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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1061/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1061/2023 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , nato ad [...] il C.F._2 Parte_3 C.F._3
15-12-1988 e (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_4 C.F._4
Giovanni Tagliavini e dall'Avv.to Giacomo Olivati, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei propri difensori, sito in Padova, via Porciglia n. 14, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attori -
nei confronti di c.f./P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
contumace Controparte_2
- convenuta contumace –
e di
(c.f./ P. Iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., contumace
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da verbale del 18.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 12.5.2023 gli attori indicati in epigrafe hanno adito l'intesto
Tribunale affinché fosse dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della proprietà
1 in quote indivise fra loro uguali, del terreno catastalmente censito al Catasto Terreni del Comune di
Este (PD) al Fg. 23, part. 838, formalmente intestato alla nonché la Controparte_1 dichiarazione di inefficacia e/o comunque di non opponibilità agli stessi dell'ipoteca giudiziale iscritta sul terreno de quo in data 4.3.2016 a favore di _4
(che ha poi ceduto il credito garantito da ipoteca alla società .
[...] Controparte_3
Gli esponenti hanno allegato di aver posseduto in maniera pubblica, pacifica, continuata e non interrotta da oltre un ventennio il sopraindicato terreno, posto sul retro dell'abitazione presso cui essi risiedono dall'ottobre del 2000 ed accessibile dalla pubblica via solo mediante un passaggio posto a fianco dell'abitazione degli attori, su cui insiste una servitù di passaggio;
hanno evidenziato in particolare che tale possesso si è estrinsecato nel tempo in una serie di attività materiali, quali: la separazione del fondo da quelli circostanti mediante la recinzione con muretto sovrastato da rete metallica di cui sopra, e relativa manutenzione;
la sua cura, manutenzione, pulizia, nonché periodico sfalcio dell'erba etc.; la piantumazione e periodica cura/potatura di una siepe lungo il perimetro recintato;
la messa a dimora e la cura di alberi da frutto;
creazione di aiuole di piante e fiori;
tenuta di un orto estivo per la coltivazione di verdure stagionali;
realizzazione di un gazebo destinato alla consumazione dei pasti nel periodo estivo o da deposito in quello invernale;
hanno poi precisato che il terreno è stato altresì adibito ad area giochi e sport, tanto da aver ospitato una piscina fuori terra dal
2001 al 2020.
Parte attrice ha esposto che la società convenuta, dichiarata fallita con sentenza n. 57 depositata dal
Tribunale di Rovigo il 26.10.2016, si è totalmente disinteressata al terreno, tanto che, in occasione dell'esperimento del procedimento di mediazione, il curatore fallimentare ha notiziato gli attori che il bene de quo non era stato appreso alla massa dell'attivo.
Con ordinanza del 27.11.2023, è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute, è stata disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti alla data del 31.1.2024.
All'esito dell'udienza sopraindicata il giudice, su richiesta di parte attrice, ha assegnato termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c..
All'udienza del 5.6.2024 è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché l'escussione di testi;
all'esito, il giudice, ritenuta la causa matura per Controparte_1 la decisione, ha fissato l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. In via del tutto preliminare, vale precisare come debba ritenersi integro il contraddittorio.
2 Infatti, come precisato da parte attrice, la società convenuta, che risulta essere proprietaria dell'immobile oggetto di domanda, è stata effettivamente dichiarata fallita con sentenza n. 57 del 2016 pronunciata dall'intestato Tribunale (Cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
Tuttavia, come documentato da parte attrice, il bene oggetto di domanda non è stato appreso alla massa del fallimento;
a tal proposito, si osserva che gli attori hanno provveduto al deposito di copia del programma di liquidazione approvato dal G.D. in data 24.4.2017, nel quale si dà espressamente conto della mancata apprensione del bene alla massa del fallimento (cfr. doc. n. 18).
Ebbene, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 4, l. fall. “Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore”.
Da ciò deriva che la titolarità passiva rispetto alla domanda di usucapione non può che essere individuata in capo a Controparte_1
3. Nel merito si osserva quanto segue.
È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 12984 del 6.9.2002).
