presso la redazione quotidianamente", il tutto testimonianze e dall'esame deglicome dalle riportate articoli prodotti;
dunque, era incomprensibile il riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso in luogo di quella di redattore ordinario e la minore differenza retributiva liquidata. Con il terzo motivo di ricorso D'ME EL denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, e 1, 11, 26, 27, 29, 45, 60, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la Cooperativa si era difesa in primo grado sostenendo l'assunzione della ricorrente quale collaboratrice occasionale e negando quindi la sussistenza di un rapporto 8 h di lavoro subordinato, e, in grado di appello, deducendo, solo per inciso e senza proporre appello incidentale, sul valore della deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Bari, senza alcuna contestazione sul merito di esso e delle statuizioni conseguenti;
le argomentazioni del Tribunale sul punto, pertanto, erano precluse, dovendo il giudice di appello solo prendere atto della deliberazione e adottare i provvedimenti conseguenti in ordine alle differenze retributive richieste. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la Cooperativa denunzia violazione dell'art. 345 c.p.c., in 360, n. 3, c.p.c.: nel giudizio di relazione all'art. primo grado la D'ME aveva fondato la domanda sullo svolgimento di "attività di giornalista professionista"; in secondo grado venivano addotti a sostegno della pretesa la qualità di pubblicista dell'appellante e la sua iscrizione al registro dei praticanti deliberata dal Consiglio dell'ordine dei giornalisti di Bari e in riferimento a tali fatti veniva formulato il primo motivo di gravame;
altrettanto inammissibile era il secondo motivo di gravame per difetto di interesse. Va preliminarmente esaminata la regolarità del deposito del ricorso in questa sede. Il ricorso principale proposto da D'ME EL, notificato il 30 gennaio 1999, risulta, come da timbri sui 9 relativi atti e allegati, spedito a mezzo posta, per il deposito, in data 26 febbraio 1999 e formalmente depositato il 02 marzo 1999. L'operazione, effettuata ben oltre il termine di venti giorni "dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto", comporta la declaratoria di improcedibilità del mezzo di impugnazione ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c.. Il ricorso incidentale, espressamente proposto in via condizionata, come da dichiarazione a verbale del procuratore della Cooperativa resistente, deve ritenersi conseguentemente assorbito. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C ort e dichiara improcedibile il ricorso la principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 07 marzo 2001. 3 3 5 0 1 . Il Consigliere est. . A N T S R S I 3 A A D ' 7 T , - L , L 8 O A Il Presidente - Giovanni Mazzarella E L S 1 L D E 1 O P I S S B E I I N G N D Giovanillapparella E Giuseppe nirubé S G G A I E O T L A S плив A O D O A P T E L T , M L I I O R E R I A D IL CANCELLIEBE T D D S I E O G T Deposi to in Cassolena E N R E og 1.7 APR. 2001 IL CANCELLIERECANCEL