Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato la sussistenza del reato di truffa nel comportamento di un laboratorio di analisi che nell'eseguire gli esami oggetto della convenzione stipulata con la A.S.L. utilizzava reagenti e calibratori scaduti di validità, in quanto tale condotta concretizzava violazioni di specifiche prescrizioni e, comunque, non garantiva la certa rispondenza dei dati di laboratorio alla esatta rappresentazione di quanto lo specifico procedimento di analisi deve al contrario fedelmente evidenziare).
Commentari • 8
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La massima Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2004, n. 41073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41073 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 05/10/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 01317
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 024001/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OC NI, N. IL 05/05/1947;
2) PI NI, N. IL 29/09/1947;
avverso SENTENZA del 18/02/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI E. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Rosafalco Patrizia che si riporta alle conclusioni scritte.
Udito il difensore Avv. Cannata Alfonso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 18 febbraio 2003, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modica in data 18 maggio 2001, con la quale OC NI e PI NI sono stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 640 cpv. cod. pen., per avere, in concorso tra loro, nella qualità di legali rappresentanti del laboratorio di analisi NT & PI, con artifizi consistiti nell'utilizzare, all'insaputa della A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, reagenti e reattivi scaduti di validità e conservati in parte in congelatore, nell'esecuzione di analisi chimiche di laboratorio su pazienti convenzionati, indotto in errore il predetto ente pubblico sulla veridicità ed affidabilità dei risultati di laboratorio, procurandosi a danno dello stesso l'ingiusto profitto patrimoniale consistente nell'esborso di denaro pubblico (ordinativi di pagamento emessi nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, liquidati mediante emissione di assegni circolari del Banco di Sicilia - Agenzia di Ragusa) quale corrispettivo delle prestazioni effettuate in regime convenzionato. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per Cassazione il difensore degli imputati deducendo vari motivi di gravame. Nel primo denuncia violazione di legge, prospettando la carenza, quanto al contestato delitto di truffa, dell'elemento costitutivo del danno. Sottolinea il ricorrente che l'ipotizzata equivalenza tra scadenza di validità dei reagenti ed inidoneità dei risultati, rappresentava soltanto un dato teorico, il quale, per poter integrare l'elemento del danno, avrebbe richiesto un apposito e concreto accertamento che non è stato svolto, in quanto la consulenza tecnica espletata non si è pronunciata sulla idoneità dei reattivi e dei calibratori rinvenuti all'interno del laboratorio degli imputati. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia, invece, la carenza dell'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto. Nessun elemento processuale dimostrerebbe, infatti, l'assenza nel laboratorio di kit di reattivi in corso di validità, risultando, anzi, elementi di opposto segno. D'altra parte, sottolinea ancora il ricorrente, non può ipotizzarsi un profitto sine causa, in quanto le prestazioni sono state comunque eseguite e non è stato dimostrato che i risultati delle analisi fossero inattendibili. Nel terzo motivo si deduce, poi, difetto del dolo, in quanto, vertendosi nella specie in tema di truffa contrattuale, occorrerebbe il "dolo iniziale", quello cioè che influirebbe sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti:
evenienza, questa, non riscontrabile nella specie, in quanto nessun elemento assevera l'ipotesi che gli imputati abbiano indotto con artifici e raggiri la A.U.S.L. a concludere il contratto con l'intento di utilizzare reattivi scaduti. Nell'ultimo motivo si prospetta, infine, travisamento del fatto, in riferimento alla affermazione della sentenza impugnata secondo la quale sarebbero stati rinvenuti alcuni reattivi congelati: ciò perché - sottolinea il ricorrente - ad essere congelati non erano dei reattivi ma dei calibratori.
