Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, sicché la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen.) deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti o successivi, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2006, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/01/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 10804/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO PI NT, N. IL 28/02/1959;
avverso SENTENZA del 31/10/2003 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE NT;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 20 settembre 2002 il Tribunale di Trento - sez. distaccata di Tiene di Trento - condannò EO ER alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 482, 476 c.p. e art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, perché quale amministratore di fatto della ZALP 97 di IV EG SA & C. S.a.s. con sede in Scarlino (GR) loc. Podere Battagliolo nr. 10 Fraz. Vetricella, formava un falso atto denominato "protocollo d'intesa" redatto su carta intestata C.O.N.I. datato Roma 18 dicembre 1997 a firma apparente del Segretario Generale del C.O.N.I; l'atto in questione, in realtà, non era mai stato formato dal C.O.N.I. e sottoscritto dal Segretario Generale. Inoltre, con artifizi e raggiri, tra cui la presentazione del suddetto atto falso, induceva in errore TERZI Sistilio legale rappresentante della Bonomi Prefabbricati Die S.r.l., che accettava di fornire nr. 2 prefabbricati mod. "Campiglio" alla ZALP 97 sul presupposto della verità del predetto protocollo d'intesa che supportava la convinzione o, comunque, la probabilità di pagamento della fornitura da parte della ZALP 97 IV EG SA & C. S.a.s.. Il tutto determinava alla BONOMI Prefabbricati Ille S.r.l. un danno patrimoniale pari a L. 94.500.000. Fatti commessi in Spiazzo (TN) nel gennaio-febbraio 1998. A seguito di appello dell'imputato la Corte di appello di Trento, con sentenza del 31 ottobre 2003, in parziale riforma della sentenza del tribunale, qualificata l'imputazione di falso come falsità in scrittura privata ai sensi dell'art. 485 c.p., ridusse la pena inflitta al EO, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Contro la sentenza della corte territoriale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 640 e 61 c.p., n. 7 e relativo vizio motivazionale nonché "travisamento ed erroneo apprezzamento delle emergenze processuali", in relazione alla ritenuta procedibilità d'ufficio del reato di truffa, non sussistendo l'aggravante contestata per avere la parte offesa venduto i prefabbricati con riserva di proprietà ricevendo, altresì, un acconto. Deduce che ai fini dell'aggravante occorre fare riferimento al momento consumativo e non al pregiudizio effettivo sofferto dalla persona offesa, senza peraltro tenere conto dell'attività posta in essere dalla stessa persona offesa successivamente alla commissione del reato per rientrare nel possesso dei beni che "pacificamente erano e sono" di proprietà della società venditrice. La società venditrice non aveva presentato querela e l'unico querelante è il CONI.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 485 c.p. e relativo vizio motivazionale, non sussistendo la prova che sia stato il EO a formare l'atto falso. Dunque al ricorrente avrebbe potuto essere imputato esclusivamente il reato di uso di atto falso. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Invero, quanto al primo motivo, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto procedibile d'ufficio il reato di truffa nonostante la vendita fosse avvenuta con riserva di proprietà e l'imputato avesse versato un acconto. Infatti, "nella truffa contrattuale, consistendo l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto - indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni - la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 7 (al pari di quella dell'attenuante di cui all'art. 62 cod. pen., n. 4) non può che essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sè, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire, in più o in meno, rispetto al detto valore, a cagione dell'incidenza di fattori della più varia natura, concomitanti o successivi, tra i quali ultimi, ad esempio, la decisione del "deceptus" di agire o meno, in sede civile, per l'annullamento del contratto" (Sez. 2^, sent. n. 12027 del 1997). Quanto al secondo motivo, correttamente è stato ritenuto il reato di falsità in scrittura privata e non di mero uso di atto falso. Infatti, così come emerge chiaramente dalla sentenza del tribunale, l'imputato, dopo una prima richiesta scritta, si recò più volte per sollecitare la stipula del contratto, ricusata dalla società venditrice per mancanza di "garanzie sufficienti" e solo "all'ultima trattativa" prospettò l'avvenuta conclusione dell'accordo con il CONI mostrando la fotocopia del contratto contraffatto e tale circostanza è stata evidentemente considerata come prova della formazione dell'atto falso per superare le resistenze della società venditrice. Sì che correttamente il giudice di merito non ha neppure preso in considerazione l'ipotesi dell'uso di atto falso che presuppone che l'agente non abbia concorso nella formazione dell'atto medesimo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006