Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il giudice ai fini di un corretto giudizio prognostico del pericolo di fuga deve tener conto dei parametri offerti dall'art. 133 cod. pen. che ruotano ed oscillano, in correlazione continua e biunivoca, tra valore di gravità del fatto addebitato o commesso, caratteristiche di personalità dell'autore e motivazione ad agire, la quale è fisiologicamente legata, sia pure in modo non automatico né esclusivo, all'entità della sanzione applicata ed applicabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del tribunale del riesame che aveva dedotto il pericolo di fuga dalla disponibilità da parte dell'indagato di una casa in Svizzera, dalla sua personalità nonché dall'entità della pena irrogabile in relazione al reato contestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2012, n. 27042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27042 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/06/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1029
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 14714/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 3 febbraio 2012 del Tribunale del riesame di Milano la quale ha confermato l'ordinanza 4 gennaio 2012 del G.I.P. del Tribunale di Monza, che ha applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto, Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
nonché il difensore del ricorrente avv. Simeone che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
IL NI ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 3 febbraio 2012 del Tribunale del riesame di Milano la quale ha confermato l'ordinanza 4 gennaio 2012 del G.I.P. del Tribunale di Monza che ha applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui alle incolpazioni sub A), Aa) ed F).
NI, IL, RI, ZO, VA (in concorso con RA, TI, ER, NI LI) sono accusati al capo A) del reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 2, artt. 319 e 321 c.p., per aver, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso necessario ed eventuale fra loro nei termini sotto specificati - IL IN, assessore all'Urbanistica del Comune di DESIO fino al 31.12.2009, pubblico ufficiale, - FE OS, direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di DESIO fino al 30.06.2009, pubblico ufficiale, limitatamente agli atti contrari sub 1, promesso di compiere e quindi compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio, analiticamente indicati nello stesso capo.
NI, VA e ZO (in concorso con TI, ER, AS, ST) sono accusati al capo F) reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 2, artt. 319 e 321 c.p., per aver, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso necessario ed eventuale fra loro, nei termini sotto specificati, IV Franco, nelle sue qualità di Sindaco ed Assessore all'Urbanistica del Comune di GIUSSANO - pubblico ufficiale - promesso di compiere e quindi compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio precisati nel seguito dello stesso capo.
1.) l'ordinanza del Tribunale del riesame Impugnata. Rileva la gravata ordinanza che il G.I.P., nel suo provvedimento, che traeva origine dalla trasmissione degli atti per competenza territoriale, disposta dalla DDA di Milano a carico di TI Sergio, in ordine a) reato di bancarotta fraudolenta della "Il LI L" (dichiarata fallita il 12 gennaio 2010), ha indicato i supporti fattuali e giuridici della sua decisione, precisandoli: 1) nelle intercettazioni telefoniche che dimostravano una frenetica attività di TI (rappresentante legale della società) e di ZO AS (consigliere regionale del PDL) per evitare il fallimento;
2) nei servizi di osservazione che avevano appurato che vi erano stati diversi incontri nell'ufficio di ZO in Regione con TI e VA Franco;
3) nelle perquisizioni che avevano consentito il rinvenimento ed il sequestro a TI un manoscritto riportante una serie di "malefatte" di ZO;
4) nell'esito delle intercettazioni delle utenze di VA e NI;
5) nell'esame dei testi;
6) nella valutazione delle consulenze contabili, disposte dal P.M., su alcune società (tra cui la fallita), e nelle consulenze sul Piano di Governo del Territorio dei Comuni di DE e AN (ct Romaniello e Rimoldi). Quanto al merito, il Tribunale ha considerato l'articolata ordinanza cautelare del G.I.P. pienamente condivisibile in punto di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati di cui all'incolpazione e ha sviluppato la sua disamina sui motivi di censura fatti valere dalla difesa in sede di impugnazione. 2.) I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dei disposti di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., art. 292 c.p.p., lett. c) in ordine alle esigenze cautelari, alla loro concreta attualità e ai criteri di individuazione della misura applicata.
Il ricorso lamenta in proposito una intrinseca contraddittorietà argomentativa dato che il Tribunale del riesame, dopo aver condiviso la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, ha ritenuto di integrare la motivazione con l'ulteriore pericolo di fuga, desumendo in proposito la "spregiudicatezza" da fonti risalenti di oltre un anno rispetto alla richiesta della misura e prive di attualità.
Il motivo non ha fondamento per nessuno dei dedotti profili. Sul punto occorre rammentare che il tribunale del riesame ha giurisdizione di merito sulla vicenda "de libertate" ed è chiamato a risolvere il contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva costituisce la "extrema ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità può infatti essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiate sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (cass. pen. sez. 2, 39383/2008 Rv. 241868 Massime precedenti Conformi: N. 52 del 2000 Rv. 215433, N. 45847 del 2004 Rv. 230415.
Ne consegue che il potere-dovere del tribunale dei riesame, di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, non opera soltanto nel caso di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente, perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2, (cass. pen. sez. 3, 33753/2010 Rv. 249148. Massime precedenti Conformi: N. 5954 del 2000 Rv. 215258, N. 45847 del 2004 Rv. 230415, N. 41569 del 2007 Rv. 237903).
