Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8169 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
REP81 69 /0 1 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 10367/00 Consigliere Cron.18896 Dott. Fernando LUPI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 11/04/01 - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S E N TE NZ A sul ricorso proposto da: DE TI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GALLI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE ARCELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta 2001 delega in atti;
1794 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2018/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/05/99 R.G.N. 46930/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ARCELLA;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12 giugno 1996 AR De IN, deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Società TELECOM ITALIA S.p.A. fino al 2 aprile 1996, con mansioni di tecnico di rete. Lamentava di essere stato in tale data licenziato dopo essere stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale dal 13 dicembre 1995 e fino al 16 febbraio 1996 e dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare con l'accusa di aver provveduto ad attivare alcuni impianti telefonici formalmente intestati a diversi nominativi, ma tutti riconducibili ad un unico interlocutore, mediante i quali sarebbe stata organizzata una truffa di centinaia di milioni ai danni della LE attraverso l'effettuazione di traffico telefonico, poi insoluto, su linee Audiotex 144. Il ricorrente deduceva la inefficacia del licenziamento ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 L. 108/90, essendo stata inutilmente richiesta la tempestiva comunicazione dei motivi del licenziamento. Deduceva ancora la nullità della procedura di contestazione per violazione del diritto di difesa e la tardività della sanzione disciplinare espulsiva, irrogata a distanza di tempo rispetto all'epoca dei fatti contestati. Nel merito chiariva che nel gennaio 1995 un dipendente di un negozio SIP gli aveva casualmente presentato un cliente, tale ZZ, il quale gli aveva chiesto di interessarsi per la sollecita installazione di un impianto telefonico. Aggiungeva di aver effettivamente provveduto al riguardo però dopo aver informato l'assistente addetto, sig. MA. Il ricorrente sosteneva comunque di aver sempre rispettato le procedure aziendali anche in occasione delle due successive attivazioni, sollecitate dal cliente nello stesso immobile di via Nicolardi, ed anche quando il medesimo ZZ gli aveva chiesto di interessarsi anche alla attivazione di altri tre o quattro impianti siti in un 1 immobile di viale Colli Aminei, per alcuni suoi amici, tali sig. BR e sig. TO. Il ricorrente sottolineava, quindi, che la documentazione sempre acquisita (comprese le fotocopie dei documenti dell'intestatario dell'utenza e dell'eventuale delegato alla firma) era stata sottoposta alla verifica dell'assistente, nel rispetto delle procedure aziendali. Pertanto il De IN, richiamata la prassi di sollecitazioni esistenti nel settore, escludeva la sussistenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e chiedeva la reintegra nel posto di lavoro con tutte le conseguenze di legge. Con successivo ricorso in data 27 settembre 1996 il ricorrente, richiamate le precedenti difese, aggiungeva che in data 15 luglio 1996 gli era stato notificata una ulteriore contestazione disciplinare in ordine ai medesimi comportamenti già addebitatigli ed oggetto della successiva richiesta di rinvio a giudizio avanzata nel corso del procedimento penale. A seguito di tale contestazione il De IN negava la possibilità che gli si potesse intimare un ulteriore licenziamento disciplinare, formalmente valido, in quanto sosteneva la illegittimità di un nuovo provvedimento espulsivo, che sarebbe stato affetto comunque da tardività e da carenza di motivazione oltre che da mancanza di giusta causa o giustificato motivo. Il ricorrente, pertanto, rinnovava la richiesta di reintegra anche a fronte del nuovo licenziamento, chiedendo la riunione dei giudizi. Con separate memorie in data 23 novembre 1996 si costituiva la Società convenuta che chiariva di aver sospeso il ricorrente dal lavoro nel febbraio del 1996, dopo che il 13 dicembre 1995 il medesimo era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Successivamente, la Società, essendo state finalmente conosciute le accuse mosse dall'Autorità Giudiziaria al lavoratore ed avendo appreso che i fatti attribuitigli concernevano l'attivazione di linee 2 telefoniche su traffico poi insoluto, svolte accurate indagini, si era determinata ad elevare formale contestazione degli addebiti, con la lettera in data 11 marzo 1996. Tanto chiarito, la LE eccepiva che erano stati rispettati i termini di legge in ordine alla comunicazione dei motivi del licenziamento, peraltro già ampiamente motivato con il rinvio alle accuse mosse in sede di