Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di concorso in furto, sia stato, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole di favoreggiamento personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2008, n. 24397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24397 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 358
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI SS - Consigliere - N. 44679/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IU SI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce 7 ottobre 2005 n. 1232;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 29 settembre 2003 n. 1083 il Tribunale di Brindisi dichiarava SI DE IU colpevole del reato previsto dall'art. 379 c.p., così riqualificato giuridicamente il fatto contestato come furto aggravato, accertato in Agro di S. Pietro V.co il 20 giugno 2003, per aver aiutato LI SS ad assicurarsi il prodotto del furto aggravato dell'autovettura Fiat Punto tg. AR713BX, lo condannava con la riduzione per il rito abbreviato alla pena di tre mesi di reclusione.
La sentenza veniva appellata dal DE IU, il quale eccepiva la nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'imputazione e chiedeva, in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
Con sentenza 7 ottobre 2005 n. 1232 la Corte d'appello di Lecce rigettava l'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza il DE IU ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., ed erroneità, illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione (art.606 c.p.p., lett. b) ed e) per difetto di correlazione tra accusa e pronuncia;
2. violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ed erroneità, illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione (art.606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione alla valutazione degli elementi indizianti posti a fondamento della sentenza, la quale ha ritenuto che rivestissero i caratteri della gravità, univocità e concordanza.
L'impugnazione è inammissibile.
Dalla coordinazione fra le norme degli artt. 521 e 522 c.p.p., resta definito l'ambito applicativo del principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza, nel senso che il limite del potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa è costituito dalla novità del fatto ritenuto in sentenza, essendo tale quello diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione eseguita a norma degli artt. 516, 517 c.p.p., e art. 518 c.p.p., comma 2.
Nella disciplina dettata dal codice il principio di correlazione e la sanzione di nullità comminata dall'art. 522 c.p.p., comma 2, sono posti in rapporto diretto funzionale rispetto al diritto di difesa, che non può dirsi violato quando il fatto contestato non viene immutato, ma solo riportato alla fattispecie corrispondente a una norma incriminatrice diversa, e l'oggetto dell'imputazione non viene sostituito, ma soltanto adattato alla nuova qualificazione giuridica. Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali (Cass. Sez. 3^, 13 luglio 1999 n. 11861, ric. Firrincieli;
Sez. 6^, 21 maggio 2003 n. 36351, ric. Dimraj e altri;
Sez. 6^, 7 dicembre 2006 n. 4931, ric. Frescura;
Sez. 6^, 10 gennaio 2007 n. 34879, ric. Sartori e altri;
Sez. 1^, 6 febbraio 2007 n. 7342, ric. Mangone e altro;
Sez. 3^, 28 giugno 2007 n. 35225, ric. Dimartino;
Sez. 3^, 6 luglio 2007 n. 35492, ric. Tasca;
Sez. 5^, 13 dicembre 2007 n. 3161, ric. Piccione;
Sez. 4^, 16 gennaio 2008 n. 11335, ric. P.C. in proc. Huscer e altri;
v. anche Cass. Sez. 1^, 1 luglio 1988 n. 1795, ric. D'Annunzio; Sez. 2^, 24 febbraio 1983 n. 7749, ric. Schina, citate nel provvedimento impugnato, nelle quali si è ritenuta non ravvisabile la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza con specifico riferimento alla diversa qualificazione giuridica come reato di favoreggiamento personale o reale del fatto originariamente contestato come concorso in furto aggravato).
Il controllo sulla correlazione dev'essere eseguito non già in base al raffronto fra le diverse norme incriminatici, quella originariamente contestata e quella successivamente applicata, astrattamente considerate, bensì in base alla valutazione in concreto della condotta oggetto della diversa incriminazione rispetto a quella originariamente incriminata, in modo da verificare che la diversificazione riguardi la qualificazione formale di un fatto rimasto oggettivamente immutato rispetto a quello descritto nel capo d'imputazione, con conseguente assenza di qualsiasi pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato.
Nel caso in esame i Giudici di merito hanno rilevato dal verbale di arresto la condotta degli imputati, SI DE IU e LI SS, i quali sono stati visti dai Carabinieri percorrere la SP 86 per circa km. 3 a bordo di due diverse autovetture, in atteggiamento sospetto, cioè rallentando spesso la velocità per comunicare fra di loro a mezzo dei cellulari. Prima che i Carabinieri, del cui intervento i due dovevano essersi accorti, li fermassero, l'LL aveva abbandonato l'autovettura, poi risultata rubata, col motore ancora acceso, per salire precipitosamente su quella del De Iudicibus. La condotta era evidentemente compatibile col concorso nel furto dell'autovettura, e come tale la si era incriminata, riportando nel capo d'imputazione tutti gli aspetti del comportamento degli imputati osservato dai Carabinieri. Tuttavia, i Giudici hanno ritenuto pienamente raggiunta nei confronti del De Iudicibus la prova solo del reato di favoreggiamento, e in questo senso hanno quindi riqualificato il fatto, in base alla considerazione che l'imputato non poteva non essere consapevole della provenienza furtiva del veicolo, avuto riguardo alla dichiarazione resa dall'LL di aver chiamato l'amico dopo il furto e di averglielo rivelato al momento del loro incontro, anche se, come lui stesso ha precisato, era evidente nell'automobile rubata l'asportazione del nottolino di avviamento del motore.
Non è, perciò, dubbia la correttezza della nuova qualificazione giuridica del fatto in rapporto alla descrizione datane nel capo d'imputazione per cui è stato disposto il rinvio a giudizio. Pertanto la censura dedotta, peraltro genericamente, dal ricorrente col primo motivo del suo ricorso appare manifestamente infondata. Del pari inammissibile, perché generico e manifestamente infondato è il secondo motivo.
Il ricorrente lamenta l'erroneità e l'illogicità della valutazione degli elementi di prova a suo carico, senza indicare specificamente i presupposti di fatto della censura dedotta, in violazione della disposizione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
La motivazione, come si è visto, appare logicamente coerente con i fatti e giuridicamente corretta,
per cui il motivo in esame risulta altresì manifestamente privo di consistenza.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008