Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIE TRALATA 320 D/4, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI JANNARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI KA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 773/01 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 02/05/01 R.G.N. 2087/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5 aprile - 2 maggio 2001, il Tribunale di Foggia accoglieva l'appello proposto da LI AM avverso la decisione del Pretore di San Severo del 15 maggio 1998 e condannava CE CH al pagamento della somma di lire 16.224.620 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive maturate in tutto l'arco del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Nella motivazione della decisione, il Tribunale dava atto, tuttavia, che le conclusioni del consulente tecnico nominato dall'ufficio avevano portato al risultato indicato nel dispositivo, ma che il consulente tecnico aveva evidentemente sbagliato nei propri calcoli, perché aveva calcolato le differenze retributive dovute per i periodi indicati dal ricorrente nel ricorso introduttivo, invece di limitarsi a quelli - inferiori - risultanti dalla documentazione prodotta, come stabilito dal giudice all'atto del conferimento dell'incarico.
Sulla base della consulenza tecnica di ufficio, appunto, la somma da riconoscersi al lavoratore, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro ammontava a lire 16.224.620. Secondo la documentazione prodotta, invece, nulla sarebbe spettato all'appellato, essendo risultato dai calcoli effettuati che egli aveva percepito retribuzioni maggiori di quanto previsto dal contratto per la qualifica di operaio agricolo generico. Avverso tale decisione ricorre il CH con un unico motivo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in considerazione del contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.
Il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte che ravvisa, nel caso di contrasto inanabile fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza successivamente depositata in cancelleria, nelle controversie di lavoro, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, codice di procedura civile, per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del comando concreto del giudice (Cass. 20 dicembre 2002 n. 18214, 29 novembre 2002 n. 16988).
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che pronuncerà anche in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004