Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 29973
CASS
Sentenza 21 giugno 2011

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Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo dell'art. 258, comma quarto, del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall'art. 35 del d.lgs 3 dicembre 2010, n. 205) - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - né dall'art. 260 bis del medesimo d.lgs n. 152 (come introdotto dall'art. 36 del d.lgs 205 del 2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.

Un veicolo deve essere considerato "fuori uso", tenuto conto di quanto sancito alla lett. a), comma secondo, dell'art. 3 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), solo con la materiale consegna al centro di raccolta, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera consegna ad un trasportatore autorizzato di un veicolo ancora funzionante e munito di targa, che, in astratto, potrebbe non essere consegnato al centro di raccolta e, persino, rimesso in circolazione.

In tema di gestione di rifiuti, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte IV, del d.lgs 26 aprile 2006, n. 152) e non è qualificato come pericoloso.

Commentari3

  • 1Avvocato Ambientalista a Trapani
    Studio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1

    Aggredita da un cane randagio - il comune risarcisce i danni corte di cassazione sez. terza civ. - sent. del 23.08.2011, n. 17528 svolgimento del processo con sentenza del 12/2/2010 la corte d'... Avviso di sospensione del dm n°166 del 1 luglio 2011 recante "modalità di utilizzo dei sistemi di pesca ferrettara e palangari". le autorità periferche dovranno disapplicare, pertanto, il predetto d.m.... T.a.r. puglia - bari sezione iii sentenza 11 giugno 2010, n. 2423 svolgimento del processo con il ricorso in esame il c.f., proprietario del fabbricato abusivo sito in bariceglie del camp... Consiglio dei ministri conferma la messa al bando dei sacchetti di plastica non biodegradabili …

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  • 2Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un form
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 20 settembre 2016

    Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, eseguito sino al 16 agosto 2011 non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25/08/2016) 01-09-2016, n. 36275 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio - Presidente - Dott. SAVINO Mariapia Gaeta - Consigliere - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: …

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  • 3SENTENZA N. 29973 UD. 21 GIUGNO 2011.RIFIUTI
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 15 agosto 2011

    SENTENZA N. 29973 UD. 21 GIUGNO 2011.RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - SENTENZA N. 29973 UD. 21 GIUGNO 2011 - DEPOSITO DEL 27 LUGLIO 2011 RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - DEPENALIZZAZIONE Con la decisione in esame la Corte ha affermato che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 29973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29973
Data del deposito : 21 giugno 2011

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