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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PERRA Parte_1 C.F._1
ROSSANA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VINELLI CP_1 C.F._2
MATTEO
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“I ricorrenti sono genitori della minore nata a [...] il [...], ed ivi Per_1
residente a[...], dalla relazione sentimentale intercorsa tra i medesimi.
Tuttavia, per ragioni di incompatibilità caratteriale, i ricorrenti si sono determinati ad interrompere la predetta relazione e a rivolgersi all'intestato Tribunale al fine di regolare congiuntamente le modalità di affidamento e gestione della bambina.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra difesi, rappresentati e domiciliati,
RICORRONO
affinché́ l'Ecc.mo Tribunale, espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, Voglia disporre che:
Per_ 1) la minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori individuando quale genitore collocatario prevalente la figura della madre.
2) il padre possa esercitare il suo diritto di visita per due giorni alla settimana, con diritto di pernotto, con orari e giorni da concordare preventivamente, oltre ai fine settimana alternati dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, ovvero in altri orari dalle parti preventivamente concordati.
- Per quanto concerne le festività natalizie i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia, ad anni alternati, il giorno del 25 dicembre o quello del 26 dicembre e il giorno del 31
dicembre o quello del 1°gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli, alternativamente, un anno la Pasqua o il lunedì dell'Angelo,
e l'anno successivo viceversa.
- In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia almeno
Pag. 2 a 4 anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
3) Tutte le decisioni di natura ordinaria e straordinaria per ciò che riguarda la salute,
l'educazione e l'istruzione, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative e ludico/sportivo extrascolastiche, la partecipazione ai viaggi di istruzione e svago,
la scelta di attività sportive e ricreative, vengano congiuntamente assunte da entrambi i genitori nell'interesse della minore;
4) i genitori, inoltre, si impegnino a far conservare alla propria figlia rapporti affettivi equilibrati, continuativi e significativi, oltre che con la madre ed il padre, anche con i nuclei familiari di ciascun ramo genitoriale;
Cont 5) il signor debba corrispondere alla signora una somma a titolo di mantenimento Pt_1
per la prole pari ad € 300,00 mensili da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione in misura pari al 50% delle somme relative alla retta per la scuola dell'infanzia;
6) i genitori, inoltre, si obblighino a partecipare in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie preventivamente concordate, di carattere sanitario, scolastico e ludico/sportive per le quali si faccia rinvio alle LINEE GUIDA CNF;
7) l'assegno unico e universale per la figlia venga percepito in via esclusiva dalla madre.
I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti reddituali,
impegnandosi a produrli qualora il Tribunale lo dovesse ritenere necessario.”
Pag. 3 a 4 Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Gli accordi intervenuti tra e devono essere Parte_1 CP_1
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 21.3.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 4 a 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni