Sentenza 25 maggio 2011
Massime • 1
In tema di misure cautelari è legittimo il mantenimento della misura coercitiva, pur se sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla commissione del fatto, se la misura sia stata applicata per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio e se risultino in atto condotte tali da compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 24434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24434 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1057
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 4375/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD CO, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza, resa dal Tribunale del riesame di Milano in data 1/12/2010;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. GAZZARA Santi;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dr. Passacantando Guglielmo il quale ha concluso per il rigetto.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Pavia con ordinanza del 12/11/2010 aveva applicato a LD CO, indagato in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, la misura cautelare degli arresti domiciliari, per la durata di giorni 30.
Avverso detto provvedimento la difesa del prevenuto ha avanzato istanza ex art. 309 c.p.p. che il Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza dell'1/12/2010, ha rigettato. Propone ricorso per cassazione la difesa del LD, con i seguanti motivi:
- nullità della ordinanza applicativa della misura cautelare, ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), per omessa indicazione delle specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini;
- insussistenza della attualità delle esigenze cautelari:
- omesso riscontro da parte del Tribunale alla specifica contestazione, mossa dalla difesa, con cui si rilevava che la misura degli arresti è stata adottata ad oltre un anno dai fatti oggetto di rilievo probatorio;
Il ricorrente evidenzia di essere stato rimesso in libertà, ma conserva l'interesse all'annullamento della ordinanza del Tribunale del riesame, ciò in vista della intenzione di servirsi della pronuncia richiesta ai fini della riparazione per la ingiusta detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il incorso è infondato e va rigettato.
La ordinanza impugnata è sorretta da logica e corretta argomentazione.
Le doglianze mosse dalla difesa del LD si incentrano sulla omessa indicazione, da parte del giudice di merito, delle specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, che hanno determinato la misura restrittiva personale;
la insussistenza di condizioni giustificanti la applicazione della misura restrittiva;
nonché la mancanza di ogni e qualunque elemento determinante a limitare la libertà del prevenuto visto il lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti contestati.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la ordinanza oggetto di impugnazione emerge, in maniera in equivoca che il Tribunale nel rigettare la istanza di riesame ha, puntualmente, richiamato le emergenze istruttorie, da cui ha ritenuto, a giusta ragione, di potere trarre il convincimento della necessità di mantenere arresti domiciliari, anche se temporalmente definiti in giorni trenta.
Dette emergenze sono rappresentate dal contenuto dello sms del 14/10/09, inviato dal LD alla ex moglie. De GR, con cui invitava costei a non riferire niente a nessuno della attività da lui svolta;
l'intervento dello stesso LD nei confronti della De GR, allorché il prevenuto venne a conoscenza della convocazione della donna presso la p.g., ribadendo l'invito a non rivelare nulla in merito alla attività illecita da esso posta in essere. Questi episodi hanno determinato, quindi, il giudice del riesame a non revocare la misura cautelare, nel giustificato timore che il LD potesse inquinare le prove, e quanto evidenziato a supporto della pronuncia, in tal senso, adottata, appare del tutto conforme al dettato di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a). Peraltro osservasi che al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse (Cass., S.U. 12/12/94, n. 19: Cass. 4/3/04, n. 10347). Da quanto osservato in conferente risulta il richiamo al luogo tempo trascorso dalla commissione dei fatti, proprio perché nel caso in cui necessiti salvaguardare la genuinità della prova e si ravvisi il pericolo di interventi tendenti ad incidere su di essa, come nella specie, la restrizione della libertà va considerata correttamente disposta, perché unico mezzo inibente e preclusivo ad ogni pericolo di inquinamento probatorio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011