Articolo 19 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 ottobre 1986
Art. 19. 1. L' articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 56. - (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
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