Sentenza 7 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, il reato di diffusione di tracce musicali altrui in assenza di titolo abilitativo previsto dall'art, 171, comma primo, lett. a), della legge n. 633 del 1941 è istantaneo, sicché la sua consumazione avviene al momento della fruizione dell'opera, anche soltanto con un singolo atto, fermo restando la possibilità che reiterate condotte di indebito utilizzo configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la regolarizzazione della diffusione delle tracce musicali per mezzo della stipula, successivamente al controllo di polizia, di un contratto di licenza d'uso non avesse alcun rilievo rispetto alla consumazione dell'illecito, ormai già intervenuta).
Commentario • 1
- 1. Pagamento SIAE non basta per riprodurre musica in pubblico, ma .. (Cass. 53316/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2018
La diffusione delle tracce musicali in assenza di qualunque titolo abilitativo, configura quella attività di sfruttamento dell'opera senza averne diritto, che è contemplata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 171, comma 1, lett. a), della legge n. 633 del 1941. Il reato è reato istantaneo, la cui consumazione avviene, eventualmente uno actu, al momento della fruizione sine titulo dell'opera, salva la possibilità che le reiterate condotte di indebito utilizzo del fonogramma configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. Integra il delitto di cui all'art. 171, lett. a), della legge n. 633 del 1941, la condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2017, n. 34172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34172 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2017 |
Testo completo
34172-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 510 Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Matteo Socci UP - 7/02/2017 Claudio Cerroni R.G.N. 11388/16 Chiara Graziosi Carlo Renoldi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE DO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26/06/2015 della Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avv. Roberto Bertuol, il quale ha, invece, concluso per l'accoglimento del ricorso;
alla presenza dell'avv. Licia Dal Pozzo, in rappresentanza della persona offesa PON - SFC, Consorzio Fonografici. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/04/2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento, pronunciandosi nel giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva assolto DO DE, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in relazione all'accusa di avere, nella sua veste di legale rappresentante della società Elettrocasa S.r.l., con diversi atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, diffuso all'interno dei punti vendita della suddetta società, siti in Trento e Cles, opere musicali tutelate dal diritto d'autore senza aver previamente corrisposto i diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici e da corrispondere alla Società Consortile Fonografici (SCF).
1.1. Secondo il primo giudice, infatti, doveva dubitarsi della sussistenza della consapevolezza in capo all'agente della violazione dell'obbligo di pagare le somme dovute per i diritti connessi alla diffusione delle opere musicali, essendo possibile che DE, munitosi della licenza a seguito del contratto stipulato con il music provider "Digiwork s.r.l." avesse ritenuto in buona fede, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito web della SFC, che il versamento delle somme in questione potesse avvenire anche oltre la data del 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo l'obbligo, in tal caso, di corrispondere la tariffa piena.
2. Avverso la sentenza di assoluzione aveva proposto impugnazione il Pubblico ministero, sottolineando, in primo luogo, come l'imputato non potesse invocare la buona fede in relazione all'obbligo di acquisire la licenza per la diffusione in pubblico di opere musicali protette dal diritto d'autore e di provvedere al pagamento degli oneri prima della loro diffusione;
in secondo luogo che nessuna licenza era stata conseguita dai titolari dei diritti connessi di diffusione in pubblico ex art. 73 della legge sul diritto d'autore, riuniti nel consorzio Società Consortile fonografici;
che non avendo DE mai chiesto ed ottenuto la licenza nei quattro anni precedenti ed operando professionalmente quale esercente di esercizi commerciali di notevoli dimensioni, doveva escludersi che egli potesse versare in una condizione soggettiva di buona fede, cadendo in ogni caso il relativo errore sul precetto penale e dunque essendo, come tale, inescusabile.
2.1. Con successiva sentenza in data 26/06/2015, la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato DO DE alla pena di 150,00 euro di multa, inflitta per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 171, comma 1, lett. a) della legge 22 aprile 1941, n. 633, accertati in Trento e Cles in data 8/11/2102. 3. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario, deducendo tre distinti motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo di essi, il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 171, comma 1, lett. a) della legge n. 633 del 1941 nonché la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione che i diritti connessi al diritto di autore dovessero essere corrisposti alla SFC e non alla SIAE. Secondo DE, infatti, nel 2012, anno dell'omesso adempimento, sarebbe stato controverso che le somme dovute in relazione ai diritti connessi al diritto di autore dovessero essere corrisposte ancora alla SIAE, secondo quanto 2 ел stabilito dall'art. 180-bis della legge n. 633 del 1941 in relazione al caso della ritrasmissione via cavo e, in generale, dagli artt. 71-septies e 71-octies della legge sul diritto d'autore; SIAE alla quale l'imputato avrebbe peraltro corrisposto, sempre nel 2012, elevati importi "per diritti d'autore e non solo" (pag. 5 del ricorso). Del resto, la legge n. 633 del 1941 (così come il suo regolamento attuativo, approvato con r.d. 18/05/1942, n. 1369) non avrebbe fatto alcun cenno alla possibilità che la SFC fosse un soggetto legittimato alla riscossione;
e tale legittimazione sarebbe stata formalmente riconosciuta soltanto con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 19/12/2012, contenente la lista degli intermediari titolari del diritto alla riscossione;
atto formale successivo ai fatti contestati. Sotto altro profilo, la sentenza di appello non avrebbe dimostrato che le opere musicali illecitamente diffuse fossero realmente tutelate dal diritto di autore, né che le stesse non potessero essere diffuse senza essersi preventivamente muniti della relativa licenza, né, infine, che il relativo termine, fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento, avesse carattere perentorio, considerata la prassi sempre seguita da SFC, secondo la quale sarebbe possibile stipulare un contratto avente efficacia retroattiva.