La prova del possesso deve pertanto essere seria ed univoca, concernendo quindi non solo il corpus ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene.
Tale rigore probatorio trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
(Cass. Civ. Sez. II, n. 20539 del 30.8.2017).
In buona sostanza è necessario che non residuino perplessità in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto che, nel caso di specie, trattandosi di bene immobile, è di vent'anni ai sensi dell'art. 1158 c.c.
3 In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In applicazione di detti principi, giova precisare che la parte che agisce per l'ottenimento della declaratoria di usucapione è onerata:
- di dimostrare il potere di fatto sulla cosa, mediante la enucleazione dei singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà corrispondente all'esercizio del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica ed ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere. A giudizio della Suprema Corte, infatti, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (Cfr. Cass. Civ. n.
1824 del 2000).
Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà.
3.1. Alla luce di tali premesse, la domanda proposta dagli attori non può trovare accoglimento, non ritenendo in questa sede pienamente raggiunta la prova del possesso esclusivo del terreno di cui si discute ai fini dell'ottenimento della declaratoria di usucapione.
A tal proposito, occorre preliminarmente evidenziare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui
“qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile
4 ad usucapire occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà” (Cass. Civ. Sez. II, 21.2.2013 n. 4332).
E ancora, si evidenzia che neanche la mera allegazione, della parte che invoca la fattispecie acquisitiva, del semplice svolgimento di opere di manutenzione e/o gestione costituiscano di per sé prova del possesso uti dominus valido ai fini dell'usucapione, dal momento che, come chiarito dalla Suprema
Corte, “tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, (deve) essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus;
costituisce pertanto accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, ordinanza n.
6123 del 5.3.2020).
3.2. Ebbene, parte attrice ha allegato di aver posseduto in maniera pacifica, pubblica, continua e ininterrotta il terreno de quo sin dal mese di ottobre del 2000, allorquando i hanno trasferito Parte_2 la residenza presso l'abitazione sita nel Comune di Este (PD), via Franceschini n. 28, deducendo che tale possesso “animo domini” si è manifestato attraverso la realizzazione di una serie di attività materiali, essenzialmente riconducibili alla costruzione di un muretto perimetrale con apposizione della rete metallica sovrastante per separare tale appezzamento dalle proprietà aliene, alla manutenzione del terreno, alla piantumazione e tenuta di un orto estivo, nonché all'utilizzo di parte dello stesso quale spazio ricreativo e per l'esercizio di attività sportive.
Tuttavia, alla luce delle dei principi giuridici richiamati e delle considerazioni svolte, ben può dirsi che le condotte allegate e riferite dagli attori non siano idonee di per sé sole ad integrare una condotta escludente la possibilità di godimento da parte di altri soggetti, ivi inclusi i proprietari.
Inoltre, e tanto appare dirimente, gli esiti dell'istruttoria hanno fornito una ricostruzione fattuale non conforme a quella prospettata dagli attori, atteso che non è emersa l'esistenza di alcuna condotta idonea ad integrare il possesso uti dominus; in tal senso, è opportuno evidenziare che proprio quei comportamenti indicati dagli istanti come significativi di un possesso utile all'usucapione sono invece risultate insussistenti.
In particolare, alla luce dei principi sopra esaminati, non giovano alle pretese attoree le dichiarazioni rese dai testi in occasione dell'udienza del 5.6.2024.
Segnatamente, il teste , cognato dei coniugi e assiduo Testimone_1 Parte_5 frequentatore della casa familiare da oltre un ventennio, ha dichiarato che “per accedere al giardino
5 retrostante è possibile sia passare nel vialetto, che nella foto è sempre sul lato destro dell'edificio, sia attraverso l'edificio stesso. Ovviamente se occorre andare direttamente in giardino, è più comodo farlo dal vialetto […] Dall'ottobre del 2000 in poi ho visto solo la famiglia utilizzare questo Parte_2
terreno. Posso confermare che effettivamente è stato poi realizzato un muretto con una recinzione metallica sopra apposta. Nella foto esibite è possibile vederla perché è quella di colore verde che separa il giardino dalla parte di terreno arato”. A domanda del giudice egli ha aggiunto: “Mi sembra che la prima volta che sono andato a casa del la recinzione non fosse presente. Presumo che Parte_2 sia la realizzazione della recinzione che quella del gazebo sono state commissionate da mio cognato”.
