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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 325/2022
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. CH VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. EU RO SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 325/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 272/2022 del Tribunale di RO pubblicata il
2.05.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 1780/2016, notificata in data
7.06.2022, in materia di rilascio immobile conseguente a risoluzione di contratto di permuta.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
AR AL con domicilio in Formia, via Rubino 4, presso e nello Studio dell'Avv. AL
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Simone Mario Brusatori con domicilio in C.F._3
Gallarate alla Via XX Settembre, 6 APPELLATI
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (iscritto a numero di ruolo R.G. 1780/2016)
e esponevano, in sintesi, che con Controparte_1 Controparte_2 ordinanza del 20.11.2015 resa nell'ambito di un precedente giudizio ex art 702 bis c.p.c.
(R.G. 910/2014) il Tribunale di Lagonegro aveva dichiarato risolto il contratto di permuta di cosa futura del 05.03.2005 intercorso tra essi ricorrenti e relativo ad un Parte_1 suolo di proprietà di e sito in Lauria contrata Controparte_1 Controparte_2
SA OL (foglio 91 particelle 810, 819, 823, 840, nonché foglio 91, particelle 811, 839,
Pag. 1 di 8 Co queste ultime in proprietà di ) sul quale avrebbe dovuto costruire un Parte_1 fabbricato, del quale un appartamento sarebbe stato trasferito ai ricorrenti;
che pur a seguito di tale risoluzione e nonostante numerose diffide, insistevano ancora su tali terreni beni mobili consistenti, tra l'altro, in legname ormai marcio, vari ponteggi arrugginiti, un vecchio bagno chimico da cantiere, di proprietà del convenuto . Parte_1
Chiedevano, pertanto, condannarsi alla rimozione di tali beni e condannare Parte_1 il convenuto al pagamento di relativa sanzione per il ritardo.
2. Si costituiva il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Parte_1 Co passiva evidenziando che i beni insistenti sui terreni afferivano alla Ni. ES S.r.l. che aveva partecipato all'atto trilatero di transazione novativa del 18.05.2010 intervenuto tra le Co Co parti in causa e la ridetta ES s.r.l.; con detto patto si stabiliva infatti la risoluzione Co della già menzionata permuta del 5.3.2005 e si conveniva che invece la Controparte_5 avrebbe acquistato il medesimo suolo e avrebbe costruito il fabbricato. Cosicché
l'immobile era detenuto da codesta società che era subentrata a . Parte_1
3. Disposto il mutamento di rito ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa con sentenza n. 272/2022, pubblicata il 02.05.2022, con la quale il Tribunale di
RO ha così disposto: " - accoglie la domanda avanzata da parte attrice volta alla liberazione dei terreni siti in Lauria contrata SA OL foglio 91 particelle 810, 819,
823, 840 e foglio 91, particelle 811, 839 da tutti i beni mobili ivi insistenti e consistenti, tra
l'altro, in legname ormai marcio, vari ponteggi arrugginiti, un vecchio bagno chimico;
- per l'effetto condanna, per quanto evidenziato in parte motiva, a Parte_1 provvedere alla liberazione dei terreni siti in Lauria contrata SA OL foglio 91 particelle
810, 819, 823, 840 e foglio 91, particelle 811, 839 da tutti i beni mobili ivi insistenti e consistenti, tra l'altro, in legname ormai marcio, vari ponteggi arrugginiti, un vecchio bagno chimico entro il termine di giorni sessanta dalla notifica del titolo;
- rigetta ogni altra domanda avanzata da parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti."
4. Il Tribunale ha motivato la decisione, affermando che non trova riscontro l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Sul punto il Tribunale ha infatti Parte_1 ritenuto che la risoluzione del contratto di permuta del 05.03.2005, intervenuta con ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale di Lagonegro del 20.11.2015 produce ex lege effetti restitutori tra le parti del contratto dichiarato risolto e cioè tra le parti oggi in causa, mentre alcuna legittimazione può avere nel presente giudizio, la come invocato Controparte_5 da parte convenuta. In particolare, l'accordo novativo del 18.05.2010 a quale ha partecipato la non prevede alcuna immediata immissione nel possesso da CP_5
Pag. 2 di 8 parte della stesa;
né parte convenuta ha dato prova che sia stata Controparte_5 autorizzata da e ad iniziare i lavori sui terreni in Controparte_1 Controparte_2 questione ed oggetto del contratto di permuta risolto. Ne deriva che l'obbligo di liberare i terreni dai beni ivi insistenti risulta in capo a non essendo contestata la Parte_1 presenza sui terreni degli stessi. Quanto alla domanda di ristoro per il ritardo, il Tribunale ha ritenuto che la stessa non potesse trovare accoglimento in quanto non provata.