3.2. Con il secondo motivo, l'imputato lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. nonché la mancanza di motivazione in relazione alle prove dedotte a discarico ovvero la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle deduzioni difensive formulate in sede di interrogatorio dell'indagato. La Corte territoriale, nel ribaltare la decisione assolutoria cui era pervenuto il giudice di prime cure, si sarebbe uniformata alle prospettazioni formulate dal Pubblico ministero in sede di impugnazione, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi e in particolare: con il versamento a favore della SIAE di ingenti importi in relazione all'attività di diffusione della musica all'interno degli esercizi riferibili alla Elettrocasa S.r.l.; con il verosimile errore in cui l'imputato poteva essere incorso, sia in relazione alla poco chiara formulazione delle clausole contrattuali, dalle quali non si sarebbe ricavato l'obbligo di effettuare i versamenti anche a beneficio della SFC, sia in relazione alle equivoche indicazioni contenute nel sito web del consorzio, secondo quanto ricavabile dalla documentazione che il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso, ha allegato alla propria impugnazione.
3.3. Con il terzo motivo, DE deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 187, 238-bis, 192 comma 3 e 546 lett. e) cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione in relazione alla sentenza definitiva del Tribunale di Rovereto in data 10/04/2014. 3 ел La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con il contenuto della sentenza n. 18, pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 10/04/2014, con la quale l'imputato era stato assolto "perché il fatto non costituisce reato", con ciò violando la regola processuale che attribuisce alle risultanze di un precedente giudicato penale il valore di un elemento di prova. In particolare i giudici trentini non avrebbero preso in considerazione elementi testimoniali e documentali attestanti la correttezza del pagamento alla SIAE anche per effetto di un mandato alla stessa conferito dalla SFC per la riscossione anche dei diritti dei fonografici.
4. In data 20/01/2017 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. Licia Dal Pozzo depositata, ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., per conto della persona offesa, Enzo Mazza, nella sua qualità di legale rappresentante del PON SFC, Consorzio Fonografici, nella quale, dopo una breve premessa di ordine generale sul ruolo del Consorzio nella tutela dei diritti connessi spettanti in particolare ai produttori, è stata svolta una compiuta argomentazione in replica dei tre motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. L'art. 171, comma 1, lett. a) della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito L.d.A.) sanziona penalmente colui il quale, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma "riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana". Presupposto della condotta di reato è, dunque, che sia configurabile un'opera tutelata dal diritto di autore e che l'attività di fruizione dell'opera non sia preceduta dall'acquisizione di un titolo, costituito dalla c.d. licenza, che ne autorizzi l'utilizzo sia rispetto al titolare del diritto di autore, sia rispetto ai titolari dei cd. diritti connessi per l'utilizzazione economica di essa, attribuiti dagli artt. 72, 73 e 73-bis L.d.A. a soggetti diversi dal titolare del diritto d'autore (produttori, interpreti, esecutori ecc.). Nel caso del diritto di autore, la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) concede, per conto dei propri associati e delle Società di Autori straniere da essa rappresentate in Italia, una licenza d'uso del repertorio musicale amministrato da tale società, dietro il versamento, da parte del soggetto emittente (o comunque diffusore), di un compenso che in genere è calcolato in misura percentuale rispetto agli introiti lordi connessi all'attività di diffusione (cfr. art. 16 L.d.A.). eu Questa Corte, in passato, ha precisato che i diritti spettanti a produttori ed artisti sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali e che essi sono oggetto di una specifica tutela penale e che la loro gestione non è attribuita per legge alla competenza della SIAE, legittimata alla riscossione dei secondi, essendo lasciata ai produttori discografici piena libertà di scegliere se affidarne la gestione alla SCF (Società Consortile Fonografici), consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti e produttori discografici per l'utilizzo in pubblico di musica registrata attraverso il rilascio di un'unica licenza (Sez. 3, n. 27074 in data 8/06/2007, dep. 11/07/2007, P.M. in proc. Bonacini, in motivazione). Salva la possibilità, per la stessa SFC, di conferire il mandato alla SIAE per la riscossione, che nella specie, tuttavia, non è stato dimostrato fosse stato rilasciato (v. infra § 5).