Anche la teste , sorella dell'attrice, ha riferito che “per accedere al giardino Testimone_2 retrostante, è possibile farlo sia tramite il vialetto, che nella foto è ritratto a destra dell'edificio, sia dall'interno dell'abitazione […] Posso dire che da quando sono andata per la prima volta a casa di mia sorella, il muretto con la rete sono sempre stati presenti, credo che li abbia realizzati proprio il costruttore. Anche il gazebo è stato sempre lì da quando frequento la casa”.
Vi sono poi le poi le dichiarazioni rese dal teste , zio di , il quale ha Testimone_3 Parte_2
peraltro dichiarato di aver frequentato la famiglia solo per un periodo più limitato e Parte_2
circostanziato, dal momento che le frequentazioni tra la figlia ed il nipote sono Parte_3 diventate via via più sporadiche nel corso del tempo: “[…] Posso dire che io accedevo sempre nell'edificio e poi dall'interno mi portavo al giardino. Non credo di avere mai utilizzato il vialetto laterale. Non posso ricordare con precisione se ci fosse un vialetto laterale. Ricordo che andavamo lì sempre di sera, in occasione di feste e serate organizzate in giardino. Non saprei dire se la recinzione
è stata installata nel 2000 o se nel 2001 è stato realizzato il gazebo. Non ho fatto caso a questi dettagli, in quanto, come ho detto, mi capitava ogni tanto di andarci di sera”
Orbene, si evidenzia anzitutto che l'escussione testi non consente di ritenere pacifica la circostanza per cui siano stati gli attori a provvedere alla separazione del fondo dalle proprietà limitrofe mediante la realizzazione del muretto perimetrale e ad apporre la recinzione metallica sovrastante, nonché ad installare il gazebo;
anzi, al contrario, deve ritenersi che il muro perimetrale e la recinzione sovrastante fossero già presenti ed esistenti nel momento in cui gli attori si sono trasferiti nell'abitazione adiacente al terreno in questione.
Tale circostanza assume particolare rilevanza, dal momento che, come recentemente chiarito dalla
Suprema Corte, in relazione alla domanda di usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività
6 idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine pertanto “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.1.2022; Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 1121 dell'11.1.2024).
3.3. Nondimeno, neppure appare particolarmente significativa, ai fini voluti, la circostanza per cui al terreno oggetto di domanda possa accedersi dalla pubblica via mediante un passaggio adiacente all'abitazione degli attori.
Al contrario, proprio l'esistenza della dedotta servitù di passaggio è ulteriore elemento indicativo dell'assenza di quel possesso uti dominus necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.
3.4. Quanto complessivamente sostenuto può essere ulteriormente desunto anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte di legale rappresentante della Controparte_2 [...]
(dichiarata fallita nel 2016 e ad oggi cancellata dal Registro delle Imprese) il quale, Controparte_1
interrogato sul capitolo di prova n. 4 (Cfr. memoria istruttoria del 20-2-2024 fasc. parte attrice) ha dichiarato che: “dal 2000 lo hanno utilizzato sempre e la sua famiglia, senza Parte_2
impedimenti da parte mia. Io ho fatto la compravendita con il e sono stato io a realizzare il Parte_2
muretto perimetrale. Facendo uno sforzo di memoria, ricordo sicuramente il muro perimetrale, ma non ricordo che il terreno fosse poi stato anche internamente diviso e delimitato da una recinzione o da un muro. Io ho realizzato la compravendita dell'immobile allo stato di grezzo avanzato, ragione per cui non ho poi seguito le vicende successive. Non so chi ha installato il gazebo”.
Orbene, a parere di questo giudicante, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società convenuta non sono qualificabili contra se, non essendo idonee a costituire una confessione.