In conclusione, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed atto stesso modo, "ad invicem", la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato.
Pertanto, laddove si faccia questione di sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare, concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il tribunale, come avvenuto nella specie, integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato (cass. pen. sez. 5, 16587/2010 Rv. 246875 Massime precedenti Conformi: N. 41569 del 2007 Rv. 237903) e tale sua motivazione si salda "naturaliter" con la parte compatibile del provvedimento genetico.
Nella vicenda,il Tribunale del riesame ha infatti adeguatamente argomentato sia sul pericolo di reiterazione, sia sul pericolo di inquinamento probatorio in quanto, per quest'ultimo, le indagini sono ancora in corso e pertanto va impedito che l'indagato contatti altri coindagati a piede libero o testi, al fine di concordare versioni, ottenere dichiarazioni favorevoli, oppure soppressioni od occultamento di documenti.
Il Tribunale del riesame infine ha rafforzato tale sue conclusioni con riferimento alla "spregiudicatezza del NI" emersa dalle indagini e tale da rendere del tutto probabile detta attività inquinante.
Si tratta di una adeguata ed incensurabile giustificazione in linea con i parametri indicati più volte da questa Corte, la quale ha ribadito che in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274 c.p.p., lett. a), è riferibile non solo a condotte proprie dell'indagato ma anche a quelle di eventuali coindagati volte ad inquinare, nell'interesse comune, il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari relative ai fatti per i quali si procede (cass. pen. sez. 3, 40535/2007 Rv. 237556. Tale valutazione di pericolo poi, va effettuata con riferimento, sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già individuate, a nulla rilevando che le indagini risultino già concluse (cass. pen. sez. 5, 1958/ 2011 Rv. 249093) ed è legittimo il mantenimento della misura coercitiva, pur se sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla commissione del fatto, se la misura sia stata applicata per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio e se risultino in atto condotte tali da compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova (cass. pen. sez. 3, 24434/2011 Rv. 250691). Le diverse prospettazioni del ricorrente (interpretazione del tenore della conversazione telefonica 19 febbraio 2010 e del messaggio di posta elettronica, incensuratezza, risalenza dei fatti, ed altro), intese ad escludere la pericolosità ed il pericolo di inquinamento, sono inammissibili considerato che esse chiedono al giudice di legittimità una rivalutazione dei dati probatori nei termini ragionevolmente valorizzati dal giudice cautelare, con una motivazione priva di vizi logico-giuridici o incoerenze espositive, oppure ancora inadeguatezza rispetto ai fatti oggettivi accertati. La doglianza è quindi inaccoglibile.
Quanto al contestato pericolo di fuga va rilevato che il Tribunale del riesame lo ha basato su alcune precise circostanze, date dal fatto che il NI risiede in Svizzera, ha il relativo permesso di soggiorno, dimora effettivamente all'estero come da lui ammesso, per alcuni giorni della settimana: da ciò la deduzione logica della non difficoltà ad allontanarsi dall'Italia per sottrarsi al procedimento ed alla pena (verosimilmente superiore ai due anni di reclusione per la gravità e molteplicità dei fatti). Le critiche del ricorrente sul punto non hanno pregio, ma impongono peraltro una breve disamina dei protocolli valutativi cui deve uniformarsi il giudizio prognostico in punto di "fuga" (cfr. in termini: cass. pen. sezione 6, 27467/11 in ricorso Podlech). Nel codice penale del 1930, in quello di rito, e, successivamente nelle normazioni speciali, esiste una serie di istituti i quali comportano "prognosi" su future condotte della persona, le quali, una volta individuate, consentono giudizi di positiva o negativa affidabilità di futuri comportamenti, i quali si prospettano come ragionevolmente e plausibilmente sostenibili. Si pensi alla prognosi di ravvedimento per la sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale del condannato, all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, nonché agli altri benefici di legge o ai più complesso giudizio di pericolosità sociale imposto dalla norma base dell'art. 203 c.p.. In questa cornice, "la fuga", come evento di rischio, apprezzabile ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), costituisce proprio il tipico esito che si pone come "epilogo argomentato" di una serie polimorfa di indici e sintomi di futura condotta, non aprioristicamente individuabili.
Tale complesso di dati, una volta che siano stati specificamente individuati e tra loro correlati, secondo massime di comune esperienza e regole di usuale buon senso, si sottraggono a controlli in sede legittimità, sempre che la loro "sussistenza" sia certa e la loro "significatività" univocamente apprezzabile. Pertanto, in un corretto giudizio prognostico, anche in termini di "pericolo di fuga", il giudice non si può sottrarre alle griglie valoriali ed agli assi che gli sono proposti dall'art. 133 c.p. e che ruotano ed oscillano, in correlazione continua e biunivoca, tra "valore di gravità del fatto addebitato o commesso", caratteristiche di personalità dell'autore" (età e stato di salute della persona, risorse cognitive e culturali, abitudini, stili di vita, relazioni esterne, grado di tolleranza alle frustrazioni), e "motivazione ad agire", che, nel caso appunto di pericolo di fuga, è
fisiologicamente legata, sia pure non in modo automatico, ne' tanto meno esclusivo, all'entità della sanzione applicata od applicabile. Per riassumere, in tutti tali protocolli valutativi, a prescindere dall'obbiettivo immediato, quello che conta sembra essere quindi l'esame integrale di tutti i parametri che con riferimento specifico a quella persona (valutata nella sia globalità). Infatti il giudice quando non guarda al passato della persona, ma si propone di sondarne il futuro non può che essere e rimanere l'interprete delle massime di comune esperienza e del criterio dell'id quod plerumque accidit" per evitare che le oscillazioni nella discrezionalità si trasformino in inaccettabile e non argomentabile arbitrio.
