Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
La comunicazione, resa ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., di un domicilio dal quale il dichiarante si sia già allontanato in epoca antecedente va interpretata come rinunzia a partecipare al processo, essendo finalizzata ad impedire il rintraccio dell'imputato, che si pone volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., onde deve ritenersi che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11940 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
11940-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci Presidente - Sent. n. sez. 2500 Donatella Galterio CC 10/11/2016 R.G.N. 6879/2016 Aldo Aceto Relatore Giovanni Liberati Motivazione semplificata Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO IP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 30/09/2015 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. IP NO ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/09/2015 della Corte di appello di Venezia che ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 28/04/2015 del Tribunale di Padova.
1.1. Con il primo motivo eccepisce l'inosservanza degli artt. 175 e 161, cod. proc. pen., e vizio di manifesta illogicità della motivazione.
1.2.Con il secondo eccepisce l'inosservanza degli artt. 175, 548, comma 3 (nella versione precedente le modifiche introdotte con legge 28 aprile 2014, n. 67), e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.. 1.3.Con il terzo motivo eccepisce l'illogicità della motivazione nella parte in cui incoerentemente giustifica la propria decisione sul rilievo che nel processo di merito il difensore di fiducia non aveva mai eccepito alcunché in ordine al fatto che le notificazioni fossero state effettuate presso di lui ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. 1.4.Con l'ultimo motivo contesta l'affermazione della Corte per la quale prima del deposito della domanda di rimessione in termini nulla lasciava pensare che il NO non risiedesse più nell'abitazione ove aveva dichiarato la residenza.
2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3. Non è contestato che: il 30/11/2012 il ricorrente elesse domicilio ai fini delle notificazioni in AL (PD), Via Roma, 117, abitazione dalla quale, però, si era allontanato sin dal 12/05/2012; le notifiche furono così eseguite, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia che che lo assistette per tutto il corso del processo senza nulla eccepire sulla loro regolarità; nemmeno la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza andò a buon fine poiché il NO alla data del 08/06/2015 non fu rintracciato presso il domicilio eletto per cui l'atto fu notificato al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 5, cod. proc. pen.. 3.1. Tanto premesso, va evidenziato che la comunicazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., di un domicilio dal quale, come nel caso di specie, il dichiarante si era già allontanato prima ancora della comunicazione stessa deve essere interpretata come una rinuncia a prendere parte al processo, essendo la condotta finalizzata a impedire it rintraccio dell'imputato che si pone nella volontaria condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia, costituito proprio domiciliatario.
3.2.Ed infatti, presso il difensore di fiducia fu notificato il decreto di citazione diretta a giudizio e l'estratto contumaciale della sentenza.
3.3.Il che legittima la conclusione che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento al quale ha volontariamente rinunciato a comparire (Sez. 2, n. 43436 del 27/06/2013, Beye, Rv. 256727; Sez. 5, n. 11701 del 08/02/2007, Benjamin, Rv. 235943). La perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria (del resto mai negata dal ricorrente) costituisce fatto di per sé 2 idoneo a provarne l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento (Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Kaya, Rv. 266583).
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/11/2016 H PresidenteRLuca Ramacc Il Consigliere estensore Aldo Aceto i Nedo Nich مكيا CELLERIA 13 MAR 2017 LIERE 3