Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
In materia di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti, quali l'accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l'edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l'esecutore dell'opera, ovvero il committente o il proprietario. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali avevano fondato la responsabilità del comproprietario, coniuge del committente, non solo sulla considerazione che la comunione di vita rende solitamente partecipe il coniuge delle deliberazioni che assumono rilevanza familiare e sulla mancanza di qualsiasi opposizione manifestata dal coniuge in merito alle opere abusive, ma su plurimi elementi positivi, quali la comunanza di interessi tra i coniugi in relazione all'attività commerciale che veniva svolta nel manufatto, il concreto interessamento posto in essere dal coniuge comproprietario per la realizzazione dell'opera, evidenziatosi anche per mezzo della sottoscrizione diretta di istanze presso varie autorità amministrative)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 24319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24319 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 04/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. Consigliere N. 851
Dott. FIALE Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo rel. Consigliere N. 13765/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ CA, nato ad [...] il [...], e da PE ME, nata ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2002 dalla Corte d'appello di Palermo;
udita nella Pubblica udienza del 4 maggio 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Domenico Lombardo, che chiede la sospensione del processo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 novembre 2001 il giudice del tribunale di EN dichiarò ZZ CA e PE ME responsabili dei reati di cui: a) all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo archeologico e senza la concessione edilizia presso un preesistente immobile adibito ad attività commerciale un manufatto dell'ampiezza di circa mq. 350 e dell'altezza di circa m. 2, 60, avente struttura portante in pilastri e travi di legno dello spessore di 10 x 10, recante una copertura a falde spioventi costituita in tavolato e guaina bituminosa e con tamponatura con pannelli in legno e lamiera in ferro;
b) agli artt. 17 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64; c) agli artt. 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64; d) all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, per avere realizzato la detta opera senza avere preventivamente ottenuto la prescritta autorizzazione, e li condannò alla pena in atti, con l'ordine di demolizione delle opere abusive e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 2 dicembre 2002, confermò la sentenza di primo grado.
Gli imputati propongono ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del ZZ. Lamentano che la responsabilità di quest'ultimo è stata affermata solo per la sua qualità di comproprietario dell'area su cui sorge la costruzione abusiva, circostanza questa che è invece insufficiente, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza, per un riconoscimento di responsabilità penale, in quanto il reato di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di reato proprio. È inoltre apodittica e manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che anche il ZZ sarebbe stato committente dei lavori abusivi, non essendo state adeguatamente valutate le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta, dalle quali emergeva che l'unica committente dei lavori era stata la moglie PE ME.
b) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di intervento edilizio in assenza di concessione edilizia e di tutela del vincolo paesaggistico. Lamentano che la corte d'appello ha espresso un giudizio apodittico sia sulla necessità della concessione edilizia sia sulla violazione del vincolo paesaggistico. Sotto il primo profilo, infatti, si trattava di un mero ampliamento di un'opera precedente, il quale presentava caratteristiche di precarietà ed amovibilità tali da non richiedere il rilascio della concessione edilizia. Sotto il secondo profilo osservano che si trattava di una struttura in legno, peraltro abbastanza elegante, che non turbava l'ambiente ne' offendeva il paesaggio e la sensibilità estetica dei cittadini.