3. Orbene, secondo le acquisizioni istruttorie, mentre per le somme relative ai diritti d'autore DE aveva provveduto al regolare versamento dei compensi dovuti alla SIAE, quale soggetto legittimato alla riscossione, il pagamento delle somme spettanti in relazione ai diritti connessi, il quale avrebbe dovuto avere luogo nei confronti della SFC, era stato eseguito dall'imputato soltanto in data 16/11/2012, ovvero dopo il controllo ad opera della Guardia di Finanza, senza che in precedenza egli, pur provvedendo alla diffusione della musica, avesse richiesto al Consorzio Fonografici il rilascio della licenza. Peraltro, secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito, DE aveva stipulato, in data 3/09/2008, in qualità di legale rappresentante della Elettrocasa S.r.I., un contratto con la Digiwork S.r.l. in forza del quale, secondo quanto stabilito all'art. 9 dell'accordo, restavano a carico del cliente, ovvero dello stesso DE, i diritti connessi alla diffusione in pubblico delle opere musicali. Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di configurare la violazione dell'art. 171, comma 1, lett. a), della legge n. 633/1941, atteso che la diffusione delle tracce musicali avvenuta, secondo quanto accertato in sede istruttoria, in assenza di qualunque titolo abilitativo, configura quella attività di sfruttamento dell'opera "senza averne diritto" che è prevista dalla norma incriminatrice contestata. Il reato in questione, infatti, è reato istantaneo, la cui consumazione avviene, eventualmente uno actu, al momento della fruizione sine titulo dell'opera, salva la possibilità che le reiterate condotte di indebito utilizzo del fonogramma configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. Ne consegue che la regolarizzazione della diffusione delle tracce musicali, nella specie avvenuta attraverso la stipula, successivamente al controllo della Guardia di finanza, di un contratto di licenza d'uso del repertorio discografico amministrato da SFC, non è certamente in 5 eu grado di riverberare in alcun modo, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, rispetto ad una consumazione del reato ormai avvenuta.
4. Sulla base di quanto in precedenza riassunto, i giudici di appello hanno, dunque, ritenuto, dando puntualmente conto del ragionamento probatorio svolto, che dovessero ritenersi dimostrati da un lato la circostanza che la diffusione delle opere musicali non fosse stata preceduta da una richiesta della licenza e, a seguire, dal mancato versamento delle somme dovute e, dall'altro lato, il dolo della richiamata omissione, coerentemente ravvisato alla stregua del dato, pacificamente acquisito in atti, secondo cui DE fosse consapevole di dover conseguire preventivamente la licenza e, quindi, di corrispondere le somme dovute per la diffusione in pubblico delle opere - obbligo espressamente contemplato dal contratto stipulato con il music provider sicché doveva - ritenersi del tutto irrilevante l'eventuale errore sulla data entro cui procedere al pagamento, in quanto vertente su un elemento sostanzialmente estraneo alla fattispecie incriminatrice. Fermo restando che la rilevanza di un siffatto errore sarebbe stata, comunque, da escludere in ragione della sua evidente inescusabilità, considerati gli obblighi di informazione sulle disposizioni relative ad un determinato settore di attività economiche gravanti su un soggetto che le eserciti in maniera professionale.
5. A fronte di un apparato argomentativo adeguatamente strutturato da parte della Corte territoriale, la mancata confutazione delle singole deduzioni difensive e della relativa documentazione a supporto non integra, a giudizio di questo Collegio, alcun vizio di motivazione, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340). Fermo restando, peraltro, che la documentazione prodotta dalla difesa, volta a dimostrare l'integrale pagamento alla SIAE delle somme dovute alla SFC in forza di una delega conferita da quest'ultima alla prima, oltre a concernere un profilo non rilevante ai fini della integrazione del delitto contestato che, lo si ripete, era conseguita alla - diffusione delle opere senza previa acquisizione della licenza non poteva certo - ritenersi dimostrativa dell'integrale pagamento, non recando la fattura emessa dalla SIAE alcuna specificazione sul punto, diversamente da quanto indicato nella fattura emessa, nel 2013, dalla SCF.
6. Le osservazioni fin qui svolte impongono, infine, il rigetto anche del terzo motivo di ricorso. È appena il caso, infatti, di rilevare che anche con riferimento alle censure mosse con il presente motivo di impugnazione, il complessivo percorso giustificativo seguito dai giudici di appello per affermare la 6 ел responsabilità dell'odierno ricorrente si configura come logicamente incompatibile con le argomentazioni svolte nella sentenza del Tribunale di Rovereto in data 10/04/2014, sì da configurarne un'implicita reiezione. In disparte la circostanza che detta sentenza riguardava soggetti diversi e un diverso esercizio commerciale, deve osservarsi come la sentenza di appello abbia puntualmente sottolineato l'implausibilità di una lettura della vicenda processuale volta a riconoscere, nella condotta dell'imputato, il requisito della buona fede già con riferimento alla pronuncia di primo grado;
argomentazioni che, ovviamente, debbono ritenersi estensibili alla menzionata sentenza del Tribunale di Rovereto. Ferme restando, quanto alla delega per la riscossione asseritamente conferita dalla SFC alla SIAE, le considerazioni già svolte, in proposito, con riferimento al secondo motivo di ricorso (v. supra § 5).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Martant 7