Difatti, dall'espletamento del predetto interrogatorio, è possibile evincere una “mera tolleranza” da parte del proprietario alla detenzione del fondo da parte degli attori, la quale tuttavia non è idonea ad integrare la sussistenza di un possesso qualificato utile ai fini dell'usucapione, dal momento che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può avere luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario possessore, quale, ad esempio l'arbitrario rifiuto alla restituzione del bene;
non sono pertanto
7 sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cfr. Sez. 6-2
Ordinanza n. 14593 del 4.7.2011).
D'altronde, appare poco verosimile che gli odierni attori abbiano cominciato ad esercitare un possesso uti dominus contestualmente al momento in cui hanno acquistato l'immobile adibito ad abitazione;
al contempo, non è trascurabile la circostanza per cui sia stata iscritta ipoteca da parte di un creditore della società convenuta in data 2016, allorquando sicuramente non era ancora maturato il presupposto oggettivo temporale per l'acquisto per usucapione da parte degli attori e, comunque, anche rispetto ai terzi non appariva affatto come pacifico il possesso uti dominus da parte degli istanti. (cfr. doc. n. 6).
3.5. Quanto alle riferite circostanze materiali atte a manifestare, a giudizio degli attori, la volontà di tenere la cosa come propria, occorre rilevare che la prova della realizzazione di tali attività, come sopra descritte, potrebbe al più aver rilevanza, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, ad integrare il requisito del corpus, ma non anche dell'animus possidendi, dal momento che tali attività di per sé non esprimono in modo inequivocabile una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, occorrendo invece che l'esercizio di tali attività sia accompagnata da univoci indizi atti a presumere la volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene.
3.6. E ancora, si precisa, che in questa prospettiva ermeneutica, neppure possa trovare applicazione il principio di non contestazione, né possa essere apprezzato il contegno dei convenuti, tenuto conto della contumacia degli stessi.
Pertanto, giova richiamare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21096 del 19-10-2016, nella cui motivazione si legge: “È appena il caso di richiamare, sul punto, il testo dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi del quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita'. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti,
l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese.
Per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda va dunque rigettata.
4. In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, nulla va statuito sulle spese di lite.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1061/2023 R.G. così provvede: rigetta la domanda;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, in data 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1061/2023 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , nato ad [...] il C.F._2 Parte_3 C.F._3
15-12-1988 e (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_4 C.F._4
Giovanni Tagliavini e dall'Avv.to Giacomo Olivati, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei propri difensori, sito in Padova, via Porciglia n. 14, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attori -
nei confronti di c.f./P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
contumace Controparte_2
- convenuta contumace –
e di
(c.f./ P. Iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., contumace
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da verbale del 18.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 12.5.2023 gli attori indicati in epigrafe hanno adito l'intesto
Tribunale affinché fosse dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della proprietà
1 in quote indivise fra loro uguali, del terreno catastalmente censito al Catasto Terreni del Comune di
Este (PD) al Fg. 23, part. 838, formalmente intestato alla nonché la Controparte_1 dichiarazione di inefficacia e/o comunque di non opponibilità agli stessi dell'ipoteca giudiziale iscritta sul terreno de quo in data 4.3.2016 a favore di _4
(che ha poi ceduto il credito garantito da ipoteca alla società .
[...] Controparte_3
Gli esponenti hanno allegato di aver posseduto in maniera pubblica, pacifica, continuata e non interrotta da oltre un ventennio il sopraindicato terreno, posto sul retro dell'abitazione presso cui essi risiedono dall'ottobre del 2000 ed accessibile dalla pubblica via solo mediante un passaggio posto a fianco dell'abitazione degli attori, su cui insiste una servitù di passaggio;
hanno evidenziato in particolare che tale possesso si è estrinsecato nel tempo in una serie di attività materiali, quali: la separazione del fondo da quelli circostanti mediante la recinzione con muretto sovrastato da rete metallica di cui sopra, e relativa manutenzione;
la sua cura, manutenzione, pulizia, nonché periodico sfalcio dell'erba etc.; la piantumazione e periodica cura/potatura di una siepe lungo il perimetro recintato;
la messa a dimora e la cura di alberi da frutto;
creazione di aiuole di piante e fiori;
tenuta di un orto estivo per la coltivazione di verdure stagionali;
realizzazione di un gazebo destinato alla consumazione dei pasti nel periodo estivo o da deposito in quello invernale;
hanno poi precisato che il terreno è stato altresì adibito ad area giochi e sport, tanto da aver ospitato una piscina fuori terra dal
2001 al 2020.