c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione e di quelli di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In particolare lamentano che la corte d'appello non ha preso in considerazione la circostanza che la PE ha dimostrato sensibilità e rispetto ai richiami di legge, affrettandosi a richiedere la sanatoria dell'opera incriminata, il cui iter amministrativo è ancora pendente. Inoltre, nel decidere sulla concessione alla PE della sospensione condizionale della pena, il giudice avrebbe dovuto tener conto delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. fra cui il fatto che essa ricorrente è incensurata. La condizione alla quale il beneficio è stato subordinato è pertanto vessatoria ed eccessiva ed inoltre non tiene conto della circostanza che il procedimento amministrativo per la concessione del nulla osta in sanatoria e dell'autorizzazione comunale è ancora in corso, non essendo intervenuto alcun provvedimento di rigetto. La detta condizione si pone anche in contrasto con i poteri che spettano all'autorità amministrativa circa la destinazione finale del manufatto abusivo. d) mancanza di motivazione in ordine alla violazione della normativa sull'attività edilizia in zona sismica, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di prescrizione del reato. Lamentano che sui reati di cui ai capi B) e C) la sentenza impugnata è priva di motivazione. In ogni caso di tratta di reati che hanno natura istantanea e si consumano al momento in cui inizia la attività edificatoria senza i previi adempimenti e senza la richiesta autorizzazione. Nella specie è emerso che le opere erano iniziate nel novembre del 1998 ed ultimate nel marzo del 1999, sicché la prescrizione dei reati era già maturata al momento della sentenza di appello e comunque i reati ad oggi si sono prescritti. e) inosservanza delle norme processuali in tema di notifica della sentenza del giudice di appello. Osservano che la sentenza impugnata è da considerarsi radicalmente nulla perché la relativa notifica non è stata eseguita ex art. 161 cod. proc. pen. al domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano Leopardi (domicilio che non era mai stato espressamente revocato dopo la rinuncia di detto difensore e la nomina di un nuovo difensore di fiducia).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. I giudici del merito hanno infatti ritenuto che il ZZ fosse anch'egli responsabile dei reati in questione non già per il solo fatto che era comproprietario dell'area sulla quale erano stati eseguiti i lavori abusivi, bensì perché hanno ritenuto accertato, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, e con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che anch'egli fosse stato committente delle opere in questione ed avesse quindi concorso con la moglie nelle esecuzione delle stesse. È vero che la giurisprudenza di questa Corte, citata dal ricorrente, afferma che non è fonte di responsabilità penale il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale vengano svolti lavori edilizi abusivi, nemmeno quando egli sia a conoscenza di opere abusive eseguite da altri, non avendo un obbligo giuridico di impedire l'evento. Il ricorrente dimentica però di ricordare che la citata giurisprudenza si riferisce espressamente esclusivamente a casi nei quali la responsabilità era stata affermata solo sulla base della suddetta qualità per lavori eseguiti da soggetti completamente estranei al proprietario o comproprietario e senza alcun altro indizio che potesse far presumere un suo concorso con il committente dei lavori. La giurisprudenza, inoltre, ha anche costantemente affermato che la qualità di proprietario o comproprietario può ben essere considerata come un elemento che, in concorso con altre circostanze, può essere utilizzato al fine di ritenere accertato un concorso morale o materiale del soggetto, e che a tal fine il giudice deve considerare, tra l'altro, la concreta situazione in cui è stata svolta l'attività incriminata, i rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, la presenza in loco dello stesso, la richiesta concorde di un precedente provvedimento abilitativo, il regime patrimoniale, convenzionale o legale esistente tra i coniugi, l'esistenza di eventuali dissapori tra comproprietari da dimostrare rigorosamente da parte di chi li allega ed, in definitiva, tutte quelle situazioni e comportamenti, positivi o negativi, da cui si possano trarre elementi integrativi della colpa e prove circa una sua compartecipazione anche morale alla commissione del reato (Sez. 3^, 20 marzo 1996, Aprile, m. 205.783;
Sez. 3^, 7 settembre 2000, Cutaia, m. 216.945). Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il proprietario del terreno sul quale viene eseguita una costruzione abusiva risponde del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, a titolo di concorso morale nel reato consumato dall'autore della edificazione abusiva, nel caso in cui potendo intervenire se ne astenga deliberatamente, atteso che sullo stesso grava l'obbligo giuridico di non consentire che con l'utilizzo della cosa propria si realizzi l'evento dannoso o pericoloso che le disposizioni della legge n. 47 tendono ad evitare (Sez. 3^, 12 novembre 2002, Bombaci, m. 222.969), ed in particolare che il comproprietario ha il potere di porre il veto all'esecuzione di opere non assentite sull'area in comunione;
e se questi è il coniuge del comproprietario autore materiale dell'opera, nella valutazione del concorso non può non tenersi conto dell'influenza che sulle decisioni comuni ha il rapporto personale, di comunione di vita, e la stretta comunanza di interessi, che rendono il coniuge naturalmente partecipe di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che l'interessato non provi in contrario che tali presupposti nel caso concreto, per una qualsiasi ragione, non ricorrono (Sez. 3^, 10 febbraio 2000, Isaia, m. 216.971; Sez. 3^, 22 novembre 2002, Pettinau, m. 223.143).
