Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2007, n. 47083
CASS
Sentenza 22 novembre 2007

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In tema di disciplina urbanistica ed edilizia, i reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa. Ne consegue che anche il proprietario "estraneo" (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all'art. 29 del richiamato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purchè risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., in quanto non esiste una fonte formale da cui far derivare un obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la tesi è confortata dalla previsione dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che impone al proprietario del sito, oggetto di abbandono di rifiuti, azioni ripristinatorie solo nel caso in cui la violazione gli sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa).

Commentari2

  • 1Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …

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  • 2Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo della
    Stefano Rossetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in commento il G.I.P. presso il Tribunale di Varese condannava, in sede di giudizio abbreviato, una blogger per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, comma 3, c.p. per affermazioni veicolate dal sito di cui non era stata autrice. Vale la pena analizzare quale sia stato il "meccanismo" di imputazione della responsabilità penale adottato dal giudice. 2. La signorina R. veniva tratta in giudizio in qualità di curatrice di un sito internet la cui mission era quella di far emergere le difficoltà che gli aspiranti scrittori devono fronteggiare nella ricerca di un editore. In questo contesto, l'amministratrice di una casa editrice, operante nella zona di Varese, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2007, n. 47083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47083
Data del deposito : 22 novembre 2007

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