Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di colpa medica - in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l'instaurazione della relazione terapeutica - il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell'assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità di un neurologo in relazione al decesso di una sua paziente affetta da patologia oncologica non ritenendo adeguatamente provati né il presupposto di fatto dell'omesso approfondimento delle condizioni generali della paziente, che era stata comunque avviata ad una visita specialistica, né il nesso causale, essendo incerto il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia).
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Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 32242/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che, in tema di colpa professionale, il medico chiamato ad effettuare un intervento è titolare di una posizione di garanzia che estende la sua portata anche alla fase post-operatoria, con la conseguenza che sarà possibile muovere un rimprovero penale laddove il sanitario, avendo omesso di seguire la fase successiva all'intervento, abbia mancato di riconoscere e valutare adeguatamente i segni premonitori della patologia contratta dal paziente successivamente all'intervento praticato. Di seguito si riporta il testo integrale della sentenza sopra richiamata. Cassazione penale sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2016, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
1 846/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 7/1/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 1.4/2015 dott. Francesco M. Ciampi - Presidente n. dott. Salvatore Dovere - Consigliere - dott. Eugenia Serrao - Consigliere - REGISTRO GENERALE n. 18943/2015 dott. Ugo Bellini - Consigliere - Consigliere rel.- dott. Marco Dell'Utri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano nei confronti di: PA PA n. il 26/2/1951 inoltre: NU EP n. il 22/3/1936 NU ET n. il 9/10/1959 NU CA n. il 7/6/1988 avverso la sentenza n. 4283/2014 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 9/2/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 7/1/2016 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per le parti civili, l'avv.to D. Venco del foro di Como che ha conclu- so per l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv.to E. Di Matteo del foro di Milano che ha con- cluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 7/2/2014, il tribunale di Como ha condannato PA PA alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione della disciplina sull'esercizio della professione medica, ai danni di IA NU, in Como e Varese (luogo del decesso) il 12/6/2010. All'imputato era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e delle leges artis proprie della professione medica dallo stesso esercitata (quale medico chirurgo specializzato in neurologia), per non aver impedito, in qualità di medico di fiducia sin dagli anni '90 della NU (per la cura di problemi di natura psichica di origine ansioso-depressiva) il progredire e la definitiva manifestazione, in forme drammatiche, fino al decesso della paziente, della patologia neoplastica al seno dalla stessa contratta attorno all'anno 2000, trascurando o comunque sottovalutando gli inequivocabili segni della malattia, non prescrivendo alla NU gli accertamenti diagnostici indispensabili, senza indirizzarla verso l'adozione degli opportuni protocolli terapeutici, persistendo nel fornire spiegazioni palesemente errate circa i sintomi denunciati dalla paziente e ricorrendo a forme di cura del tutto inappropriate, che la vittima, soggetta a una forma di sudditanza psicologica nei confronti dell'imputato (tale da indurla a seguire acriticamente e passivamente ogni sua prescrizione) aveva continuato ad adottare fino all'inevitabile decesso.
2. Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Milano, con sentenza resa in data 9/2/2015, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il PA dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, con la revoca delle conseguenti statuizioni civili. A sostegno dell'assoluzione pronunciata, la corte territoriale ha proceduto a una rilettura degli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, evidenziandone i caratteri di contraddittorietà, incertezza e ambiguità, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla figlia della paziente deceduta, ritenute non adeguatamente attendibili, e alla documentazione depositata, per lo più proveniente dalla stessa vittima, dalle quali non erano emerse conferme certe circa il tenore e il contenuto delle conversazioni intercorse tra la vittima e l'odierno imputato. Al riguardo, la corte territoriale ha ritenuto non inverosimili ma anzi suffragate da taluni elementi testimoniali di riscontro le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, ad esito delle quali erano apparse largamente prevedibili le circostanze dell'effettiva sollecitazione, rivolte dall'imputato alla NU, a 2 sottoporsi agli opportuni approfondimenti diagnostici circa i fastidi al seno da quest'ultima genericamente denunciati (e dalla stessa attribuiti all'asserito graffio di un gatto), e quella della consegna, da parte dell'imputato alla paziente, di due missive indirizzate al medico di base di questa e al professor Veronesi (noto oncologo di fama internazionale), anch'esse in ipotesi destinate ad agevolare l'avvio di un percorso di approfondimento diagnostico e terapeutico in relazione ai malanni al seno lamentati dalla paziente. A tali premesse, sarebbe successivamente (e verosimilmente) seguita la falsa affermazione, resa dalla NU al PA, di essersi recata presso il Veronesi, dal quale avrebbe ricevuto informazioni diagnostiche del tutto tranquillizzanti. Ciò posto, la corte territoriale ha evidenziato come la circostanza che l'imputato non avesse ulteriormente indagato sull'entità della situazione non integrasse alcun comportamento colposo, tenuto conto della qualifica professionale dell'imputato e del settore specialistico in relazione al quale lo stesso aveva originariamente assunto in cura la NU. Sotto altro profilo, proprio l'impossibilità di procedere a una ricostruzione fattuale seria e certa dei contenuti e della natura del rapporto tra l'imputato e la vittima e della reale evoluzione della malattia (che la NU aveva più volte dimostrato di voler sottrarre a ogni forma d'indagine medica), ha quindi indotto i giudici d'appello a ritenere non adeguatamente comprovati, né il comportamento colposo del PA, né il ricorso di un effettivo nesso di causalità tra la relativa condotta e il decesso della paziente, con la conseguente inevitabilità delle statuizioni assolutorie pronunciate.
3. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la corte d'appello di Milano e, collettivamente, le parti civili costituite.
4. Il Procuratore generale presso la corte d'appello di Milano censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente elaborato il complesso degli elementi di prova complessivamente acquisiti, pervenendo all'assoluzione dell'imputato sulla base di conclusioni totalmente illogiche, oltre che fondate su un evidente travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato.
5. Le parti civili, a mezzo del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi d'impugnazione.
5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione di legge (con particolare riferimento all'art. 40 c.p.), avendo la corte 3 territoriale erroneamente escluso il ricorso di un preciso nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e il decesso della persona offesa, trascurando il riscontro della diretta assunzione, da parte del PA, di una specifica posizione di garanzia, cui ebbe a corrispondere il grave inadempimento, tanto in forma attiva quanto in forma omissiva, dei doveri ad esso correlati.
5.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello per aver illogicamente interpretato gli elementi di prova acquisiti al processo, dai quali era palesemente emersa la trascurata considerazione, da parte dell'imputato, degli inequivocabili segni della malattia neoplastica sofferta dalla NU, pur avendone acquisito piena contezza e aver positivamente assunto, anche solo in termini fattuali, specifiche iniziative terapeutiche al di là dei limiti formali definiti dall'ambito specialistico suo proprio. Sotto altro profilo, le parti civili censurano la sentenza impugnata per avere la corte d'appello travisato il contenuto delle risultanze istruttorie relative alla negligente considerazione, da parte dell'imputato, delle effettive condizioni della paziente, e per le asserite incongruenze evidenziate in relazione ai punti concernenti i profili di colpa addebitabili all'imputato e il nesso di causalità tra la relativa condotta e il decesso della NU.
6. Con memoria depositata in data 23/12/2015, il difensore dell'imputato, nel prospettare la carenza giuridica e argomentativa dei ricorsi del Procuratore generale presso la corte d'appello di Milano e delle parti civili, ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità degli stessi, ovvero per il relativo integrale rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Entrambi i ricorsi, proposti dal procuratore generale presso la corte d'appello di Milano e dalle parti civili - congiuntamente esaminabili, in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte -, sono infondati. Osserva il collegio come la corte territoriale, nel condurre l'analisi dei presupposti per la verifica della responsabilità penale dell'imputato, pur muovendo dall'individuazione di un principio di diritto, concernente il criterio di misura della colpa rimproverabile all'imputato, non condivisibile nella sua apoditticità (e dunque non confermabile in questa sede, quanto meno nei termini perentori rassegnati dal giudice d'appello), abbia comunque proceduto a un'approfondita e adeguata valutazione dell'attendibilità delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, pervenendo alla conclusione assolutoria qui contestata sulla base di un percorso motivazionale giuridicamente corretto, sostenuto da adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
8. Preliminarmente, ritiene il collegio di dover correggere l'impostazione critica seguita dalla corte territoriale in relazione ai limiti di esigibilità (sotto il profilo della responsabilità colposa del medico) dell'approfondimento clinico delle condizioni generali di salute del paziente, là dove quest'ultimo affidi al sanitario la cura dei propri disturbi o delle patologie sofferte in relazione a denunciati stati d'ansia o crisi depressive;
e tanto, al fine di pervenire a un quadro il più possibile aderente alla realtà delle condizioni cliniche della persona (sottoposta a sedute o incontri di psicoterapia) nel caso in cui quest'ultima manifesti, in forme più o meno inequivocabili, sintomi o indici di uno squilibrato rapporto con la realtà o, più ancora, di una malcelata negazione (quando non di un vero e proprio rifiuto) dei propri stati di sofferenza fisica. In breve, ferma la sicura inesigibilità, nei confronti del medico curante, di prestazioni che appaiono comunque irriconducibili all'ambito specialistico suo proprio (potendosi al più pretendere un'avvertita sollecitazione, rivolta al paziente, di sottoporsi agli opportuni accertamenti diagnostici di carattere specialistico e alle conseguenti terapie necessarie a far fronte alle patologie sospettate che non appartengono all'orizzonte cognitivo proprio