Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2012, n. 49932
CASS
Sentenza 11 dicembre 2012

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Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (Nella specie, é stato ritenuto responsabile del reato di truffa contrattuale il funzionario di banca che, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione proposta al cliente di vendita di prodotti finanziari atipici, consapevolmente abbia tratto vantaggio per conto dell'istituto di credito, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore).

Il delitto di truffa cosiddetta contrattuale a consumazione prolungata si realizza alla scadenza di ogni contratto sottoscritto e, cioè, ogni volta in cui si determinano la perdita economica ed il profitto ingiusto, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto.

Commentari3

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    Il delitto di truffa, nella forma per l'appunto cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 640) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, in forza della quale l'imputato era stato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2012, n. 49932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49932
Data del deposito : 11 dicembre 2012

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