Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2006, n. 7193
CASS
Sentenza 13 gennaio 2006

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In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, sicché la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen.) deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti o successivi, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2006, n. 7193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7193
    Data del deposito : 13 gennaio 2006

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