contestazione. Quanto alla dedotta tardività del provvedimento disciplinare, la Società ricordava di aver avuto piena cognizione dei fatti solo dopo la misura restrittiva irrogata dall'A.G. al lavoratore, sicché alcuna inerzia era imputabile al datore di lavoro. Solo dalle complesse indagini interne così espletate era emersa la responsabilità del De IN che aveva direttamente curato, senza seguire la normale procedura, l'attivazione delle linee telefoniche degli utenti risultati poi insolventi. In tale ottica la LE IA sottolineava il sospetto interessamento del dipendente nella attivazione delle linee telefoniche in questione, tanto da scavalcare i necessari controlli che avrebbero altrimenti evidenziato qualche anomalia, come del resto riferito dalle relazioni di servizio esaminate anche in sede penale dal GIP. In ordine al secondo licenziamento, la Società sosteneva la compatibilità del medesimo rispetto alla precedente procedura, in quanto a fronte del rinvio a giudizio si era solo inteso stigmatizzare fatti meramente confermativi di quelli già contestati. Comunque, in subordine, per il caso di ritenuta inefficacia o nullità del primo licenziamento, la Società deduceva la legittima reiterazione dell'atto espulsivo, del quale sosteneva la legittimità, efficacia e tempestività alla stregua delle argomentazioni già svolte in ordine alla prima procedura. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande. Il ET di Napoli, all'esito dell'istruttoria, riunite le procedure, rigettava la domanda con sentenza in data 2 aprile 1998. 3 Proponeva appello il De IN, con ricorso in data 13 novembre 1998, il quale deduceva con il primo motivo l'omessa pronuncia in ordine alle contestazioni di inefficacia, nullità e tardività del licenziamento. Al riguardo reiterava le argomentazioni svolte in primo grado, lamentando che la richiesta di motivi era pervenuta alla LE in data 18 aprile 1996 e che la risposta era stata tardivamente inviata con missiva spedita il 30 aprile 1996, oltre il termine di cui all'art. 2 comma 2 della legge 604/66. Sempre al riguardo l'appellante deduceva di avere espressamente lamentato anche la violazione del procedimento disciplinare ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori per la genericità ed insufficienza degli addebiti contestati. Infine, il De IN censurava la insufficiente motivazione del ET in ordine alla tardività della contestazione rispetto ai fatti attribuiti in sede disciplinare: in proposito l'appellante chiariva che i comportamenti in esame erano stati sempre conosciuti ed autorizzati dai funzionari della LE, non essendo invece sufficiente, ai fini dell'eccepita tempestività, il prospettare che solo a seguito della conoscenza dell'apertura del procedimento penale essi avevano assunto un diverso aspetto. Nel merito, con ulteriore motivo, l'appellante contestava di aver provveduto alla installazione dei dodici impianti di cui alla contestazione, essendosi in realtà interessato per un numero minore di attivazioni. Le risultanze istruttorie avevano peraltro chiarita l'esistenza di una prassi aziendale di sollecitare determinate pratiche ed avevano in sostanza dimostrato che i lavori eseguiti dal De IN erano stati sempre sottoposti all'autorizzazione del capotecnico MA. L'appellante, pertanto, chiedeva che il Collegio volesse vagliare la proporzionalità della grave sanzione inflitta, alla stregua di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Nessun teste, invero, aveva mai sostenuto che i solleciti fossero giustificati solo se provenienti da persone legate da vincoli familiari o di amicizia con i dipendenti, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto nella 4 impugnata sentenza. Quanto alla rilevanza del procedimento penale in corso proseguiva l'appellante-, nemmeno avrebbe potuto negarsi l'applicazione del principio di presunzione di innocenza, così come del resto in un primo momento riconosciuto dalla stessa azienda con la sospensione cautelare disposta. Con ulteriore motivo l'appellante riproponeva le argomentazioni svolte nei confronti del secondo licenziamento, nel quale erano stati solo ripetuti pedissequamente i capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio, dando apoditticamente per provati i reati ascritti al De IN. Anche di tale licenziamento l'appellante sosteneva la nullità non potendosi rinnovare un licenziamento inefficace e la tardività, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio. Nel merito si negava la sussistenza di ogni prova in ordine alle contestazioni mosse, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ricostituitosi il contraddittorio, la Società appellata contestava le avverse censure riportandosi alle argomentazioni già eccepite in primo grado in ordine alla ammissibilità della motivazione per relationem del licenziamento ed alla sua conseguente inefficacia e specificità. Quanto alla pretesa tardività della contestazione, la Società deduceva di essere stata solo