Sentenza 22 gennaio 2002
Commentario • 1
- 1. Opposizione e reclamo all'opposizione ad archiviazione (Tr. Lecce, 2018)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
Tra i vari orientamenti esistenti in tema di ammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, sotto il profilo dell'indicazione delle indagini suppletive, si debba oggi propendere per quello che ritiene tout court inibito al G.I.P. emettere decreto di archiviazione in presenza di opposizione che rechi l'indicazione di investigazioni suppletive, pur nel caso in cui esse siano dallo stesso G.I.P. ritenute irrilevanti e/o non pertinenti, potendo procedersi a siffatto sindacato, unitamente agli altri (valutazione prognostica dell'esito delle investigazioni e giudizio di fondatezza della notitia criminis), solo a seguito di udienza ex art.409 co.2, 3, 4 e 5 c.p.p., nel contraddittorio fra le …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
00682402 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE U Oggetto E ION SECONDA CIVILE rislusione del con tratto on frestatione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 'opera for mortifie SPADONE - PresidenteDott. Mario R.G. N. 8950/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Cron. 1755 Rep. 205 Dott. OSo DE JULIO Rel. Consigliere- Dott. Giovanni Consigliere SETTIMJ Ud. 17/04/01 - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: orario – est. . in persona del suo Amm.re Unico e .r.l SAPELAMBIENTE S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legale rapp.te p.t. Dott. MINISINI AMEDEO MASSIMO, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, dal Sig. ARE MARIO, che lo per diritti 1.55 presso lo studio dell'avvocato 112.2 difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente €1,55 L.3000 CANCELLERIA
contro
ALUMIX S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa in ! persona dei commissari liquidatori BORTOLOMIOL DH676535 NAPOLITANO ANGELO, LENER RAFFAELE, MARCELLINO, domiciliati in ROMA VIA QUATTRO FONTANE elettivamente 2001 15, presso lo studio dell'avvocato MOLE' MARCELLO, che 660 -1- li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 132/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. OSo DE JULIO;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, per delega dell'avv. depositata in udienza, difensore del ricorrenteMolè, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI RENATO che ha l'inammissibilità concluso per о il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7.10.1988 l'IN s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso in data 1.9.1988 dal Presidente del Tribunale di Roma, col quale essa £.era stata condannata a pagare l'importo di 341.610.000 a favore della SapYelambiente s.r.l. a saldo di corrispettivo di contratto d'opera intel- lettuale. Esponeva l'Allumina (oggi LU) s.p.a. che essa aveva stipulato due distinti contratti con la SA, rispettivamente in data 16 marzo e 3 aprile 1987, con i quali era stata commissionata a quest'ultima società la individuazione di due siti, uno in Sardegna, nell'area di Portovesi e l'altro J nel Nord Italia, idonei alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici;
che in entrambi gli accordi era previsto che la SA eseguisse la progettazione delle discariche ed ottenesse il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per il loro esercizio;
che in relazione al solo impianto che avrebbe dovuto essere realizzato nell'Italia settentrionale era anche convenuto che entro il gennaio 1988 fosse progettata la società che 3 avrebbe dovuto gestire la discarica;
che per ciascuna fase dei due contratti erano previsti tempi di realizzazione e misura degli anticipi nei pagamenti;
che, presentate le relazioni in merito alla individuazione dei siti, erano state pagate dall'IN le relative fatture, rispettivamente di £. 171.000.000 e £. 228.920.000; che la società si rifiutava di pagare gli importi che le erano Ш stati richiesti dalla SA nei successivi mesi di ottobre e di novembre, in esito alla presentazione dei due progetti;
che rimaneva inevasa la richiesta di pagamento dell'importo di £. 171.690.000, avanzata in relazione alla predi- sposizione di uno schema della società consortile, che avrebbe dovuto gestire la discarica;
