Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2012, n. 27042
CASS
Sentenza 6 giugno 2012

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In tema di misure cautelari, il giudice ai fini di un corretto giudizio prognostico del pericolo di fuga deve tener conto dei parametri offerti dall'art. 133 cod. pen. che ruotano ed oscillano, in correlazione continua e biunivoca, tra valore di gravità del fatto addebitato o commesso, caratteristiche di personalità dell'autore e motivazione ad agire, la quale è fisiologicamente legata, sia pure in modo non automatico né esclusivo, all'entità della sanzione applicata ed applicabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del tribunale del riesame che aveva dedotto il pericolo di fuga dalla disponibilità da parte dell'indagato di una casa in Svizzera, dalla sua personalità nonché dall'entità della pena irrogabile in relazione al reato contestato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2012, n. 27042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27042
    Data del deposito : 6 giugno 2012

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