Orbene, nella specie, il Tribunale del riesame ha tenuto conto, in un giudizio unitario e complessivo, di tutti i detti elementi ricollegando la concretezza del pericolo non soltanto alla mera e disponibilità di una dimora in Svizzera, comunque saltuariamente utilizzata, ma facendo puntuale riferimento alla "personalità" dell'indagato ed all'entità della pena irrogabile: un compendio di circostanze univoche nel consolidare ragionevolmente la concretezza del pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b). Il Tribunale infine non è venuto meno all'obbligo di spiegare l'adeguatezza della misura in concreto adottata, dato che ha ampiamente chiarito che la minor misura afflittiva degli arresti domiciliari richiede una fattiva collaborazione da parte del soggetto che vi è sottoposto, nella specie non garantita dalla personalità del ricorrente, ben potendo egli, dal luogo degli arresti, comunque, contattare (tramite terzi o utilizzando strumenti di comunicazione facilmente sottraibili ai controlli) persone onde attuare inquinamento probatorio o reiterare le condotte delittuose anche solo mantenendo i necessari contatti in vista di riacquistare la libertà. La doglianza va pertanto rigettata.
Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione nonché falsa o erronea applicazione di legge penale (artt. 318, 319 e 321 c.p.); inosservanza e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi A) e F) della rubrica per i quali è stata disposta la custodia in carcere.
In particolare su tale tema si lamenta un assoluto appiattimento del Tribunale del riesame sulle posizioni del G.I.P., con una sintesi dei punti di criticità degli assunti del Tribunale del riesame. Anche questa doglianza non ha palese fondamento.
Nella specie, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ed il successivo provvedimento del Tribunale del riesame, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, hanno accompagnato all'elencazione descrittiva degli elementi di fatto una doverosa e congrua valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità non può che essere limitato a verificarne la mera rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 241214). In tale quadro, il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità, considerato che attraverso le censure proposte si intende sostanzialmente a proporre in sede di legittimità una più favorevole alternativa lettura del compendio probatorio, apprezzato dai giudici della cautela;
le doglianze infatti appaiono riconducigli ad un modello critico-demolitorio che trae il suo fondamento in accorte interpretazioni alternative o in censure di illogicità, peraltro non decisive, della trama motivazionale del provvedimento impugnato che è stata sviluppata in modo coerente e senza salti od incoerenze narrative rispetto alle emergenze processuali. È infatti noto, in tema di misure cautelari personali, che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", di cui all'art. 273 c.p.p., non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, ed è altresì noto che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici: a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). In tale ambito, il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche, come avvenuto, quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti il profilo soggettivo della condotta, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 6, 46124/2008, Rv. 241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Quanto ai rilievi in diritto circa la qualificazione della condotta, in termini di violazione dell'art. 318 c.p. sul presupposto che il ricorrente non ha mai elargito direttamente compensi o altre utilità ai pubblici funzionari, vi è sul punto corretta risposta, nel senso che il provvedimento ha opportunamente evidenziato che ai NI viene contestata la corresponsione, tramite ZO ed in concorso con quest'ultimo, di utilità al pubblico ufficiale, non al fine di compiere un atto dell'ufficio (art. 318 c.p.), ma al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), nei termini diffusamente esposti dall'ordinanza genetica in punto di sviluppo delle operazioni e sulla contrarietà degli atti commessi dai pubblici ufficiali di cui ai capi A ed F ai doveri di ufficio, tenuto conto che,ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.319 c.p., non è necessaria la diretta corresponsione delle utilità
al pubblico ufficiale, ben potendo sussistere il reato anche nella ipotesi in cui la dazione venga effettuata da altro soggetto che agisce su mandato del corruttore.
Nella fattispecie risulta infatti che il NI, da un lato, ha direttamente remunerato IL mediante le fittizie consulenze da parte di Mediaservice s.r.l., d'altro lato, ha agito in concorso con ZO sia nella vicenda di DE (capo A) che in quella di AN (capo F).
In conclusione, nella specie, il provvedimento impugnato si caratterizza per una compiuta ed accettabile analisi dei dati e degli elementi attribuiti alla condotta dell'indagato ed il giudizio sulla sussistenza degli indizi e del loro spessore e qualità, per come formulato, si sottrae a critiche apprezzabili in questa sede essendo esso stato formulato nel rigoroso rispetto dei canoni che connotano la "probatio minor".
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012