5. Con atto notificato tempestivamente il 05.07.2022 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza, così concludendo: - “ Voglia la Corte d'appello, in riforma della impugnata sentenza, e previa sospensione della sua esecutorietà, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla domanda formulata nei suoi confronti dagli appellati sigg. e nel presente giudizio, ovvero la nullità CP_1 Controparte_2 dell'atto introduttivo ove non ritenga identificata o identificabile l'azione esercitata. Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".
6. Quali motivi di doglianza l'appellante, invoca, in sintesi, l'applicabilità del rito locatizio alla fattispecie;
sostiene che il Tribunale avrebbe violato l'art 112 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto risolto il contratto senza che ciò sia stato oggetto di domanda;
il Tribunale non avrebbe considerato che con il patto del 18.05.2010 la è diventata Controparte_5 acquirente e che quindi detentrice dell'immobile; che non potrebbe richiedersi all'appellato la prova negativa di non essere detentore.
7. Si sono costituiti gli appellati che hanno argomentato e concluso circa l'inammissibilità
ed il rigetto dell'appello.
8. Con ordinanza del 22.12.2022 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, ritenendo, se pure all'esito di una delibazione sommaria,
l'insussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora.
9. All'udienza del 21.01.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato in quanto, anche all'esito della revisio prioris istantiae, come sollecitata dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il
Tribunale, circa l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la fondatezza della domanda attorea.
11. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata perché l'appello rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel
Pag. 3 di 8 testo risultante dalla modifica introdotta con legge n.134/2012, in quanto l'appellante muove critiche comunque ragionate a parti specifiche della sentenza.
12. Tali critiche sono tuttavia infondate pe le ragioni che seguono.
13. Quanto all'affermazione dell'appellante secondo cui nella fattispecie si sarebbe dovuto seguire il rito locatizio, va preliminarmente osservato che la doglianza è inammissibile in quanto non evidenzia quale sarebbe stato il vulnus al diritto di difesa che il diverso rito avrebbe comportato (si confronti, per tutte, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14374 del
24.05.2023). A ciò va comunque aggiunto che il rilievo è infondato in quanto l'invocato rito speciale di cui agli artt. 447 bis c.p.c. si applica alle controversie in materia di locazione, affitto e comodato mentre il giudizio odierno ha ad oggetto il rilascio di immobile derivante da risoluzione di contratto di permuta.
14. Sempre in rito si deve altresì osservare che al momento della decisione non risulta depositato agli atti, né in formato cartaceo, né in formato digitale, il fascicolo di parte di primo grado dell'appellante. Ciononostante, si può esaminare il merito avendo questa Corte
a disposizione gli atti prodotti nel fascicolo di parte appellata (scritture del 05.03.2005 e del
18.10.2010) e per quelli mancanti (ordinanza del Tribunale di Lagonegro del 20.11.2015, che risulta prodotta in primo grado da entrambe le parti ma non ridepositata in appello da alcuna di esse) si può tener conto del relativo contenuto quale riportato dalle parti e nella sentenza di primo grado e non contestato (si veda Cass. Sez. U -, Sentenza n. 4835 del
16.02.2023).
15. Nel merito va osservato che dal contratto di "permuta di cosa presente con cosa futura stipulato per atto pubblico il 05.03.2005 (doc. 2 fascicolo appellati) emerge che e cedevano a a titolo di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 permuta un proprio suolo edificatorio, in corrispettivo di appartamento futuro facente parte del fabbricato a realizzarsi dallo stesso sul suolo acquistato;
risulta inoltre Parte_1 espressamente pattuito all'art. 5 del medesimo contratto che veniva Parte_1
"immesso alla data odierna nel possesso legale e materiale degli immobili acquistati con tutte le conseguenze utili ed onerose"; il contratto veniva poi, all'art. 10, sottoposto, "nella sua interezza" alla condizione risolutiva della mancata realizzazione dell'edificio entro la data del 30.11.2005, con l'impegno delle parti, ai fini della pubblicità, a far constare l'avveramento della condizione risolutiva.
Dalla successiva scrittura privata del 18.05.2010 (doc. 5 fascicolo appellanti) intercorsa tra i predetti e da una parte e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 dall'altra nonché con l'intervento della I- ES s.r.l., emerge altresì che le parti, in premessa, davano atto del decorso del termine ultimo previsto per la condizione risolutiva
Pag. 4 di 8 nel predetto contratto del 05.03.2005, del mancato rispetto di dell'invito a Parte_1 dare atto dell'avventa risoluzione contrattuale e dell'introduzione di un primo giudizio (R.G.
