Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma settimo, della l. n. 401 del 1989 per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'immediata esecutività della sentenza ove la stessa dispone il divieto di accesso nei luoghi di svolgimento della manifestazioni sportive, essendo il differente trattamento rispetto all'obbligo di presentazione negli uffici di P.G., esecutivo solo a sentenza irrevocabile, giustificato dal diverso grado di incidenza sulla libertà della persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 28212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28212 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/03/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 831
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 26509/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR LI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/11/2011 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza dell'1/12/2010 con la quale il Tribunale di La Spezia, al termine di rito abbreviato e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato la sig.ra PE alla pena di sei mesi di reclusione e 6.000,00 Euro di multa per il reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., e L. 13 dicembre 1989, n. 401, artt. 1 e 6, commesso il 5, 8 e 11 agosto
2010 per avere la stessa omesso di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza in orario corrispondente allo svolgimento di manifestazioni calcistica cui partecipava lo "Spezia Calcio";
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/11/2011 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza dell'1/12/2010 con la quale il Tribunale di La Spezia, al termine di rito abbreviato e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato la sig.ra PE alla pena di sei mesi di reclusione e 6.000,00 Euro di multa per il reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., e L. 13 dicembre 1989, n. 401, artt. 1 e 6, commesso il 5, 8 e 11 agosto 2010 per avere la stessa omesso di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza in orario corrispondente allo svolgimento di manifestazioni calcistica cui partecipava lo "Spezia Calcio".
Osserva la Corte di appello che il provvedimento questorile è stato emesso nuovamente dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la prima ordinanza di convalida a causa del mancato rispetto del termine di 48 ore concesso al prevenuto per proporre elementi a difesa. Osserva, poi, che le tre violazioni dell'obbligo di presentazione sono avvenute nel mese di agosto dopo che il Questore competente aveva respinto la richiesta di sospendere l'efficacia del provvedimento per consentire alla ricorrente di recarsi all'estero per turismo.
Ciò premesso, la Corte di appello ha respinto il motivo di appello invocante la buona fede dell'imputata e quelli coi quali si contestava la legittimità del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo e del successivo provvedimento di diniego dell'istanza di sospensione nonché si prospettava questione di illegittimità costituzionale della disciplina prevista dal citato art. 6, comma 7, in tema di sanzioni accessorie.
2. Avverso tale decisione la sig.ra PE propone ricorso, in sintesi lamentando:
1. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.c., lett. b), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida disposto dalla Corte di cassazione legittimi il Questore a reiterare il provvedimento, soluzione che priva di significato il controllo giurisdizionale e che consentirebbe una reiterazione all'infinito di una misura che incì de sulla libertà personale;
2. Illegittimità costituzionale della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 7, per contrasto con l'art. 3 Cost., e art. 27 Cost., comma 3, in quanto l'immediata efficacia del divieto di recarsi nei luoghi ove hanno luogo manifestazioni sportive genera una irragionevole disciplina in forza della posticipata efficacia della misura concorrente dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, obbligo che deve qualificarsi come pena accessoria, in forza della obbligatorietà dell'irrogazione in caso di sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Gli esempi e i richiami giurisprudenziali contenuti nel pur pregevole ricorso non colgono il segno. Deve essere ricordato, in primo luogo, che la individuazione del termine essenziale di 48 ore a favore della difesa in vista del deposito di atti o memorie è frutto di interpretazione sistematica di questa Corte che, in assenza di specifica disposizione normativa, ha fissato il principio che la previsione di un termine per proporre deduzioni corrispondente a quello a disposizione del pubblico ministero rappresenta strumento indispensabile a garantire l'effettività del diritto di difesa, particolarmente significativa in una materia che affetta la libertà personale e la disciplina dell'art. 13 Cost.. 2. In particolare, con sentenza n. 2471 dell'11 dicembre 2007-17 gennaio 2008, Castellano, questa Sezione ha avuto modo di affermare che il principio del "giusto processo" fissato dall'art. 111 Cost., e il principio di "parità delle parti", come enucleato anche in relazione al contenuto dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo con la recente sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, impongono di concludere che: "... se il P.M. ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un analogo termine a difesa di quarantotto ore (perimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore) per presentare "memorie o deduzioni" al giudice competente per la convalida del provvedimento. La garanzia del contraddittorio cartolare prevista dall'art. 6 cit. (audiatur et altera pars) deve avere il contenuto di una effettiva possibilità per il destinatario di una misura di prevenzione incidente sulla sua libertà personale (qual è appunto l'ordine di presentarsi alla Polizia) di interloquire sulla legittimità del provvedimento mediante la presentazione, personalmente o a mezzo di difensore, di memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, il quale delle stesse deve tener conto nel motivare il suo provvedimento".
