Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di maltrattamenti in famiglia, non comporta violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, perché non incide sull'imputazione e non comporta alcun pregiudizio per la difesa, il ritenere la condotta criminosa commessa nei confronti di altro familiare. (Nella fattispecie, i giudici di merito avevano accertato che la condotta, consistita nello spegnere una sigaretta sul viso di una sorella, si era svolta in effetti nei confronti di altra sorella).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2006, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 07/12/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1571
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 28746/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 7 aprile 2006, n. 640. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. LOMBARDO Domenico, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 27 aprile 2005 n. 115 il Tribunale di Belluno/Pieve di Cadore dichiarava NT SC colpevole del reato previsto dall'art. 572 c.p., commesso in Domegge di Cadore nel mese di settembre del 1999, e, ritenuta la sussistenza del vizio parziale di mente, lo condannava alla pena di nove mesi di reclusione. Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo:
1) che fosse dichiarata nulla per difetto di correlazione con l'imputazione contestata;
2) comunque di essere prosciolto con la formula più ampia;
3) in subordine, che il reato fosse derubricato nei reati di ingiurie, minacce e percosse continuate, con conseguente proscioglimento dell'appellante per remissione della querela e comunque per intervenuta prescrizione;
4) ulteriormente in subordine, che il reato contestato fosse dichiarato estinto per prescrizione a seguito del vizio parziale di mente o delle attenuanti generiche;
5) infine, l'irrogazione del minimo della pena con i benefici di legge concedibili.
Con sentenza del 7 aprile 2006 n. 640 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
errore nel dispositivo;
errata indicazione - per stato e territorio - del Giudice pronunciarne, perché nel provvedimento impugnato la sentenza di primo grado si indica come pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Treviso invece che dal Tribunale di Belluno, Sez. distaccata di Pieve di Cadore;
2. nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 522 c.p.p. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto dal dibattimento era emerso che l'imputato non aveva affatto spento una sigaretta sul viso della sorella AC, come erroneamente riportato nel capo d'imputazione, ma semmai nei confronti dell'altra sorella IN;
inoltre, sempre nel dibattimento, era emerso che la madre e la sorella LA non erano mai state picchiate (pag. 5 verb. sten.), diversamente da quanto erroneamente indicato nel capo d'imputazione e che il rapporto col figlio era buono;
3. errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, errata e falsa applicazione dell'art. 572 c.p. e mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo d'appello, col quale si era segnalato che si trattava di singole fattispecie, non continuative, estemporanee in quanto diluite in un arco di tempo assai lungo, di ingiurie, percosse e minacce continuate;
4. mancanza di motivazione in ordine al secondo e al quinto motivo d'appello; errata e immotivata individuazione del dies a quo nel termine prescrizionale;
5. carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
In ordine all'impugnazione proposta si osserva che il primo motivo di ricorso appare inammissibile per manifesta infondatezza. Infatti, l'erronea indicazione nel dispositivo della sentenza d'appello del giudice che ha pronunciato il provvedimento appellato (nella specie, G.u.p. del Tribunale di Treviso invece che Tribunale di Belluno, Sez. Dist. di Pieve di Cadore), immediatamente riconoscibile in base alle indicazioni apposte nell'intestazione della sentenza stessa, non è motivo di nullità ma costituisce una mera irregolarità, di per sè inidonea a realizzare un vizio di illogicità della sentenza, che determina solo un errore materiale, di cui nel giudizio di legittimità dev'essere disposta la correzione in quanto l'eliminazione di esso non comporta una modificazione sostanziale della sentenza impugnata con la conseguente annotazione nell'originale di essa. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., Sez. U., 19 giugno 1996 n. 16, ric. Di Francesco;
Sez. 6^, 14 gennaio 1999 n. 2642, ric. Catone A.). Vale a dire che il principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione dell'oggetto dell'imputazione capace di compromettere l'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che non vi è immutazione quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali (Cass., Sez. 3, 13 luglio 1999 n. 11861, ric. Firrincieli;
Sez. 1^, 19 novembre 1999-14 gennaio 2000, ric. 383; Sez. 2^, 15 marzo 2000 n. 5329, ric. Imbimbo;
Sez. 6, 25 febbraio 2004 n. 21094, ric. Farad;
Sez. 3, 2 febbraio 2005 n. 13151, ric. Vignola;
Sez. 6^, 20 settembre 2005 n. 1105, ric. Gionta Valentino ed altri).
In particolare, vertendosi in tema di maltrattamenti in famiglia, la circostanza che la condotta criminosa, consistente nello spegnere una sigaretta sul viso di una sorella, si sia svolta in effetti nei confronti di altra sorella, non comporta immutazione del fatto, perché non incide sull'imputazione, e non comporta alcun pregiudizio per la difesa.
L'eccezione formulata nella prima parte del motivo di ricorso in esame, già rigettata con la medesima motivazione dal Giudice d'appello, è pertanto manifestamente priva di fondatezza. La seconda parte del predetto motivo non configura un vizio di correlazione fra accusa e sentenza, bensì una censura in fatto, volta ad accreditare una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002, n. 35758, ric. Manni G). Per questa ragione anche la seconda parte del motivo in oggetto risulta inammissibile. Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo, avendo la sentenza impugnata accertato e ritenuto che l'imputato ha posto in essere una condotta abituale, consistita in un comportamento di vita vessatorio, mortificante e non oltre sostenibile, realizzatasi con atti che hanno prodotto ripetute sofferenze fisiche e morali dei suoi familiari, atti tutti tesi a ledere sia l'integrità fisica che il patrimonio morale dei soggetti passivi.
Tale condotta è stata correttamente qualificata in rapporto alla fattispecie dell'art. 572 c.p., per cui la censura mossa con tale motivo non può ritenersi fondata.
Il quarto motivo è inammissibile.
Infatti, la data della commissione del reato - e, quindi, la decorrenza del termine di prescrizione - è stata determinata dai Giudici del merito sin dalla sentenza di primo grado in base alle testimonianze della madre e delle due sorelle dell'imputato, per cui la censura da lui mossa sul punto deve ritenersi manifestamente infondata.
Infondata è, infine, la censura di vizio della motivazione, mossa col quinto motivo di ricorso relativamente al diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato in base agli elementi di fatto richiamati nell'esame del terzo motivo di ricorso nonché alla reiterazione delle condotte e al difetto di qualsiasi forma di resipiscienza.
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dov'è scritto "G.u.p. del Tribunale di Treviso" deve leggersi "Tribunale di Belluno, Sez. Dist. di Pieve di Cadore". Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della correzione in calce alla sentenza suddetta.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007