Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
La materiale impossibilità - dovuta a indisponibilità' economica che non sia stata preordinata o colposamente determinata - di provvedere al versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art.3 bis, comma 1, della legge 31 maggio 1965 n.575, a soggetto nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione,siccome indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa o assimilata, può essere dedotta (in linea con i principii affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 giugno 1998 n.218), anche nell'ambito del procedimento penale instauratosi a carico del medesimo soggetto per il reato di mancato versamento della suddetta cauzione, previsto dal comma 4 del citato art.3 bis della legge n.575 del 1965.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 13575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13575 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 06/02/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 222
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 031726/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VARRIALE SALVATORE N. IL 18/08/1949
avverso SENTENZA del 18/05/2000 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere LOSANA CAMILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo
1) Con sentenza 24.05.2000 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Pretore di Napoli 02.01.1998 emessa nei confronti di VARRIALE SALVATORE, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 3 bis comma 1 e 4 legge 575/1965, perché sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di versamento di una cauzione di lire 10 milioni, non aveva ottemperato.
I Giudici di merito hanno osservato che la pretesa impossibilità ad adempiere, date le condizioni economiche del Variale, avrebbe dovuto essere proposta nella sede opportuna e cioè in sede di procedimento di prevenzione. Una volta fissata, in modo definitivo, in quella sede, l'entità della cauzione, il giudice penale altro non poteva fare che prendere atto della non ottemperanza all'obbligo. 2) Ricorre per cassazione il Variale tramite il difensore avv. Saverio Senese e deduce violazione di legge penale e motivazione illogica. Se fosse accolta la tesi giuridica della Corte d'appello di Napoli si finirebbe per pervenire ad una sentenza di condanna in base ad una sorta di automatismo;
al giudice verrebbe sottratta proprio la sua facoltà più tipica che è quella di valutare la situazione concreta e gli elementi soggettivo ed oggettivo del reato. Si profilerebbe così una sorta di responsabilità oggettiva, ed alla condanna si perverrebbe senza una indagine sugli elementi costitutivi della fattispecie criminosa. L'indagine sulla capacità economica dell'imputato, ed una verifica circa l'addotta assoluta impossibilità all'adempimento, sarebbero quindi doverose e il giudice di merito non potrebbe (come invece aveva fatto nel caso in esame) prescinderne.
Motivi della decisione
3) Il ricorso è fondato.
Secondo una meno recente giurisprudenza di questa Corte le questioni riguardanti l'entità della cauzione il cui versamento sia stato imposto con le misure di prevenzione, e, conseguentemente, le questioni riguardanti le pretese difficoltà economiche che impedirebbero l'adempimento di questa prescrizione, possono essere proposte soltanto nel procedimento di prevenzione. Pertanto il giudice penale, il quale debba decidere in merito al reato di cui all'art. 3 bis della legge 31.05.1965 n. 575 e cioè in merito all'omesso versamento, nei termini, della cauzione stessa, non potrebbe valutarne la congruità, o la proporzione rispetto alla capacità economica del proposto, perché altrimenti finirebbe per intervenire in una vicenda, giurisdizionale, che non gli compete e che ha una sua propria procedura, una sua propria istruttoria, e suoi specifici mezzi di impugnazione.
Tuttavia la giurisprudenza più recente, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 19 giugno 1998 n. 218, ha affermato un principio diverso, che questo Collegio pienamente condivide. (Si veda, Cass. Sez. 1^ 13.01.2000, Tecchio). La norma incriminatrice di cui all'art. 3 bis della legge 31.05.1965 n. 575 ha una funzione rafforzativa dell'obbligo, del versamento della cauzione diretta ad assicurare l'osservanza dei divieti e delle prescrizioni inerenti alla misura della prevenzione speciale. La Corte costituzionale ha precisato che questa fattispecie è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale;
per cui presuppone quanto meno la colpa, con la conseguenza che "la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione causata da mancanza di disponibilità economiche (evidentemente non preordinata o colposamente determinata) comporta l'esenzione da responsabilità".
Alla luce di questo principio non può essere condivisa la giurisprudenza secondo la quale nel processo penale non può essere dedotta l'impossibilità economica di versare la cauzione, perché con ciò si finisce per creare una sorta di responsabilità oggettiva, indipendente dalla imputazione a titolo di colpevolezza, e per vincolare il giudice penale alla decisione adottata in un diverso procedimento con il duplice risultato di accettare una soluzione interpretativa in stridente contrasto col principio enunciato dall'art. 27 comma 1 della Costituzione e nello stesso tempo di introdurre una ingiustificata deroga ad una delle regole basilari del vigente sistema processuale risultante dall'art. 2 c.p.p. in virtù del quale il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, a meno che si tratti di una questione pregiudiziale relativa allo stato di famiglia o di cittadinanza (art.3 C.P.P.). La sentenza impugnata, la quale ha considerato le censure proposte dall'appellante come infondate per la considerazione che "il sottoposto può far valere la eventuale impossibilità ad adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, ovvero l'esistenza di sopravvenute gravi necessità familiari o personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione", è fondata su un principio di diritto errato, e deve quindi essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d'appello, la quale giudicherà tenendo conto del diverso principio che con la presente sentenza viene affermato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001