successivamente sollecitata, dall'Autorità Giudiziaria, ad un controllo su alcune utenze, risultate poi tutte attivate dal De IN. Nel merito richiamava le numerose anomalie evidenziate dall'istruttoria nelle attivazioni curate dal ricorrente, del quale sottolineava le omissioni ed il comportamento compiacente, tale da favorire la truffa perpetrata ai danni della Società. In subordine, la Società riproponeva la tesi della reiterabilità del licenziamento e dunque della legittimità di quello successivamente irrogato a seguito della notizia della richiesta di rinvio a giudizio. La LE richiamava in proposito l'orientamento giurisprudenziale per il quale la definizione del procedimento penale non costituisce il necessario 5 antecedente logico giuridico del procedimento disciplinare e pertanto chiedeva il rigetto dell'appello. Con sentenza del 23 aprile-25 maggio 1999, l'adito Tribunale di Napoli rigettava l'appello, ritenendo la legittimità del primo licenziamento, sia sul piano formale - essendo stata rispettata la procedura prevista dall'art. 7 Stat. lav.- sia sul piano sostanziale, essendo risultati provati gli addebiti contestati, la cui rilevanza giustificava il provvedimento adottato. Per la cassazione di tale decisione ricorre il De IN con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste la LE IA S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, AR De IN denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.300, nonché degli artt.2106, 2697 e 2730 cc. oltreché degli artt. 116, 230 e 420 c.p.c., ed ancora omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (artt.3 e 5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente, con riferimento al primo dei due provvedimenti espulsivi, si duole che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi istruttori che avrebbero, invece, dovuto indurre a ritenere tardiva la contestazione, operata nel marzo 1996 nei suoi confronti dalla LE IA S.p.A. per condotte asseritamente illecite perpetrate tra il febbraio 1995 ed il maggio 1995, violando le disposizioni regolanti la ripartizione dell'onere della prova. Ancora più specificamente, lamenta che il Giudice a quo si sarebbe accontentato delle dichiarazioni del legale rappresentante della società per stabilire il momento in cui questa avrebbe appreso della reale consistenza delle irregolarità da lui commesse e delle conseguenze dalle stesse derivanti. 6 Deduce, al contempo, che dette dichiarazioni facevano riferimento alla data della comunicazione, da parte della Procura della Repubblica, dell'adozione di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti (6 dicembre 1995), e che il Tribunale non era stato in grado di fare alcun riferimento ad altro documento dal quale si potesse evincere il momento in cui la LE avrebbe appreso dell'esistenza di condotte "potenzialmente illecite” dallo stesso poste in essere. Al contrario -prosegue il ricorrente-, la LE aveva prodotto in atti copia dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 1995, da cui emergeva che sin dal maggio 1995 la società aveva provveduto a denunciare all'Autorità Giudiziaria l'esistenza di utenze telefoniche installate sulla base di presentazione di documenti di identità rivelatisi contraffatti, o intestati a società cessate dall'attività; utenze dalle quali partiva un traffico telefonico intenso, concentrato quasi esclusivamente sul servizio auditex 144. Da tale ordinanza risultava che già nel maggio 1995 tale ing. SS, dirigente della LE firmatario della denuncia, era in grado di individuare nella persona del De IN colui che, addirittura di sua iniziativa, si proponeva affinché gli venisse affidato l'incarico di eseguire lavori di installazione delle utenze di tali signori OT e IC, nominativi risultati appartenere a persone inesistenti. Il motivo è infondato. Invero, il Tribunale ha, in proposito, osservato che, come emergeva dal libero interrogatorio del legale rappresentante della Società, l'indagine interna fu sollecitata alla LE dall'Autorità Giudiziaria che aveva segnalato alcune utenze telefoniche e che solo da un successivo controllo delle stesse la LE giunse alla individuazione del tecnico che le aveva attivate. Ma a tale conclusione perviene considerando anche il comportamento processuale del De IN che, nell'atto introduttivo del giudizio, dichiarava che la LE 7 non aveva inoltrato (ancora) alcuna specifica denuncia a suo carico;