che la SA aveva chiesto ed ottenuto dal presidente del Tribunale di Roma il decreto opposto per il saldo del corrispettivo convenuto. Nell'atto di opposizione l'IN chiedeva филовитель assunzione dei contratti per una pronunzia di inadempimento della controparte e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20.5-10.6.1994, dichiara risolti i due contratti per inadempimento della società opposta, che veniva condannata a restituire la somma di £. 365.000.000, già corrisposta dalla opponente. Avverso tale sentenza la SA propo- neva appello. Con sentenza in data 18.11.98-19.1.1999 la corte d'appello di Roma respingeva l'appello. Avverso la sentenza della corte d'appello ricorre per cassazione la s.r.l. SA con due articolati motivi. Resiste l'LU s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, con controricorso, illu- ' strato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1672, 2228, 1453, 1458 e 1362 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché omessa o contrad- dittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto: che la SA fosse tenuta a restituire alla LU quanto percepito a titolo di acconto sul presupposto che le singole prestazioni eseguite non avessero autonoma rilevanza, mentre la loro autonomia risultava dal fatto che l'LU aveva colpevolmente interrotto ogni rapporto con la 5 ricorrente senza formalmente contestare la cattiva esecuzione dei progetti;
che non vi era stato un rifiuto della SA a completare l'esecu- zione dell'opera, ma una decisione della LU di interrompere ogni rapporto;
che lo stesso C.T.U. aveva ritenuto l'operato della SA conforme all'incarico ed alle esigenze della committente. 14 Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha tratto il convinci- mento della struttura unitaria dell'accordo (pag. 4) da più elementi, neanche censurati;
e l'indivi- duazione del sito nel quale realizzare gli impianti e la progettazione delle discariche erano fasi preliminari e propedeutiche del risultato finale. La corresponsione di anticipi si spiegava con la necessità del prestatore d'opera di ottenere il rimborso della spese nel frattempo anticipate, mentre per l'LU essi erano percentuali sullo importo complessivo del compenso dovuto;
ed il parere del C.T.U. rileva solo ai fini della risoluzione contrattuale, non della struttura del rapporto. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 2222 e 1362 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la progettazione richiesta dalla SA dovesse spingersi a livello esecutivo senza che alcuna prova fosse stata offerta al riguardo. Deduce la ricorrente che nelle lettere si parla di "uno studio atto a "; che gli elaborati Ш forniti nel marzo 1987 - ed integrati succes- sivamente presentavano la natura di progetti di - fattibilità; che l'LU non aveva fornito la collaborazione, né avanzato specifiche dovuta richieste, ma aveva solo rifiutato il pagamento senza motivo. La ricorrente si dilunga quindi nell'esporre l'oggetto del primo incarico e dell'attività svolta, del secondo incarico e di quanto in adempimento dello stesso essa aveva fatto. Il motivo è infondato, perché è diretto a contrastare i presupposti della dichiarata risolu- zione del contratto, giustificata dalla corte d'appello con richiamo all'esito della C.T.U., che aveva definito i progetti richiesti come esecutivi, con la conseguenza di una mancata loro realizza- zione. La sentenza, alle pagine 6 e 7, spiega dettagliatamente le ragioni di tale convincimento 7 con il richiamo anche alle lettere che le parti si erano scambiate. In definitiva il secondo motivo contesta l'interpretazione del contratto seguita dalla corte di merito, che, con ragionamento congruo ed esente da vizi logici e da errori di diritto, ha ritenuto che il contratto concerneva anche la progettazione esecutiva e non si limitava alla semplice consu- lenza. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 1097 128.11
P.Q.M.
4567 20,66 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente [TOT. 149,77 giudizio, che liquida in £.8.317.900 (€ 4295,84), di (€ 4131,66) cui £. otto milioni per onorari. Così deciso in Roma il 17 aprile 2001 Conigliere est. Пе OS AD £CANCELLIERE C1 ENZA DELLE ENTRATE ROMA E LE NE Registrato in data an. 25.822. versate €. Seria 4. 140.77 (euro CENTOQUARANTANG 22 GEN. 2002 p. Il Dirigenita (Dott.ssa O s Il Responsabile Servizio Atti vaz (Dr. M. RACCICHAND