Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 2
Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (Nella specie, é stato ritenuto responsabile del reato di truffa contrattuale il funzionario di banca che, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione proposta al cliente di vendita di prodotti finanziari atipici, consapevolmente abbia tratto vantaggio per conto dell'istituto di credito, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore).
Il delitto di truffa cosiddetta contrattuale a consumazione prolungata si realizza alla scadenza di ogni contratto sottoscritto e, cioè, ogni volta in cui si determinano la perdita economica ed il profitto ingiusto, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto.
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Il delitto di truffa, nella forma per l'appunto cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 640) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, in forza della quale l'imputato era stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2012, n. 49932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49932 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NT - Presidente - del 11/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 3103
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 23297/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ RC N. IL 25/07/1968;
1) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
avverso la sentenza n. 739/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 20/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso:
Uditala relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udito il S. Procuratore Generale, Eduardo Scardaccione, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricordso;
Udito il difensore, avv. Zompi Francesco, che ha concluso per il suo accoglimento.
OSSERVA
-1- NU RC, già condannato con doppia conforme, in primo grado e secondo, - tribunale monocratico di Taranto, sez. distaccata di Manduria, in data 27.11.2007 e corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto in data 20.10.2011/17.1.2012 - per il delitto di truffa aggravata - ex art. 61 c.p., n. 7 e art. 640 c.p.-, alla pena di mesi sei reclusione ed Euro trecento di multa - con condanna agli effetti civili anche del responsabile civile, Monte dei Paschi di Siena - ricorre per cassazione avverso la seconda decisione, rilevando, e richiamando l'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), due ragioni di doglianza: prescrizione del reato maturata ancor prima della decisione oggetto di ricorsola un lato, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto, dall'altro. Sta di fatto, riassumendo in breve la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, che l'imputato, nella qualità di consulente finanziario, dipendente del Monte dei Paschi di Siena di Siena, aveva proposto e venduto a RT NT, cliente dell'istituto di credito, titolo obbligazionari della società "Cerruti", assicurandogli la sicurezza dei titoli, il recupero dell'intero capitale alla scadenza, e nascondendo al cliente invece la criticità del titolo ed il probabile danno conseguente all'acquisto a cui la persona offesa non si sarebbe mai determinato se ne avesse conosciuto per l'appunto la criticità. L'acquisto avveniva il 12.7.2001 dietro corrispettivo di circa Euro 40.000, le cedole venivano regolarmente liquidate fino al 25.1.2004, nel Luglio 2004 la persona offesa riceveva la comunicazione dell'impossibilità del rimborso del capitale investito.
La ragione di doglianza relativa al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico della truffa è inammissibile perché oltre che generica, a-specifica, infondata, come manifestamente infondata l'eccezione della avvenuta prescrizione del delitto.
Invero le dichiarazioni della persona offesa, che aveva smobilizzato dei titoli per investirne il ricavato in un titolo sicuro, sono state riscontrate dalle dichiarazioni in conformità del teste Thierry Attilio, direttore di filiale, dal fatto che in precedenza la persona offesa aveva effettuato un solo investimento ad alto rischio, dal quale non avrebbe potuto certo dedursi una conoscenza qualificata dal fatto che pochissimi clienti della banca avevano acquistato le obbligazioni Cerniti, dalla certa, professionalità del consulente finanziario, deputato a seguire investimenti con profili di rischio medio-alto, dal fatto che, in violazione dell'art. 21, lett. b), TUF e art. 28, comma 2 regolamento Consob, l'imputato non aveva sufficientemente informato il cliente dei rischi connessi all'acquisto dei titoli, a nulla rilevando la sottoscrizione del NU della clausola vessatoria contenuta nell'ordine di negoziazione. Una serie di circostanze, quindi, gran parte delle quali non considerate dal ricorrente: tra le altre, la deposizione della testimonianza qualificata di riscontro, del direttore della filiale Thierry, sulle caratteristiche ad alto ischio dei titoli venduti, tra l'altro non classificati da nessuna delle più note società di rating e che avrebbero dovuto essere collocati ai soli investitori istituzionali. Non spetta certo alla Corte esaminare le ragioni del ricorso, laddove una serie di circostanze e ragioni evidenziate dal giudice di merito, e ritenute decisive, non sono state oggetto di una specifica valutazione del ricorrente che con il suo atto di impugnazione non ha assolto alla funzione necessariamente esplicativa dell'ambito dell'impugnazione correlata ai motivi della decisione.
Quanto alla eccezione di prescrizione, correttamente i giudici di merito hanno individuato il momento di consumazione del delitto nel Luglio 2004 allorché si è verificata la perdita del capitale investito. Invero, per giurisprudenza più volte ribadita, se è vero che integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente tragga vantaggio per conto del terzo - istituto di credito in possesso dei titoli ovvero la società emittente delle azioni o obbligazioni - ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore, è consequenziale il fatto che la consumazione del reato richiede la realizzazione di tutti gli eventi naturalistici costitutivi del reato: l'induzione in errore, la disposizione patrimoniale, l'ingiusto profitto ed il danno economico. Quest' ultimo evento si realizza proprio con la perdita definitiva, nel caso di specie, del capitale investito nei prodotti "swaps". In proposito si è detto che il reato come descritto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto (Sez. Un. 21.6/1.8.2000, Franzo e a. Rv 216429; Sez. 2, 15.10/13.11.2009, Casafli ed a., Rv 245596). Il reato, quindi, i consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui il raggirato subisce la definitiva perdita del bene acquistato o, il che è lo stesso, del suo valore da parte del raggirato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2012