Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2017, n. 34172
CASS
Sentenza 7 febbraio 2017

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Massime1

In tema di tutela del diritto d'autore, il reato di diffusione di tracce musicali altrui in assenza di titolo abilitativo previsto dall'art, 171, comma primo, lett. a), della legge n. 633 del 1941 è istantaneo, sicché la sua consumazione avviene al momento della fruizione dell'opera, anche soltanto con un singolo atto, fermo restando la possibilità che reiterate condotte di indebito utilizzo configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la regolarizzazione della diffusione delle tracce musicali per mezzo della stipula, successivamente al controllo di polizia, di un contratto di licenza d'uso non avesse alcun rilievo rispetto alla consumazione dell'illecito, ormai già intervenuta).

Commentario1

  • 1Pagamento SIAE non basta per riprodurre musica in pubblico, ma .. (Cass. 53316/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2018

    La diffusione delle tracce musicali in assenza di qualunque titolo abilitativo, configura quella attività di sfruttamento dell'opera senza averne diritto, che è contemplata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 171, comma 1, lett. a), della legge n. 633 del 1941. Il reato è reato istantaneo, la cui consumazione avviene, eventualmente uno actu, al momento della fruizione sine titulo dell'opera, salva la possibilità che le reiterate condotte di indebito utilizzo del fonogramma configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. Integra il delitto di cui all'art. 171, lett. a), della legge n. 633 del 1941, la condotta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2017, n. 34172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34172
Data del deposito : 7 febbraio 2017

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