Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 13575
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Sentenza 6 febbraio 2001

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La materiale impossibilità - dovuta a indisponibilità' economica che non sia stata preordinata o colposamente determinata - di provvedere al versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art.3 bis, comma 1, della legge 31 maggio 1965 n.575, a soggetto nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione,siccome indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa o assimilata, può essere dedotta (in linea con i principii affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 giugno 1998 n.218), anche nell'ambito del procedimento penale instauratosi a carico del medesimo soggetto per il reato di mancato versamento della suddetta cauzione, previsto dal comma 4 del citato art.3 bis della legge n.575 del 1965.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 13575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13575
    Data del deposito : 6 febbraio 2001

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