Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11940
CASS
Sentenza 10 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La comunicazione, resa ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., di un domicilio dal quale il dichiarante si sia già allontanato in epoca antecedente va interpretata come rinunzia a partecipare al processo, essendo finalizzata ad impedire il rintraccio dell'imputato, che si pone volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., onde deve ritenersi che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11940
    Data del deposito : 10 novembre 2016

    Testo completo