Parte attrice ha esposto che la società convenuta, dichiarata fallita con sentenza n. 57 depositata dal
Tribunale di Rovigo il 26.10.2016, si è totalmente disinteressata al terreno, tanto che, in occasione dell'esperimento del procedimento di mediazione, il curatore fallimentare ha notiziato gli attori che il bene de quo non era stato appreso alla massa dell'attivo.
Con ordinanza del 27.11.2023, è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute, è stata disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti alla data del 31.1.2024.
All'esito dell'udienza sopraindicata il giudice, su richiesta di parte attrice, ha assegnato termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c..
All'udienza del 5.6.2024 è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché l'escussione di testi;
all'esito, il giudice, ritenuta la causa matura per Controparte_1 la decisione, ha fissato l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. In via del tutto preliminare, vale precisare come debba ritenersi integro il contraddittorio.
2 Infatti, come precisato da parte attrice, la società convenuta, che risulta essere proprietaria dell'immobile oggetto di domanda, è stata effettivamente dichiarata fallita con sentenza n. 57 del 2016 pronunciata dall'intestato Tribunale (Cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
Tuttavia, come documentato da parte attrice, il bene oggetto di domanda non è stato appreso alla massa del fallimento;
a tal proposito, si osserva che gli attori hanno provveduto al deposito di copia del programma di liquidazione approvato dal G.D. in data 24.4.2017, nel quale si dà espressamente conto della mancata apprensione del bene alla massa del fallimento (cfr. doc. n. 18).
Ebbene, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 4, l. fall. “Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore”.
Da ciò deriva che la titolarità passiva rispetto alla domanda di usucapione non può che essere individuata in capo a Controparte_1
3. Nel merito si osserva quanto segue.
È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 12984 del 6.9.2002).
La prova del possesso deve pertanto essere seria ed univoca, concernendo quindi non solo il corpus ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene.
Tale rigore probatorio trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
(Cass. Civ. Sez. II, n. 20539 del 30.8.2017).
In buona sostanza è necessario che non residuino perplessità in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto che, nel caso di specie, trattandosi di bene immobile, è di vent'anni ai sensi dell'art. 1158 c.c.
3 In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In applicazione di detti principi, giova precisare che la parte che agisce per l'ottenimento della declaratoria di usucapione è onerata:
- di dimostrare il potere di fatto sulla cosa, mediante la enucleazione dei singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà corrispondente all'esercizio del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica ed ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere. A giudizio della Suprema Corte, infatti, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (Cfr. Cass. Civ. n.
1824 del 2000).
Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà.
3.1. Alla luce di tali premesse, la domanda proposta dagli attori non può trovare accoglimento, non ritenendo in questa sede pienamente raggiunta la prova del possesso esclusivo del terreno di cui si discute ai fini dell'ottenimento della declaratoria di usucapione.
A tal proposito, occorre preliminarmente evidenziare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui
“qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile
4 ad usucapire occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà” (Cass. Civ. Sez. II, 21.2.2013 n. 4332).
E ancora, si evidenzia che neanche la mera allegazione, della parte che invoca la fattispecie acquisitiva, del semplice svolgimento di opere di manutenzione e/o gestione costituiscano di per sé prova del possesso uti dominus valido ai fini dell'usucapione, dal momento che, come chiarito dalla Suprema
Corte, “tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, (deve) essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus;
costituisce pertanto accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, ordinanza n.
6123 del 5.3.2020).
3.2. Ebbene, parte attrice ha allegato di aver posseduto in maniera pacifica, pubblica, continua e ininterrotta il terreno de quo sin dal mese di ottobre del 2000, allorquando i hanno trasferito Parte_2 la residenza presso l'abitazione sita nel Comune di Este (PD), via Franceschini n. 28, deducendo che tale possesso “animo domini” si è manifestato attraverso la realizzazione di una serie di attività materiali, essenzialmente riconducibili alla costruzione di un muretto perimetrale con apposizione della rete metallica sovrastante per separare tale appezzamento dalle proprietà aliene, alla manutenzione del terreno, alla piantumazione e tenuta di un orto estivo, nonché all'utilizzo di parte dello stesso quale spazio ricreativo e per l'esercizio di attività sportive.