il che implicava che evidentemente la Società non aveva avuto, in epoca remota, elementi di sospetto nei confronti del proprio dipendente. Inoltre soggiunge il Tribunale-, il De IN, senza peraltro contestare al riguardo la ricostruzione delle vicende che ebbero a segnare la progressiva cognizione dell'accaduto -secondo la dettagliata disamina della sentenza di primo grado si era limitato a prospettare, con il relativo motivo di gravame, che la tardività del licenziamento andava ricercata nel fatto che le attivazioni degli impianti erano state espressamente autorizzate dai funzionari addetti e come tali esse erano state da sempre ben note, avendo assunto un diverso aspetto solo a seguito della conoscenza dell'inchiesta giudiziaria in corso nei suoi confronti. Pertanto, solo a seguito delle vicende del procedimento penale, sfociato nella carcerazione preventiva del De IN in data 13 dicembre 1995, la Società ebbe modo di attivarsi ulteriormente sul piano dei controlli, peraltro resi ancor più complessi dall'accurata organizzazione dell'attività truffaldina posta in essere da una fitta rete di associati anche mediante la falsificazione di documenti d'identità. Sulla base di siffatti elementi, non riconducibili, dunque, al solo libero interrogatorio del legale rappresentante della Società, il Tribunale, con suo insindacabile giudizio perché immune da vizi, ai fini di valutare il momento della conoscenza dell'infrazione e quindi la tempestività del licenziamento, ha ritenuto di prendere come riferimento del momento conoscitivo in discussione -attesa l'avvenuta dimostrazione in tal senso- il provvedimento del GIP del 21 dicembre 1995. Tenuto, poi, conto delle dimensioni aziendali della Società, della difficoltà degli accertamenti per la presenza di numerosi imputati esterni (tra i quali però anche altri dipendenti LE) e delle vicende del processo penale che avevano progressivamente portato alla emersione dell'attività truffaldina, non poteva, 0 quindi secondo il Tribunale- addebitarsi alla Società di aver tardivamente preso iniziative disciplinari nei confronti del De IN, tanto più che il meccanismo della truffa era tale da necessitare tempi non brevi per il suo perfezionamento. Ciò in quanto solo a seguito delle prolungate e sistematiche insolvenze delle utenze (fittizie) attivate poteva attirarsi l'attenzione sulle stesse e dunque iniziare quelle complesse attività di riscontro che ebbero a determinare prima i provvedimenti penali e quindi quelli disciplinari. Tali considerazioni appaiono rispettose del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di licenziamento disciplinare e con riguardo alla tempestività della contestazione dei fatti addebitati, il requisito dell'immediatezza va inteso in senso relativo e valutato dal giudice di merito anche in rapporto alla eventuale complessità delle indagini necessarie per l'accertamento dell'illecito, dovendosi peraltro considerare che tale requisito è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un'adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore ( ex plurimis, Cass.22 aprile 2000 n.5308). Né può essere preso in considerazione l'assunto del ricorrente, secondo cui dalla ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 1995 emergeva che già nel maggio 1995 la LE sarebbe stata a conoscenza delle infrazioni del De IN, non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto del documento nei suoi termini testuali. Come è noto, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi mediante integrale 9 trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e' precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. sez. un. 13 gennaio 1997 n.265). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento alle note LE 11 marzo 1996, 2 aprile 1996, 15 luglio 1996, 20 agosto 1996; degli artt.2104, 2105 e 2106 c.c., dell'art.7 della legge 20 maggio 1970 n.300, dell'art. 112 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.); nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia(art. 360 n.5 c.p.c.). Più precisamente, il ricorrente addebita al Tribunale di aver confuso la prima contestazione, quella, cioè, con cui si rimprovera al De IN di avere prestato personale interessamento, in violazione delle norme procedurali prescritte per le attivazioni degli impianti, all'allacciamento di linee attraverso le quali era stata poi perpetrata una truffa ai danni della LE, con la seconda che si fonda direttamente sulla richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente medesimo per reati quali l'associazione per delinquere e la truffa. Lamenta, cioè, che il Tribunale, pur affermando di volersi occupare solo del primo licenziamento, in realtà avrebbe giudicato del secondo, definendo più volte l'oggetto della contestazione quale "l'aver preso parte ad una attività truffaldina comportante un ingente danno economico per l'Azienda" e "attività truffaldine contestate al dipendente". Lamenta inoltre che il Tribunale abbia correlato la violazione operata dal De IN con l'obbligo di fedeltà (relativo piuttosto alla seconda contestazione, in cui esso De IN appare organizzatore o, comunque, correo, in concorso con altri, di una truffa ai danni del datore di lavoro) e non con quello di diligenza, 10 tipico invece di un comportamento improntato alla violazione delle procedure che dovrebbero garantire la Società dalla commissione di truffe ai suoi danni. La censura è infondata. Il ricorrente prende, infatti, spunto da due riferimenti contenuti nel provvedimento, trascurando, tuttavia, il