Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 24319
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti, quali l'accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l'edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l'esecutore dell'opera, ovvero il committente o il proprietario. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali avevano fondato la responsabilità del comproprietario, coniuge del committente, non solo sulla considerazione che la comunione di vita rende solitamente partecipe il coniuge delle deliberazioni che assumono rilevanza familiare e sulla mancanza di qualsiasi opposizione manifestata dal coniuge in merito alle opere abusive, ma su plurimi elementi positivi, quali la comunanza di interessi tra i coniugi in relazione all'attività commerciale che veniva svolta nel manufatto, il concreto interessamento posto in essere dal coniuge comproprietario per la realizzazione dell'opera, evidenziatosi anche per mezzo della sottoscrizione diretta di istanze presso varie autorità amministrative)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 24319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24319
    Data del deposito : 4 maggio 2004

    Testo completo