Nel caso in esame, peraltro, i giudici del merito, nel ritenere provata la responsabilità del ZZ, non si sono fondati soltanto sulla sua qualità di comproprietario e di coniuge del committente e sulla mancanza di qualsiasi sua opposizione alla esecuzione delle opere abusive, ma anche su una serie di elementi positivi, quali la comunanza di interessi con la moglie anche in ordine alla attività commerciale in questione, al fatto che era emerso il suo costante interessamento alla realizzazione dell'opera, al fatto che aveva anche sottoscritto istanze relative al disbrigo delle pratiche pendenti fin dal 1984 presso la sovrintendenza, pratiche ancora ivi esistenti. Il motivo è pertanto manifestamente infondato sia in ordine alla dedotta violazione dei principi di diritto sia in ordine al dedotto difetto di motivazione.
Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Del tutto esattamente, infatti, i giudici del merito, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'opera, consistente nella realizzazione di un manufatto del tutto nuovo delle dimensioni di circa mq. 350, destinato a locale commerciale, con indubbia incidenza sull'assetto urbanistico e modifica dello stato dei luoghi, hanno ritenuto che fosse necessaria la concessione edilizia. Quanto alla pretesa natura precaria dell'opera stante la sua amovibilità - sulla quale i ricorrenti insistono anche in questa sede - i giudici del merito hanno già esattamente ed esaurientemente rilevato che è del tutto irrilevante la circostanza che il manufatto sia ancorato a terra mediante bulloni, dal momento che non conta il mezzo tecnico con il quale sia stata assicurata la stabilità del manufatto, il quale può anche essere infisso o anche solo appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con la irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno accertato - con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede - che l'opera in questione era destinata oggettivamente a soddisfare bisogni non provvi-sori ed aveva quindi una attitudine ad una utilizzazione che non aveva il carattere della precarietà, ossia che non era meramente temporanea e contingente, ed hanno conseguentemente giustamente escluso che potesse parlarsi di un'opera precaria. Allo stesso modo, e forse ancor più, manifestamente infondata è la seconda parte del secondo motivo, relativa al reato di cui all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Per pacifica e costante giurisprudenza si tratta di un reato formale e di pericolo, che si realizza con la semplice esecuzione di lavori in zona vincolata senza la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, per cui è del tutto irrilevante che in concreto i lavori realizzati possano ritenersi - con valutazione ex post - non avere turbato l'ambiente o non offeso il paesaggio (a parte il fatto che, nel caso in esame, il parere della competente autorità è stato ben diverso).