Tuttavia, alla luce delle dei principi giuridici richiamati e delle considerazioni svolte, ben può dirsi che le condotte allegate e riferite dagli attori non siano idonee di per sé sole ad integrare una condotta escludente la possibilità di godimento da parte di altri soggetti, ivi inclusi i proprietari.
Inoltre, e tanto appare dirimente, gli esiti dell'istruttoria hanno fornito una ricostruzione fattuale non conforme a quella prospettata dagli attori, atteso che non è emersa l'esistenza di alcuna condotta idonea ad integrare il possesso uti dominus; in tal senso, è opportuno evidenziare che proprio quei comportamenti indicati dagli istanti come significativi di un possesso utile all'usucapione sono invece risultate insussistenti.
In particolare, alla luce dei principi sopra esaminati, non giovano alle pretese attoree le dichiarazioni rese dai testi in occasione dell'udienza del 5.6.2024.
Segnatamente, il teste , cognato dei coniugi e assiduo Testimone_1 Parte_5 frequentatore della casa familiare da oltre un ventennio, ha dichiarato che “per accedere al giardino
5 retrostante è possibile sia passare nel vialetto, che nella foto è sempre sul lato destro dell'edificio, sia attraverso l'edificio stesso. Ovviamente se occorre andare direttamente in giardino, è più comodo farlo dal vialetto […] Dall'ottobre del 2000 in poi ho visto solo la famiglia utilizzare questo Parte_2
terreno. Posso confermare che effettivamente è stato poi realizzato un muretto con una recinzione metallica sopra apposta. Nella foto esibite è possibile vederla perché è quella di colore verde che separa il giardino dalla parte di terreno arato”. A domanda del giudice egli ha aggiunto: “Mi sembra che la prima volta che sono andato a casa del la recinzione non fosse presente. Presumo che Parte_2 sia la realizzazione della recinzione che quella del gazebo sono state commissionate da mio cognato”.
Anche la teste , sorella dell'attrice, ha riferito che “per accedere al giardino Testimone_2 retrostante, è possibile farlo sia tramite il vialetto, che nella foto è ritratto a destra dell'edificio, sia dall'interno dell'abitazione […] Posso dire che da quando sono andata per la prima volta a casa di mia sorella, il muretto con la rete sono sempre stati presenti, credo che li abbia realizzati proprio il costruttore. Anche il gazebo è stato sempre lì da quando frequento la casa”.
Vi sono poi le poi le dichiarazioni rese dal teste , zio di , il quale ha Testimone_3 Parte_2
peraltro dichiarato di aver frequentato la famiglia solo per un periodo più limitato e Parte_2
circostanziato, dal momento che le frequentazioni tra la figlia ed il nipote sono Parte_3 diventate via via più sporadiche nel corso del tempo: “[…] Posso dire che io accedevo sempre nell'edificio e poi dall'interno mi portavo al giardino. Non credo di avere mai utilizzato il vialetto laterale. Non posso ricordare con precisione se ci fosse un vialetto laterale. Ricordo che andavamo lì sempre di sera, in occasione di feste e serate organizzate in giardino. Non saprei dire se la recinzione
è stata installata nel 2000 o se nel 2001 è stato realizzato il gazebo. Non ho fatto caso a questi dettagli, in quanto, come ho detto, mi capitava ogni tanto di andarci di sera”
Orbene, si evidenzia anzitutto che l'escussione testi non consente di ritenere pacifica la circostanza per cui siano stati gli attori a provvedere alla separazione del fondo dalle proprietà limitrofe mediante la realizzazione del muretto perimetrale e ad apporre la recinzione metallica sovrastante, nonché ad installare il gazebo;
anzi, al contrario, deve ritenersi che il muro perimetrale e la recinzione sovrastante fossero già presenti ed esistenti nel momento in cui gli attori si sono trasferiti nell'abitazione adiacente al terreno in questione.
