Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA TAL0 32 04/0 3 IE DEL POPLO IT LA CORTE SUPREMA-DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 15459/01 -Consigliere Cron. 7320 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 19/11/02 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.,- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI,, difende RAFFAELE DE UC TA, PAOLO SI, NZ RR, ' RA VESCI, giusta delega in SALVATORE TRIFIRO' atti;
ricorrente 2002 contro 4698 MORA ME GIACOMO, POZZO GIAMPIERO, SACCANI -1- GIANCARLO, TROVATO LUIGI SANTO;
intimati avverso la sentenza n. 2124/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 09/06/00 R.G.N. 12707/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 15459/2001 r.g.n. ud. 19 novembre 2001 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza 15 marzo 9 giugno 2000, indicata in epigrafe. il Tribunale di Genova, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello proposto dalla società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a MO GI ME, OZ ER. CC GI. Trovato LU TO, indicati in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. la società Ferrovie dello Stato;
che gli intimati non hanno svolto alcuna difesa.
Considerato che
con i primi quattro motivi di ricorso principale - ampiamente argomentati e denuncianti. in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 - la società deduce (in estrema sintesi): 3 a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando - al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato - una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e. in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616), le quali investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da 4 licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art.
2. comma ventottesimo. legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede:
considerato che
anche la questione oggetto del quinto motivo di ricorso è stata risolta dalle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n.12194 del 18 agosto 2002, oltre a risolvere (nel senso già esposto) le due questioni sopra indicate, hanno osservato che può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento illegittimo quale aliunde perceptum- non qualsiasi reddito ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa, con la conseguenza che, poiché il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti 5 dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. 28 aprile 1995 n.4747), le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo casualmente ricollegabili al licenziamento subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno;
considerato, infine, che non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna difesa.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e nulla sulle spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Mumin. Paraguani Vi Puma Pomun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA -4 MAR. 2003 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, IL CANCELLIERE Ирина Дмит 6