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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6382 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 pendente tra
in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Mondragone, alla via T. Prisco n. 5, 81034, presso lo studio dell'avv. Roberta Simonelli, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- OPPONENTE -
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Carlo Troianiello, giusta procura in atti, e con questi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, alla via A. De Gasperi n. 102;
- OPPOSTA nonché
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Giulia Di Fiore della Avvocatura Municipale, e con questa elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al CP_2
Palazzo S. Giacomo;
- OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione”. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Invero, con provvedimento del 14.12.2022, era statuito che “Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha spiegato Parte_1
opposizione avverso la cartella n. 02820220018209051000 notificata il
14/07/2022 e recante l'intimazione al pagamento a carico della stessa della complessiva somma di € 44.384,68. Ha detto quale motivo di opposizione la inesistenza della pretesa creditoria, atteso che i crediti sottesi alla cartella opposta sarebbero portati da ordinanze ingiunzione annullate nei relativi giudizi di impugnazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Controparte_1
non sollevava particolari difese, mentre il depositava
[...] Controparte_2
provvedimento di sgravio del 27.10.2022, ovvero Disposizione Dirigenziale n. 1346 del 27/10/2022, con la quale si è provveduto a rideterminare il credito dovuto in base alla cartella opposta, sottraendo all'importo, originario (di € 44.384,68) la somma, oggetto di sgravio, di € 8.400,80. Tanto preliminarmente chiarito, deve rilevarsi che dalla documentazione allegata dalla parte opponente e da quella ulteriore versata in atti dalla parte opposta non appare sussistere il fumus CP_2
boni juris della doglianza attorea. Invero, fatta eccezione per la sentenza n.
41771/2019, alla quale è seguita l'operazione di sgravio sopra citata, nessuna delle altre ordinanze indicate nella cartella impugnata è stata annullata dal Giudice di Pace e, di conseguenza, la pretesa creditoria vantata dall'Ente è legittima. Invero, le ordinanze sottese alla cartella opposta, fatta eccezione per quelle sulle quali è poi intervenuta la sentenza predetta, non sono oggetto delle sentenze indicate dall'opponente nell'atto di citazione ai fini della dichiarazione di estinzione del credito portato dalla cartella. Pertanto, alla luce della istruttoria sommaria che contraddistingue la delibazione della istanza cautelare, deve ritenersi che sussista il fumus boni juris solo per una sospensione in parte qua della cartella ed ovvero per la somma di euro 8.400,80. In proposito, giova ricordare che la cartella esattoriale, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, svolge la medesima funzione che nella esecuzione ordinaria viene svolta dall'atto di precetto. Pertanto, con riferimento alla sospensione in parte qua dell'atto di precetto, la giurisprudenza si è più volta pronunciata, nel senso che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito ( ex plurimis, si vedano Tribunale Busto Arsizio sez.
II, 09/08/2022, n.1195, Tribunale Firenze sez. III, 23/05/2022, n.1562,e nella giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, n.24704).
Tanto argomentato,
PQM
REVOCA il decreto di sospensione emesso inaudita altera parte e, all'esito del contraddittorio, SOSPENDE la cartella esattoriale opposta, per la somma di euro 8.400,80”
Giova osservare che detto provvedimento non è stato reclamato ed è dunque divenuto stabile. Ancora giova osservare che con la memoria depositata in data 6 marzo 2023, il ha depositato la nota del Servizio Controparte_2
Gestione Sanzioni Amministrative del Controparte_3
PG/2023/92988 del 02/02/2023, nonché le ricevute di Controparte_2
accettazione e consegna della medesima all'avvocato di parte opponente, con la quale è stata annullata qualsivoglia pretesa creditoria del nei Controparte_2
confronti della chiedendo la declaratoria della Parte_2
cessazione della materia del contendere, nonché disporre la compensazione delle spese di lite. La richiesta ha trovato adesione da parte della parte , mentre CP_1
la parte attrice ha chiesto la liquidazione delle spese di lite. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, e precisate le conclusioni, all'udienza del 17 dicembre 2024, la causa era trattenuta in decisione.
3. Ebbene, in via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti convenute possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Sul punto, pur non ignorando la sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale (Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, le dichiarazioni di entrambe le parti processuali convenute possono – a parere di questo Giudice – essere interpretate come concordi conclusioni sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale anche in presenza di una richiesta di parte attrice, non già di decidere il merito, ma di decidere sulle spese di lite.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che << Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. >> (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
8448 del 28/05/2012). Invero problema alcuno può porsi nel caso di specie, proprio perché entrambe le parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione ( e non soltanto una di esse, per la quale ipotesi si veda per esempio, Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 21757 del 29/07/2021). Se ne deve concludere, dunque, per una declaratoria in rito della cessata materia del contendere.
4. Quanto alle spese, anche nelle ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere, le stesse vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, le parti non concordano sulla compensazione delle spese di lite, ma, ciò nondimeno deve ritenersi che sussistano idonee ragioni per la declaratoria di compensazione delle spese di lite ex art.92, secondo comma,
c.p.c. e tanto perché, non solo vi era una soccombenza virtuale parziale come da provvedimento cautelare reso in corso di causa, ma anche sussiste una condotta processuale delle parti ha portato ad una definizione anticipata del giudizio de quo.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel procedimento n.
R.G.A.C. 6382 2022;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 30 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)