senso complessivo della sentenza, che invece inquadra del tutto correttamente l'oggetto del contendere, dando conto del tipo di violazioni commesse dal De IN e del riscontro di esse dato nella prima contestazione, a cui ha fatto seguito il primo licenziamento, e su cui il Tribunale ha portato il suo esame, ritenendolo dirimente della questione. Giova in proposito considerare che la contestazione in questione è così testualmente formulata: "Risulta accertato che EL nel periodo tra il febbraio ed il maggio 1995 ha personalmente curato, avendone fatta esplicita richiesta, l'attivazione agli indirizzi di via Nicolardi 224 e viale Colli Aminei 40 di n.12 nuovi impianti telefonici, formalmente intestati a quattro diversi nominativi, in realtà tutti riferiti invece ad un unico interlocutore, mediante i quali è stata organizzata in danno della LE una truffa del valore di centinaia di milioni, attraverso l'effettuazione di traffico poi insoluto su linee del servizio audiotex (144). Voglia fornirci chiarimenti ed eventuali giustificazioni al riguardo entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente". Orbene, il Tribunale, in relazione a tale contestazione, dà espressamente atto che "le mancate segnalazioni delle anomalie riscontrate in sede di accesso, osservabili unicamente dall'operatore, rendevano praticamente improbabile che prima del verificarsi delle insolvenze potesse attirarsi l'attenzione su determinate utenze " Aggiunge poi che, "tenuto conto infatti del tenore della contestazione del De IN, l'indagine in ordine all'illecito disciplinare deve necessariamente condurre all'esame del comportamento posto in essere dal ricorrente al momento 11 delle installazioni di cui alla contestazione e vagliarne la idoneità a permettere o facilitare la truffa perpetrata ai danni della LE, tenendo conto del mancato rispetto delle norme di servizio, sia pure alla luce di eventuali prassi applicative". Ed ancora "la società lamenta ... che il dipendente avrebbe dovuto rilevare già al momento della prima attivazione... che la destinazione abitativa non fosse quella risultante dall'abbonamento... la avvenuta surclassazione non può pertanto valutarsi come prova univoca dell'ossequio del dipendente alle procedure aziendali... è certo dunque che il rinvenimento di persona diversa dal titolare imponesse (normalmente) al dipendente LE non solo una particolare attenzione... ma che in presenza delle ulteriori anomalie descritte... una maggiore severità di controlli ed una segnalazione ai superiori incaricati dovesse necessariamente essere imposta al dipendente LE...". Ed infine “le omissioni del dipendente, almeno in ordine alla mancata segnalazione delle anomalie riscontrate, appaiono dunque rilevanti a livello disciplinare anche alla luce delle disposizioni che comunque imponevano un particolare livello di attenzione in presenza delle circostanze descritte. Tali omissioni appaiono poi effettivamente gravi proprio perché capaci di aver agevolato, in concreto, il comportamento truffaldino posto in essere ai danni della società appellata (pag. 37 sent.)... emerge dunque un quadro sufficientemente univoco in ordine certamente alla rilevanza in sede disciplinare delle gravi acquiescenze, trascuratezze ed omissioni nella procedura di installazione ed attivazione di dette utenze, tali da aver certamente consentito e favorito il realizzarsi del grave danno lamentato dalla società appellata". Deve escludersi, quindi, che il Tribunale abbia violato i criteri di interpretazione letterale oltre che complessiva, apparendo del tutto ingiustificato imputare alla sentenza uno sconfinamento dell'indagine e delle valutazioni nell'ambito della contestazione relativa al secondo licenziamento. 12 Del resto, -ed a maggior conferma della coerenza interpretativa- nella parte conclusiva della sentenza, il Tribunale tiene a precisare che "la peculiarità delle mansioni e del vincolo fiduciario esistente nei confronti del ricorrente, cui erano affidati controlli tali da porre il datore di lavoro in grado di difendersi dalla diffusa pratica truffaldina oggetto del presente giudizio, la gravità delle omissioni, obiettivamente tali da aver favorito il perpetrarsi dell'illecita attività, l'entità del danno arrecato (quanto meno indirettamente) alla LE giustificano ampiamente il primo provvedimento espulsivo, rendendo inutile la disamina delle ulteriori questioni concernenti il secondo provvedimento, comminato a seguito della ulteriore evoluzione del procedimento penale". Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della LE IA S.p.A., delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 40.000, oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Roma, 11 aprile 2001. I D , O L A. L Il Consigliere est. Il Presidente S O 0 S B 1 12654 A I 3 . T D , 3 T 5 R A A S 'A T . E S L P N S L O на I E P 3 D N IM 7 G - I S 8 O A - N I D A E I D S E T I E E , N A O E G S R O G E T T E IS IT L G IR E A R D L L O E D of Phillie CA 13