3. A tale principio è seguita la individuazione del contenuto della sentenza con cui la Corte di cassazione accerta il mancato rispetto di detto termine, adottando la giurisprudenza maggioritaria la formula dell'annullamento senza rinvio, con cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore. Non sono mancate decisioni con le quali si era inizialmente ritenuto che l'annullamento dovesse avvenire con rinvio al Giudice delle indagini preliminari, così da consentire allo stesso un nuovo esame che intervenisse col rispetto del termine di 48 ore, ma tale soluzione è apparsa in contrasto con la radicale violazione del diritto di difesa che sta alla base di una decisione che difetta di un presupposto formale posto a garanzia di interesse e diritti essenziali.
4. Questa soluzione muove dal presupposto che l'intera procedura di convalida non può oramai avere luogo nel rispetto delle regole poste a garanzia della persona interessata e che il provvedimento amministrativo non può ricevere una convalida tempestiva.
5. Soccorrono a questo punto i principi generali in tema di misure sulla libertà. Il controllo operato dalla Corte di cassazione in caso di annullamento senza rinvio per mancato rispetto delle garanzie non interessa il merito della decisione e non affronta i temi relativi alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'ordine del Questore e la convalida concessa dal Giudice delle indagini preliminari. La situazione sostanziale rimane, dunque, impregiudicata e al Questore viene comunicata la decisione della Corte che caduca gli effetti del provvedimento amministrativo perché non convalidato per vizio formale della procedura avanti il giudice. Il Questore si trova in tal modo a dover valutare la medesima situazione di fatto che aveva giustificato il primo provvedimento e a valutarla senza che l'autorità giudiziaria abbia in alcun modo esaminato l'esistenza dei presupposti di pericolosita e di urgenza che possono giustificare la misura restrittiva della libertà consistente nell'obbligo di presentazione.
6. Qualora il Questore ritenga che il decorso del tempo non ha fatto venire meno i presupposti già ravvisati, non vi sono ragioni che inibiscano l'adozione di un nuovo provvedimento che affronti la situazione sostanziale e che sia sottoposto per la prima volta a un effettivo controllo di legittimità e di merito dell'autorità giudiziaria.
7. Conclusivamente, va escluso che la procedura amministrativa risulti viziata e che difettino i presupposti della violazione penale.
8. La ricorrente ha prospettato col secondo motivo di ricorso una violazione dei principi costituzionali e sollecitato questa Corte affinché rimetta la questione al giudice delle leggi. La lamentata violazione si sostanzierebbe in un contrasto con l'art. 3 Cost., e art. 27 Cost., comma 3, in quanto il sistema attuale darebbe luogo a una irragionevole disciplina: all'immediata efficacia del divieto di recarsi nei luoghi ove hanno luogo manifestazioni sportive contenuto nella prima parte del provvedimento questorile si può accompagnare, come nel caso in esame, una posticipata efficacia della misura concorrente dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza e questo genererebbe una ingiustificata sfasatura temporale fra le due misure con altrettanto ingiustificato aggravio per la persona destinataria.
9. Osserva la Corte che la L. n. 401 del 1989, ha distinto in radice la misura del divieto di permanenza nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive dalla misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza;
si tratta di distinzione che, come lo stesso ricorrente osserva, trova radice nei diversi principi e diritti costituzionali. E così, mentre per il divieto di presenza nei luoghi delle manifestazioni sportive il provvedimento del Questore assume immediata efficacia, per l'obbligo di presentazione è necessaria la convalida dell'autorità giudiziaria, e tale convalida può comportare una decorrenza non coincidente delle due misure. Si osserva, tra l'altro, che alla luce di una diversa valutazione dei presupposti della misura e di un diverso giudizio di pericolosità il giudice delle indagini preliminari ha la facoltà di modificare la durata dell'obbligo di presentazione determinata dall'organo amministrativo, con il che risulta evidente che si è in presenza di due prescrizioni autonome nei presupposti e indipendenti nella durata.
10. Tale differenza di trattamento relativa alla disciplina amministrativa, pacificamente ritenuta conforme al sistema, dispiega i suoi effetti anche allorché le due misure vengono applicate dall'organo giudicante ai sensi del citato art. 6, comma 7: la meno grave conosce l'immediata esecutività in presenza di sentenza non definitiva, mentre la più grave opera soltanto quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Posto che tale differenza di trattamento si collega al diverso contenuto delle prescrizioni e alla diversa incidenza di queste sulle libertà della persona, la Corte non ravvisa l'esistenza di una disciplina ingiustificatamente diseguale e ritiene infondata la questione proposta dalla ricorrente. 11. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013