dell'agente), deve ritenersi certamente coinvolta dalla gestione terapeutica della sofferenza d'indole psicologica - e dunque interferente con l'ambito specialistico proprio del sanitario chiamato alla cura dei disturbi d'ansia o delle sindromi depressive - la cognizione, completa e approfondita, dei rapporti del paziente con il proprio stato di salute (accertato nella sua concreta e reale entità); e tanto, segnatamente, nei casi in cui il terapeuta abbia ragione di sospettare la possibile inclinazione del paziente a sottostimare, o financo a negare (come avvenuto nel caso di specie), l'eventuale contrazione di patologie (più o meno gravi) di cui fatichi a rendersi conto o ad accettare d'esserne affetto, con le conseguenti resistenze a intraprendere i necessari percorsi terapeutici indispensabili per la preservazione della propria integrità. Occorre dunque stigmatizzare, in linea di principio, la scorrettezza dell'affermazione, apoditticamente caduta nel discorso della corte territoriale, circa l'insussistenza di alcun profilo di colpa nella condotta del sanitario che, avendo in cura la paziente in ragione dei relativi stati d'ansia o delle sindromi depressive dalla stessa denunciate, abbia trascurato di indagare la relativa situazione clinica complessiva, anche attraverso la richiesta di consegna della documentazione relativa agli esiti dei probabili esami volti ad accertare l'eventuale patologia tumorale della stessa. 5 Al contrario, dev'essere piuttosto sancita con nettezza l'appartenenza, alla responsabilità dello psicoterapeuta (tale per elezione о per unilaterale assunzione) - in presenza di rilevabili e apprezzabili indici obiettivi significativi di un prevedibile (o anche solo possibile) atteggiamento dissimulatorio del paziente psicologicamente instabile in relazione alla confessione delle proprie patologie di altra natura del mancato o trascurato approfondimento delle relative condizioni - cliniche generali, dovendo in tal caso ricondursi alla responsabilità colposa del sanitario la mancata assunzione di tutte le possibili e lecite iniziative volte a indurre il paziente a indagare in modo effettivo e controllato il proprio stato di salute, e quindi ad avviarlo alla cura dei propri stati patologici, con la conseguente ipotizzabilità della responsabilità dello stesso sanitario per le prevedibili conseguenze lesive rivenienti da dette patologie.
9. Ciò posto, fermo il principio così sancito in linea generale, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio - così come ricostruita e interpretata dalla Corte d'appello, sulla base di un discorso motivazionale immune da vizi di indole logica o giuridica - non abbia consentito l'accertamento di alcun indice di fatto sufficientemente definito, tale da lasciar fondatamente supporre la verosimiglianza (o anche solo la possibilità) di un prevedibile comportamento dissimulatorio della NU in ordine alle proprie reali condizioni di salute, avendo la corte d'appello adeguatamente attestato l'impossibilità di pervenire ad alcuna ricostruzione della sequenza dei fatti rilevanti ai fini del giudizio in modo certo e inequivocabile, segnatamente in ragione dell'irriducibile modestia del quadro probatorio complessivamente delineatosi. Sul punto, è appena il caso di evidenziare come entrambe le parti ricorrenti abbiano circoscritto l'esposizione critica dei propri atti d'impugnazione unicamente a una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dal giudice d'appello, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la corte d'appello (sulla scia di un completo e accurato riesame del materiale probatorio già utilizzato in funzione opposta dal giudice di primo grado) ha ricostruito con adeguata coerenza - logica e linearità argomentativa. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della T giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione (purché rilevante) che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893). Da ciò consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652). In termini analoghi, con riguardo alla valutazione e all'interpretazione delle risultanze testimoniali e documentali analizzate dalla corte territoriale - di cui i ricorrenti contestano la correttezza -, osserva il collegio come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), segnatamente nei casi in cui l'esame istruttorio conduca, come nel caso di specie, alla prospettazione di un ragionevole dubbio sulla responsabilità penale dell'imputato. Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è 7 avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, e altre di conferma). In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla corte di cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente soggettivo punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez. 1, n. 1083/1998, Rv. 210019). Nel caso di specie, la corte territoriale ha provveduto a chiarire in modo analitico le ragioni dell'inattendibilità della teste CA NU (figlia della vittima), evidenziando partitamente, tanto i profili di contraddittorietà delle dichiarazioni dalla stessa rese, quanto le prevedibili radici della non credibilità della relativa testimonianza, atteso il grave e profondo coinvolgimento emotivo della teste nella vicenda in esame anche in relazione alle ritenute - responsabilità morali che la stessa possa aver avvertito (a torto o a ragione) per la drammatica vicenda e la tragica sorte della madre, o per l'improvvida richiesta, alla stessa formulata in sede d'indagine, di provvedere personalmente alla 'traduzione' dei manoscritti materni -, più ancora che la relativa posizione processuale di parte civile eventualmente interessata a un determinato esito del processo. Allo stesso modo, la corte territoriale ha sottoposto a un'attenta e penetrante analisi interpretativa gli appunti manoscritti attribuiti a IA NU, evidenziando, in modo logico e convincente, le ragioni della sostanziale inattendibilità dell'affermazione (pur condivisa dal giudice di primo grado) secondo cui detti appunti registrassero fedelmente il contenuto delle conversazioni intercorse tra la vittima e l'odierno imputato;
appunti caratterizzati, secondo la coerente e suffragata valutazione della corte territoriale, da una "forte disgrafia", da una "fraseologia di sintomo nelle domande sincopata e contratta nelle risposte prive di ogni linguaggio medico, da far comunque seriamente dubitare che si tratti di effettivi dialoghi intervenuti tra l'imputato e NU IA, piuttosto che un dialogo interiore o con altra persona". A tali indagini, la corte territoriale ha altresì associato la considerazione critica di numerosi altri indici rappresentativi (dal linguaggio esoterico dei manoscritti della NU, tale da lasciar dubitare circa l'intervento di un 8 cartomante nella vita della vittima, alla circostanza costituita dall'avvenuto tenace nascondimento della propria malattia tumorale allo stesso padre e al proprio fratello;
così come alla confermata sottoposizione della NU, su iniziativa del PA, a un controllo al seno ad opera di un proprio collega con il conseguente indirizzamento, confermato in sede testimoniale, presso uno specialista oncologo per le relative verifiche): indici tutti univocamente convergenti nella conferma del giudizio di ragionevole inattendibilità delle fonti di prova valorizzate dal giudice di primo grado e, correlativamente, della prevedibile credibilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato a sostegno della propria innocenza. Del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale (pur avendo erroneamente affermato come in precedenza chiarito - l'astratta insussistenza di profili di colpa nel comportamento del medico per aver trascurato l'approfondimento delle condizioni generali di salute della paziente) ha peraltro coerentemente sottolineato come, al di là della rinvenibile posizione di garanzia dell'imputato, gli esiti dell'istruzione dibattimentale si siano rivelati tali da rendere sostanzialmente impossibile "una ricostruzione fattuale concreta seria e certa del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia" della NU, con "una insormontabile difficoltà a inserire i comportamenti omissivi addebitati astrattamente al PA in nesso causale con l'evento morte, ovverosia che la condotta anche astrattamente ipotizzata a carico dell'imputato di non avere ulteriormente indagato la situazione» sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di probabilità logica". In conclusione, nessun concreto elemento probatorio di riscontro è apparso utilmente ravvisabile al fine di sostanziare i presupposti di fatto per la ricostruzione di eventuali profili di colpa addebitabili all'imputato, così come nessuna conferma istruttoria è emersa in senso favorevole all'eventuale configurabilità di un preciso nesso condizionale tra la condotta dello stesso e il decesso della vittima. 10. La rilevata infondatezza dei motivi di ricorso avanzati dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e dalle parti civili costituite impone il relativo integrale rigetto, con la conseguente condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6 1.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti parti civili al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7/1/2016 Il Consigliere estensore SUPREM Marco Dell'Utri E T R Il Presidente e یاما معاك O C Francesco M. Ciampi * IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO I D Dott topant RUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN. 2016 A M D! M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Dott Giova PUELLOtuy 10