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31 ottobre 1986
31 ottobre 1986
Art. 19. 1. L' articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 56. - (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese".
"ART. 56. - (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 17/07/1998, n. 271Provvedimento: […]Leggi di più...
- non consentita valutazione del comportamento tenuto dal condannato in stato di liberta'·
- remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere·
- non fondatezza della questione.·
- insussistenza·
- sent. 271/98. ordinamento penitenziario·
- presupposti