Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2016, n. 1846
CASS
Sentenza 7 gennaio 2016

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In tema di colpa medica - in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l'instaurazione della relazione terapeutica - il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell'assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità di un neurologo in relazione al decesso di una sua paziente affetta da patologia oncologica non ritenendo adeguatamente provati né il presupposto di fatto dell'omesso approfondimento delle condizioni generali della paziente, che era stata comunque avviata ad una visita specialistica, né il nesso causale, essendo incerto il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2016, n. 1846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1846
Data del deposito : 7 gennaio 2016

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