Il terzo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità ed è inoltre manifestamente infondato. Quanto infatti alla doglianza secondo cui vi sarebbe un vizio di motivazione in ordine alla decisione di non concedere, quanto meno alla PE, la sospensione condizionale della pena, basta ricordare che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso ad entrambi gli imputati. Quanto alla condizione alle quale detto beneficio è stato subordinato, la doglianza secondo cui tale subordinazione non sarebbe possibile perché in contrasto con i poteri spettanti alla autorità amministrativa circa la destinazione finale del manufatto abusivo, è palesemente priva di fondamento, perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria, ed è un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale, conseguenziale ad una sentenza di condanna o ad altra ad essa equiparata, emesso sulla base dello accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma, e dunque rispondente ad una funzione ripristinatoria del bene offeso, pienamente conforme alla previsione dell'art. 165 cod. pen., che espressamente consente che la sospensione della pena sia subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, quale sicuramente è quella costituita dalla persistenza del manufatto abusivamente edificato rispetto all'assetto del territorio (Sez. Un., 20 novembre 1996, Luongo, m. 206.659; Sez. 3^, 17 gennaio 2003, Guido, m. 224.719), così come, per le stesse ragioni, la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta per violazione dell'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora dall'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, può essere legittimamente subordinata alla rimessione in pristino dei luoghi già prevista dal citato art. 1 sexies ed ora dall'art. 164 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Sez. 3^, 23 marzo 2001, Capraio, m. 219.930; Sez. 3^, 20 febbraio 1998, Settimi, m. 210.504). Manifestamente infondata è altresì la doglianza secondo cui sarebbe mancante o manifestamente illogica la motivazione circa l'opportunità della detta subordinazione. La motivazione sul punto è stata invece congrua, specifica ed adeguata, avendo il giudice di primo grado osservato che, dovendo essere eliminate le conseguenze dannose del reato, era opportuno che gli imputati fossero ammessi al beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto a condizione che dessero prova di un ravvedimento mentre la corte d'appello ha evidenziato l'alta valenza sociale e costituzionale dell'interesse protetto dalle norme incriminatrici che giustifica perfettamente l'onere imposto agli imputati di attività dalle quali possa evincersi una loro effettiva volontà di astenersi in futuro da siffatte aggressioni al territorio ed all'ambiente. Quanto alla doglianza secondo cui i giudici del merito non avrebbero considerato che gli imputati avrebbero dato prova di sensibilità e rispetto agli obblighi di legge affrettandosi a richiedere la sanatoria dell'opera abusiva dopo l'accertamento dei reati, è sufficiente osservare che esattamente la corte d'appello non ha speso motivazione sul punto, trattandosi di assunto palesemente infondato. Ed infatti, a parte il fatto che la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presuppone proprio la commissione di un manufatto abusivo e quindi potrebbe dimostrare semmai la mancanza di rispetto e di sensibilità per le prescrizioni di legge, già dalla sentenza di primo grado risultava che in realtà non si trattava di una istanza di concessione edilizia in sanatoria bensì di autorizzazione per manufatti temporanei e stagionali, ipotesi non ricorrente nella specie, e che comunque una concessione edilizia in sanatoria ben difficilmente avrebbe potuto essere concessa o avrebbe comunque potuto essere legittima, necessitando la stessa del preventivo nulla osta paesaggistico e che si trattava di un'opera chiusa da vetrate e da lamiere che già in precedenza la sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di EN (proprio in riferimento ad una richiesta degli imputati) aveva escluso che si potesse realizzare in quell'area.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. Quanto alla denunzia di mancanza di motivazione, va rilevato che il motivo di appello sul punto era assolutamente generico e comunque manifestamente infondato, per cui legittimamente la corte d'appello ha solo richiamato le considerazioni svolte dal giudice di primo grado facendole proprie. Ed infatti gli imputati, con l'atto di appello, si erano limitati a sostenere che non dovevano osservarsi le prescrizioni della legge antisismica perché il manufatto aveva natura precaria e perché non vi erano state opere cementizie. Si tratta pero, con tutta evidenza, di circostanze assolutamente irrilevanti, sia perché la natura precaria dell'opera (che peraltro nella specie è stata esclusa dai giudici del merito) non esclude l'osservanza della normativa antisismica, sia perché gli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si riferiscono a qualsiasi costruzione, di qualsiasi tipo, indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate e non soltanto alle costruzioni in cemento armato. Infatti, è pacifico che le disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, hanno una portata più ampia di quelle di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, ponendo norme che, coeren-temente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate si-smiche, si applicano, omnicomprensivamente, ai sensi dell'art. 3 co. 1, a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture;
anzi, proprio l'impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi rende vieppiù necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione (Sez. 3^, sent. 26 settembre 2001, n. 38142, ric. Tucci). È altresì manifestamente infondata la seconda parte del motivo relativa alla pretesa avvenuta prescrizione dei reati in questione alla data della sentenza impugnata. È vero che si tratta di reati istantanei (Sez. Un., 14 luglio 1999, Lauriola, m. 213.933), ma è anche vero che nella specie è stata riconosciuta dai giudici del merito la continuazione tra tutti i reati contestati, di modo che, ai sensi dell'art. 158 cod. pen., anche per i reati in questione il corso della prescrizione è incominciato a decorrere dal momento in cui è cessata la continuazione, ossia dal 5 febbraio 2000. Alla data di emissione della sentenza impugnata (2 dicembre 2002), pertanto, non si era ancora maturato per i detti reati il termine di prescrizione, sicché esattamente la corte d'appello non la ha rilevata e dichiarata.