Il ricorso non è fondato. L'assunto secondo il quale, l'impiego di reagenti e calibratori scaduti di validità sarebbe in sè elemento per così dire neutro agli effetti del danno e del profitto in assenza di una accertata inaffidabilità delle varie analisi di laboratorio e, dunque, delle singole prestazioni fornite è tesi già prospettata in sede di gravame ed ivi motivatamente disattesa, sull'assorbente rilievo che l'impiego di materiale scaduto, oltre ad essere condotta violatrice di specifiche prescrizioni, è tale da non garantire, comunque, la certa rispondenza dei dati di laboratorio alla esatta rappresentazione di quanto quel determinato procedimento di analisi deve al contrario fedelmente evidenziare, senza che i risultati possano essere in alcun modo turbati da fattori di "devianza". Accanto a ciò, va d'altra parte evidenziato che il mancato rispetto delle norme di "qualità" che presidiano lo specifico settore e, quindi, l'impiego di materiale non conforme a quei requisiti - e tale, quindi, da generare un evidente risparmio economico per il laboratorio, con connesso profitto ingiusto - è circostanza senz'altro idonea ad indurre in errore la azienda sanitaria circa l'osservanza degli standard qualitativi delle prestazioni offerte in regime di convenzione, sulla cui base sono evidentemente parametrate le somme che l'azienda medesima è chiamata a corrispondere al soggetto che quelle prestazioni è autorizzato a fornire. Donde il soddisfacimento della intera gamma dei presupposti per ritenere nella specie integrati i vari elementi essenziali della fattispecie contestata, che i ricorrenti, invece, pretenderebbero dissolvere su premesse concettualmente erronee (ciò che conta è l'impiego di un artificio che ha determinato una prestazione qualitativamente "deteriore" rispetto ai livelli obbligatori, e non che le singole analisi siano risultate, per avventura, in concreto "esatte" o meno) e per di più fondate su base fattuale inconferente (la circostanza che le prestazioni sono state effettivamente eseguite è aspetto che non incide affatto sull'an del danno e del profitto ma, semmai, si riverbera esclusivamente sul relativo quantum). Neppure corretta è la censura secondo la quale, vertendosi nella specie in tema di truffa contrattuale, occorrerebbe che l'elemento soggettivo del reato fosse stato presente all'atto della stipula della convenzione, e avesse dispiegato i suoi effetti già a quel momento. In particolare - sottolineano i ricorrenti - nessun elemento del processo accrediterebbe la tesi secondo la quale gli imputati, allorché conclusero la convenzione con la A.U.S.L., avessero "usato artifici o raggiri per indurre l'Azienda Sanitaria a concludere il contratto con il chiaro intento di utilizzare reattivi scaduti". Al riguardo, è ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che l'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea ad integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di tale ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale (Cass., Sez. 1^, 25 giugno 2003, Barillà). Ma quand'anche si volesse prescindere dai dubbi - formulabili e formulati - a margine della condivisibilità sul piano astrattamente dogmatico di un siffatto e geralizzante assunto - la dinamica negoziale vive anche della sua esecuzione;
sicché è difficile postulare per essa una sorta di insensibilità a qualsiasi condotta artificiosa che generi danno con correlativo ingiusto profitto, anche nella prospettiva di frustrazione della azioni di risoluzione o annullamento che potrebbero, in ipotesi, altrimenti essere fatte valere - è assorbente il rilievo che tali approdi ermeneutici non possono certo valere nei casi - come nella specie - di contratti di durata di prestazione di servizi in regime di convenzione, rispetto ai quali l'elemento decettivo ben può insorgere con riferimento ad ogni singola prestazione, a fronte della quale insorge l'obbligo di pagamento da parte della azienda conferente il sevizio, senza che occorra presupporre una induzione in errore ex ante, vale a dire sin dalla genesi del rapporto di convenzionamento.
L'ultimo motivo di ricorso è poi inammissibile, perché fondato su censure in fatto.
Al rigetto del ricorso segue, pertanto, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese di difesa sostenute nel grado, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 2.200,00 complessivi oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della parte civile costituita.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004