Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 503
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Sentenza 15 gennaio 2001

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La proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due presupposti processuali e cioè oltre al previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46 legge n. 203/82 anche ad un adempimento ulteriore e speciale costituito dalla previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all'affittuario a norma dell'art. 5, comma terzo, legge 203/82 preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'instaurazione del giudizio. Attesa la diversità di funzione, l'adempimento speciale è autonomo, separato e distinto dal primo nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il tempo concessogli "ex lege" per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 503
    Data del deposito : 15 gennaio 2001

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