734/2008) teso alla dichiarazione di avvenuta risoluzione e risarcimento danni;
ciò premesso le parti, al fine evitare ulteriori conseguenze, decidevano di addivenire ad un accordo con il quale stabilivano che "il contratto di permuta viene risolto avanti a notaio scelto e completamente retribuito dal sig. " inoltre pattuivano che "secondo Parte_1 la forma che sarà scelta dal notaio incaricato sempre completamente retribuito dal sig. Co
o dalla nel medesimo atto od in un altro successivo il Parte_1 CP_5 medesimo terreno sarà venduto alla I- ES RL (…) al prezzo di € 200.000,00 da pagarsi con le seguenti modalità (...)"; il signor avrebbe garantito Parte_1 personalmente i pagamenti;
il contratto redatto da notai avrebbe dovuto prevedere la condizione risolutiva in caso di mancato pagamento della somma sopra esposta.
Inoltre dalla narrazione in fatto delle parti emerge che era rimasto senza esito anche detto patto transattivo e che quindi gli attori avevano intrapreso un secondo giudizio ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. 910/2014), definitivo con ordinanza del 20.11.2015; il Tribunale con la sentenza di primo grado qui impugnata ha dato atto del contenuto di tale ordinanza (come detto non prodotta in questo giudizio da alcuno) affermando che "la risoluzione del contratto di permuta del 5 marzo 2005, intervenuta con ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale di
Lagonegro del 20 novembre 2015 – versata in atti -". Sul punto deve altresì osservarsi che ove parte appellante avesse voluto invocare un contenuto della ridetta ordinanza del
20.11.2015, diverso dalla interpretazione e lettura datane dal Tribunale in primo grado nella sentenza qui impugnata, avrebbe dovuto depositare in grado di appello l'atto stesso. A ciò va però aggiunto che di fatto l'appellante non contesta che l'ordinanza del 20.11.2015 abbia dichiarato l'avvenuta risoluzione del contratto del 5.3.2005, né impugna la sentenza di primo grado di questo giudizio nella parte in cui il Giudicante l'ha così letta ed interpretata, ma afferma solo che in questo giudizio la risoluzione del predetto contratto non sia stata oggetto di domanda degli attori, questione che tuttavia è superata dalla risoluzione già pronunciata con la ridetta ordinanza del 20.11.2015 e che quindi ben può darsi per presupposto in questo giudizio.
Va precisato infatti che la domanda formulata dagli odierni appellati nel primo grado di questo giudizio è appunto la liberazione degli immobili dalle cose mobili di proprietà di
, sul presupposto, come visto pacifico e non oggetto di contestazione, dell'avvenuta Pt_1 risoluzione del contratto del 05.03.2005, questione che il giudice può esaminare incidenter tantum.
Cosicché deve anche osservarsi che, anche volendo prescindere dal contenuto
Pag. 5 di 8 dell'ordinanza del 20.11.2015 è pacifico che il primo contratto del 05.03.2005 tra CP_1
e da una parte e dall'altro si sia risolto,
[...] Controparte_2 Parte_1 convergendo sul punto tutte le parti. Ed infatti lo stesso appellante invoca la natura novativa dell'accordo del 18.05.2010, con la conseguenza che effetto della novazione è appunto quello della estinzione del precedente rapporto (e ciò sia in base all'art. 1230 c.c. sia in base all'art. 1976 c.c); va peraltro considerato che nel nostro caso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'accordo del 18.05.2010 non era diretto a semplice modifica del soggetto acquirente (da alla Ni.ni. ES RL) ma portava ad una sostanziale Parte_1 modifica dell'oggetto del contratto che, da permuta di cosa presente con cosa futura, diveniva semplice contratto di vendita (o meglio, preliminare di vendita, essendosi le parti solo obbligate a stipulare la futura vendita) e nel quale non si faceva alcun cenno ad attività costruttiva della A ciò va aggiunto che nel patto del 18.05.2010 non si Controparte_5 Co Co prevedeva alcuna immissione immediata nel possesso della ES.
