Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2013, n. 3692
CASS
Sentenza 17 dicembre 2013

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In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la parziale depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), per effetto dell'art. 4, comma secondo del D.Lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo natura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice.

Commentario1

  • 1Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un form
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 20 settembre 2016

    Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, eseguito sino al 16 agosto 2011 non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25/08/2016) 01-09-2016, n. 36275 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio - Presidente - Dott. SAVINO Mariapia Gaeta - Consigliere - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2013, n. 3692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3692
Data del deposito : 17 dicembre 2013

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