Infine, il quinto motivo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza impugnata perché la notifica dell'estratto contumaciale agli imputati non sarebbe stata eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. al domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano
Leopardi (successivamente sostituito da altro difensore di fiducia) è inammissibile. Premesso che la irrituale notifica dell'avviso di deposito della sentenza al contumace non può evidentemente produrre alcuna invalidazione della sentenza stessa, trattandosi di formalità successiva al deposito di questa il cui perfezionamento produce effetti solo sulla decorrenza dei termini di impugnazione, nel caso in esame assume rilievo pregiudiziale l'avvenuta proposizione del ricorso nei termini da parte degli stessi imputati. Difatti, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (affetto da nullità) era preordinato (Sez. 5^, 1 febbraio 2000, Palmegiani, m. 215.586; Sez. 1^, 30 giugno 1999, Lo noce, m. 214.034; Sez. 6^, 17 novembre 1998, Pisanti, m. 213.441; Sez. 5^, 6 dicembre 2000, Mastrangelo, m. 218.852; Sez. 3^, 29 aprile 2003, Giudici, m. 225.194; Sez. 3^, 5 giugno 2003, Monteleone, m. 226.234). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Poiché il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la circostanza che, successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata (2 dicembre 2002), e precisamente il 5 febbraio 2003, sia decorso il termine di prescrizione per i reati di cui ai capi B) e C), è del tutto irrilevante. Questa Corte, infatti, non può comunque rilevarla e dichiararla, e ciò perché, secondo la ormai costante giurisprudenza sul punto, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata e le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quale, tra le altre, la prescrizione dei reati maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266; giur. costante).
Per quanto riguarda la richiesta - fatta dal difensore in udienza - di sospensione del processo ai fini del condono edilizio, va osservato che nel caso in esame si tratta di una costruzione destinata ad attività commerciale e che non rientra tra quelle astrattamente condonabili ai sensi delle ultime disposizioni legislative in tema di condono edilizio. In ogni caso, stante l'inammissibilità originaria del ricorso ed il mancato formarsi di un valido rapporto d'impugnazione in questa sede, il procedimento non potrebbe comunque essere sospeso ai sensi degli artt. 32, comma 25, e segg. d.l. 30 novembre 2003, n. 269 (e succ. modif.) e 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47, non solo perché la sospensione deve essere disposta relativamente ai procedimenti in corso, mentre nella specie, a causa dell'inammissibilità originaria del ricorso e dell'inesistenza di un valido rapporto di impugnazione, non può ritenersi che vi sia un procedimento in corso, ma anche perché nel caso in esame non vi è nemmeno in astratto la possibilità di una futura dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuto condono edilizio, e ciò sia perché palesemente non sussistono i presupposti richiesti dalla legge sia perché la causa di estinzione si sarebbe sempre verificata dopo la pronuncia della sentenza impugnata e quindi non potrebbe mai essere rilevata e dichiarata per i motivi dianzi ricordati.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, di ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in E. 500, 00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 500, 00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004