E' confermato quindi che per effetto della pacifica risoluzione del contratto del 05.03.2005
(sia per avveramento della condizione risolutiva, sia per effetto della volontà delle parti espressa con l'accordo del 18.05.2010, sia per effetto dell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. il cui diverso contenuto non è stato altrimenti dimostrato), non ha più titolo a Parte_1 rimanere nella detenzione o possesso dell'immobile con la conseguenza che gli appellati, ai sensi dell'art 1458 c.c. quali contraenti, prima ancora che quali proprietari, hanno diritto alla restitutio in integrum e quindi alla restituzione del bene, libero da persone e cose da parte dell'altro contraente e cioè appunto da . Parte_1
Va ulteriormente rimarcato che in questo giudizio ha eccepito il proprio Parte_1 difetto di legittimazione ipotizzando che nella posizione contrattuale e quindi nella Co detenzione o possesso del bene fosse subentrata la ciò che tuttavia, come CP_5 detto, è contrattualmente escluso e non altrimenti provato. Va ribadito infatti che Co contrattualmente la non è mai stata immessa nel possesso dell'immobile che CP_5 invece era stato trasferito a in base al ridetto contratto del 05.03.2025 poi Parte_1 risolto;
inoltre non ha dimostrato che l'invocato inizio della costruzione sul Parte_1 suolo di proprietà di e , sia avvenuta con attività Controparte_1 Controparte_2 Co imputabile alla piuttosto che a in proprio. CP_5 Parte_1
Con l'ulteriore annotazione che non ha proposto in questo giudizio, in via Parte_1 riconvenzionale a sua volta proprie eventuali domande restitutorie o indennitarie che sarebbero derivate dalla risoluzione contrattuale (ad esempio relative alle opere che si assume esser state svolte sul suolo degli attori odierni appellanti), ribadendosi che oggetto di questo giudizio è solo la domanda proposta dagli attori di liberazione del suolo dai soli
Pag. 6 di 8 beni mobili ancora ivi presenti e di pertinenza di , già possessore dello Parte_1 stesso in forza di contratto, allo stato risolto. Né risulta che, allo stato, abbia Parte_1 proposto domanda autonoma, ciò che comunque non avrebbe rilevanza in questo giudizio.
16. Non coglie nel segno nemmeno l'ultima deduzione dell'appellante secondo cui la sentenza anche se formalmente esecutiva non sarebbe mai suscettibile di esecuzione se anche lo
uti singolo volesse darvi corso, come amministratore della NI.NI. Srl non Parte_1 potrebbe, perché dovrebbe operare in senso contrario all'oggettivo interesse della società, rispetto alla quale quel titolo invece è inefficace".
17. Sul punto va osservato innanzitutto che, per quanto sopra detto, l'assunto sottinteso circa la pertinenza dei beni alla e quindi il difetto di legittimazione di , Parte_2 Parte_1 non è stato provato, tanto da esser stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Da ciò consegue che nel momento in cui la sentenza di condanna è stata emessa nei confronti di che è stato ritenuto, a monte, legittimato passivo, la sua Parte_1 esecuzione ben può e deve avvenire nei confronti ed in danno di stesso, Parte_1 destinatario della condanna, ovviamente anche in assenza di sua collaborazione.
Se poi vi fosse altro soggetto che assumesse di esser leso dall'esecuzione della condanna Co Co inter alios acta (e cioè appunto, nel nostro caso, se la ES RL assumesse di esser detentore o possessore del suolo e proprietario dei beni di cui si è chiesta la liberazione) questi avrebbe potuto o potrebbe ancora utilizzare gli strumenti processuali di difesa predisposti dall'ordinamento, primo tra tutti l'intervento autonomo ex art. 105 comma primo parte prima c.p.c.
Sul punto si ricorda infatti che Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza resa a
Sezioni Unite n. 2015 n. 1238, nella sua ampia motivazione, ha ben chiarito concetti e principi, poi confermati anche con le sentenza n. 7041/2017 e 24637/2016 e numerose altre, che spiegano che, al cospetto di una sentenza già esecutiva, con effetti riflessi in ipotetico danno di un terzo, nessun altro strumento di tutela è concessa al terzo che si ritenga leso se non: a) l'intervento nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza (art 105 comma primo c.p.c.), anche di appello (art 344 c.p.c.), così potendo ivi eventualmente chiedere l'inibitoria in esso prevista;
b) l'opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. quale mezzo di impugnazione di detta sentenza, con l'inibitoria altresì prevista;
c) un autonomo giudizio di accertamento per il riconoscimento del proprio preteso diritto autonomo, con la precisazione che in tal caso non gli resterebbe che attendere la relativa sentenza di merito, essendogli inibita altra tutela inibitoria.
Sta di fatto che, nonostante la coincidenza tra e il legale rappresentate della Parte_1
Pag. 7 di 8 Co Co ES s.r.l., quest'ultima non ha ritenuto di intervenire nel presente procedimento, nemmeno in grado di appello per rivendicare la proprietà dei beni mobili attualmente presenti sul suolo di proprietà di e , né altra Controparte_1 Controparte_2 domanda;
né risulta che abbia proposto opposizione di terzo avverso la sentenza esecutiva di primo grado;
non vi è poi evidenza che, allo stato, abbia proposto domanda autonoma di accertamento dei propri diritti, ciò che tuttavia non rileverebbe comunque in questo giudizio.
L'appello va quindi rigettato.
18. Le spese seguono la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa e cioè quelle dello scaglione da euro 26.001,00, ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 272/2022 del Parte_1
Tribunale di POTENZA pubblicata il 2.05.2022, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al rimborso in favore di e Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, delle spese di questo grado di giudizio che Controparte_2 si liquidano in euro € 4.996,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di del versamento Parte_1 della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
EU RO SI CH ID
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