Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 44410
CASS
Sentenza 23 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per l'applicazione della misura interdittiva della inabilitazione temporanea all'esercizio della professione notarile che rientra nella previsione dell'art. 290 cod. proc. pen. del divieto temporaneo di determinate attività professionali, non è necessario il previo interrogatorio dell'imputato, che invece è richiesto per la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ex art. 289 cod. proc. pen., attesa la natura privatistica dello svolgimento della professione di notaio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 44410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44410
    Data del deposito : 23 settembre 2014

    Testo completo