Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Il coordinamento fra il disposto dell'art. 292, comma secondo, lett. c e c bis e quello dell'art. 309, comma nono, c.p.p., va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a "ultima ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità, invero, può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero ove, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2000, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 10.1.2000
" Francesco Romano Consigliere SENTENZA
" Oreste Ciampa " N. 52
" Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
" Arturo Cortese " N. 17113/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma contro l'ordinanza 22 marzo 1999 dei Tribunale dei riesame nei confronti di IA AD.
Sentita la relazione dei Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito per la AD l'avv.to Giuliano Dominici.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Il Procuratore della Repubblica ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento custodiale nei confronti di IA AD, indagata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per spaccio di droga, per motivazione apparente in ordine alle esigenze cautelari ed in ordine all'adeguatezza della misura.
Deduce che a tale conclusione il Tribunale è addivenuto arbitrariamente frammentando il contenuto dei provvedimento in ordine ad ogni singolo indagato, con una valutazione avulsa dal contesto dal quale ben si sarebbero potute cogliere, in relazione a ciascun soggetto, le esigenze che giustificano la misura disposta. In questa situazione comunque il Tribunale ben avrebbe potuto sanare le carenze argomentative eventualmente rilevate.
2. Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto preso in considerazione il rapporto esistente, nel codice di rito, tra il disposto normativo di cui all'art. 292 comma 2 lett. c e c bis (secondo cui a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, il giudice nell'ordinanza cautelare deve esporre le specifiche esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, non essendo sufficienti altre misure) e quello di cui all'art. 309 comma 9 (secondo cui il tribunale dei riesame può si annullare il provvedimento impugnato, ma anche confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dei provvedimento stesso). Ed al riguardo ritiene la Corte che la soluzione dei problema di coordinare questi plurimi interventi non può che passare attraverso la considerazione dei ruolo dei Tribunale dei riesame, al quale, come giudice collegiale e di merito sulla vicenda de libertate, non è commessa tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e quindi primariamente la soluzione dei contrasto sostanziale tra la libertà dei singolo e la necessità coercitiva, sia pure filtrata dalle determinazioni già prese al riguardo. In questo modo la chiave di volta interpretativa, necessaria a coordinare le due norme graduando le previsioni in esse contenute, sta nel principio della conservazione dei valori giuridici e cioè nella salvezza dei giusto equilibrio della soluzione dei contrasto tra libertà e necessità coercitive, con la conseguenza di relegare, la dichiarazione di nullità ad ultima ratio delle determinazioni adottabili dal giudice del riesame. Ne deriva che la rilevazione di un difetto di motivazione dei provvedimento custodiale, in tanto può darsi con esito di nullità, in quanto nel testo dei provvedimento non vi sia, prima ipotesi, una motivazione graficamente intesa o in quanto, seconda ipotesi (ove esista una motivazione grafica, pur risolventesi in clausole di stile), non sia possibile, interpretando e rivalutando l'intero contesto, individualizzare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue.
3. Calato il discorso nel caso in esame, si deve osservare che il Tribunale non ha dato un'adeguata lettura dei provvedimento a lui sottoposto, per il quale ha ritenuto apparente (e non integrabile) la motivazione delle esigenze cautelari connesse al pericolo di fuga ed all'iterazione in delitti della stessa specie, in base all'argomento che, laddove si parlava di esigenze cautelari venivano impiegate espressioni generiche e non caratterizzanti le singole posizioni, evocative di mere possibilità e non di ragioni concrete, senza poi dimostrare la necessità della custodia in carcere.
In questo modo di operare non può non rilevarsi una vera e propria abdicazione alla funzione di merito dei giudice dei riesame, il quale non avrebbe dovuto considerare soltanto le poche righe dell'ultima pagina dei provvedimento, ma ragguagliare il pericolo di fuga e quello di iterazione nel reato, pur se espresso genericamente, alla posizione individuale dell'istante, utilizzando, anche ai fini della sua valenza prognostica, il materiale concreto relativo all'intera vicenda criminosa ed allo specifico ruolo avuto in essa dall'indagato, materiale contenuto nelle undici pagine che precedono le frasi ritenute insufficienti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000