Tale circostanza assume particolare rilevanza, dal momento che, come recentemente chiarito dalla
Suprema Corte, in relazione alla domanda di usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività
6 idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine pertanto “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.1.2022; Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 1121 dell'11.1.2024).
3.3. Nondimeno, neppure appare particolarmente significativa, ai fini voluti, la circostanza per cui al terreno oggetto di domanda possa accedersi dalla pubblica via mediante un passaggio adiacente all'abitazione degli attori.
Al contrario, proprio l'esistenza della dedotta servitù di passaggio è ulteriore elemento indicativo dell'assenza di quel possesso uti dominus necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.
3.4. Quanto complessivamente sostenuto può essere ulteriormente desunto anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte di legale rappresentante della Controparte_2 [...]
(dichiarata fallita nel 2016 e ad oggi cancellata dal Registro delle Imprese) il quale, Controparte_1
interrogato sul capitolo di prova n. 4 (Cfr. memoria istruttoria del 20-2-2024 fasc. parte attrice) ha dichiarato che: “dal 2000 lo hanno utilizzato sempre e la sua famiglia, senza Parte_2
impedimenti da parte mia. Io ho fatto la compravendita con il e sono stato io a realizzare il Parte_2
muretto perimetrale. Facendo uno sforzo di memoria, ricordo sicuramente il muro perimetrale, ma non ricordo che il terreno fosse poi stato anche internamente diviso e delimitato da una recinzione o da un muro. Io ho realizzato la compravendita dell'immobile allo stato di grezzo avanzato, ragione per cui non ho poi seguito le vicende successive. Non so chi ha installato il gazebo”.
Orbene, a parere di questo giudicante, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società convenuta non sono qualificabili contra se, non essendo idonee a costituire una confessione.
Difatti, dall'espletamento del predetto interrogatorio, è possibile evincere una “mera tolleranza” da parte del proprietario alla detenzione del fondo da parte degli attori, la quale tuttavia non è idonea ad integrare la sussistenza di un possesso qualificato utile ai fini dell'usucapione, dal momento che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può avere luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario possessore, quale, ad esempio l'arbitrario rifiuto alla restituzione del bene;
non sono pertanto
7 sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cfr. Sez. 6-2
Ordinanza n. 14593 del 4.7.2011).
D'altronde, appare poco verosimile che gli odierni attori abbiano cominciato ad esercitare un possesso uti dominus contestualmente al momento in cui hanno acquistato l'immobile adibito ad abitazione;
al contempo, non è trascurabile la circostanza per cui sia stata iscritta ipoteca da parte di un creditore della società convenuta in data 2016, allorquando sicuramente non era ancora maturato il presupposto oggettivo temporale per l'acquisto per usucapione da parte degli attori e, comunque, anche rispetto ai terzi non appariva affatto come pacifico il possesso uti dominus da parte degli istanti. (cfr. doc. n. 6).
3.5. Quanto alle riferite circostanze materiali atte a manifestare, a giudizio degli attori, la volontà di tenere la cosa come propria, occorre rilevare che la prova della realizzazione di tali attività, come sopra descritte, potrebbe al più aver rilevanza, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, ad integrare il requisito del corpus, ma non anche dell'animus possidendi, dal momento che tali attività di per sé non esprimono in modo inequivocabile una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, occorrendo invece che l'esercizio di tali attività sia accompagnata da univoci indizi atti a presumere la volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene.
3.6. E ancora, si precisa, che in questa prospettiva ermeneutica, neppure possa trovare applicazione il principio di non contestazione, né possa essere apprezzato il contegno dei convenuti, tenuto conto della contumacia degli stessi.
Pertanto, giova richiamare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21096 del 19-10-2016, nella cui motivazione si legge: “È appena il caso di richiamare, sul punto, il testo dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi del quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita'. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti,
l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese.
Per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda va dunque rigettata.
4. In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, nulla va statuito sulle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1061/2023 R.G. così provvede: rigetta la domanda;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, in data 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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