Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
Per l'applicazione della misura interdittiva della inabilitazione temporanea all'esercizio della professione notarile che rientra nella previsione dell'art. 290 cod. proc. pen. del divieto temporaneo di determinate attività professionali, non è necessario il previo interrogatorio dell'imputato, che invece è richiesto per la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ex art. 289 cod. proc. pen., attesa la natura privatistica dello svolgimento della professione di notaio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 44410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44410 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 23/09/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1203
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 22517/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TA GA VI RO, nato a [...]ù) il 15/03/1973;
2. MB RI, nato a [...] l'[...];
3. IC NC, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 31/03/2014 della Sezione impugnazioni cautelari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria depositata dalla persona offesa RD AU;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per l'indagato MB l'avv. Luciano Moneta Caglio, per l'indagato IC l'avv. Francesco Bartolini Baldelli in sostituzione dell'avv. Giovanni Agostini e per l'indagato TA l'avv. Marco Maria Monaco, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi, in subordine sollecitando l'avv. Moneta Caglio la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla necessità del previo interrogatorio dell'indagato per l'applicazione di una misura interdittiva.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, in riforma dell'ordinanza reiettiva del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 18/02/2014, appellata dal Procuratore della Repubblica in sede, venivano applicate nei confronti di TA GA VI RO la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona ed all'abitazione di RD AU e di comunicazione con la stessa e con il personale di servizio alle di lei dipendenze, e nei confronti di MB RI e IC NC la misura cautelare del divieto di esercitare per mesi due le rispettive professioni, per il reato continuato di cui all'art. 643 c.p., ipotizzato come commesso in Roma dall'TA quale dipendente e persona di fiducia di RD AU, dalla IC quale avvocato della stessa e dallo MB quale notaio inducendo la RD, persona in stato di infermità e deficienza psichica, a stipulare il 15/11/2012 otto atti di donazione in favore di dipendenti per l'importo complessivo di Euro 2.300.000, a conferire il 24/01/2013 all'TA una procura generale per la gestione dell'ingente patrimonio della RD e a nominare l'avv. Carlo Farina, legato rapporti di amicizia con lo MB, quale difensore della RD nella posizione di persona offesa nel procedimento penale per i fatti cui sopra;
e inoltre per il reato di cui all'art. 479 c.p., ipotizzato come commesso dallo MB attestando falsamente negli atti di donazione e di sottoscrizione della procura generale di cui sopra di cui sopra di aver ricevuto dalla RD le relative dichiarazioni di volontà.
Gli indagati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, per la mancata devoluzione del tema delle esigenze cautelari, la ricorrente IC deduce violazione di legge nella ritenuta possibilità, per il giudice investito dell'impugnazione avverso il diniego dell'applicazione di una misura per insussistenza dei gravi indizi, di pronunciarsi sulla ravvisabilità delle esigenze cautelari anche in assenza di specifiche doglianze sul punto;
conclusione in conseguenza della quale la difesa subirebbe la privazione del controllo di merito sulla questione, viceversa bilanciata dall'obbligo del pubblico ministero di circoscrivere preventivamente, con motivi specifici, i temi devoluti con l'impugnazione.
2. Sulla sussistenza dei gravi indizi, il ricorrente TA deduce carenza della motivazione in quanto fondata unicamente sulle conclusioni peritali in ordine allo stato di incapacità della RD, difettando la valutazione degli elementi indicati dalla difesa nelle dichiarazioni rese dalla teste CO e dall'avv. IO, amministratore di sostegno della RD, sul possesso delle proprie facoltà mentali da parte di quest'ultima, degli ulteriori elementi valutati nella riformata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, di circostanze concrete dalle quali risultasse che l'TA avesse approfittato o abusato della ritenuta incapacità della RD e, in generale, essendo stata omessa una rigorosa critica delle argomentazioni poste alla base del provvedimento appellato.
3. Sull'applicabilità della misura interdittiva, il ricorrente MB deduce violazione di legge nell'omissione del previo interrogatorio dell'indagato.
4. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente TA deduce mancanza di motivazione in ordine al tempo trascorso dai fatti ed illogicità della svalutazione dell'incidenza contraria derivante dal clamore mediatico della vicenda e dal richiamo in servizio dell'indagato, da parte dell'amministratore di sostegno della RD, nell'aprile del 2013, e del riferimento ad elementi non significativi.
5. Sempre sulla sussistenza delle esigenze cautelari, i ricorrenti IC e MB deducono anch'essi mancanza di motivazione in ordine al tempo trascorso dai fatti. Ulteriori carenze motivazionali sono dedotte dal ricorrente MB con riguardo alla personalità dell'indagato, alla condotta dello stesso in epoca antecedente e successiva ai fatti, alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato, alle considerazioni dei consulenti della difesa sulla non riconoscibilità dello stato di infermità psichica della RD da parte dello MB e con riferimento alle condotte di falso ideologico e di circonvenzione di incapace nella nomina dell'avv. Farina, e dalla ricorrente IC con riguardo alla genericità dell'affermazione del Tribunale in ordine alla possibilità di riproduzione degli stessi metodi illeciti in altre situazioni. Lo MB e la IC lamentano altresì violazione di legge ed illogicità della motivazione nel richiamo ad atteggiamenti colposi, quali l'imprudenza, la leggerezza, la disinvoltura e la mancata adozione di cautele doverose, per reati dolosi. Illogicità sono infine dedotte dalla IC nella valutazione cumulativa con la differente posizione del coindagato MB e da entrambi i ricorrenti nel richiamo ad elementi non significativi.
Nell'interesse della persona offesa RD AU è stata depositata memoria illustrativa della regolare gestione finanziaria posta in essere dall'amministrazione di sostegno e degli effetti potenzialmente negativi dei provvedimenti cautelari sull'equilibrio psicologico della RD.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto dalla ricorrente IC sulla dedotta inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è infondato. Come già osservato nel provvedimento impugnato, l'atto di appello del pubblico ministero affrontava anche il tema delle esigenze cautelari, evidenziandone la sussistenza. Peraltro, come pure correttamente rilevato dai giudici di merito, l'appello, anche laddove limitato ad espresse doglianze sulla ritenuta inesistenza dei gravi indizi di cui al provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari, avrebbe comunque devoluto al Tribunale anche la questione relativa alle esigenze cautelari, non affrontate dal primo giudice, in quanto funzionalmente tale da attribuire al giudice di secondo grado la decisione sulla ravvisabilità di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione delle misure (Sez. 6^, n. 10032 del 03/02/2010, Picchi, Rv. 246283; Sez. 6^, n. 29082 del 14/06/2001, Patti, Rv. 220310). Tanto escludendo che, come sostenuto dal ricorrente, in tale situazione sia sottratto alla difesa il contraddittorio sul punto, viceversa instaurato con la piena devoluzione descritta, senza che sia necessaria una specificazione dell'estensione delle censure dell'appellante al profilo delle esigenze cautelari.
2. Il motivo proposto dal ricorrente TA sulla sussistenza dei gravi indizi è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato si faceva carico degli elementi che conducevano alle difformi conclusioni del Giudice per le indagini preliminari;
e fra essi, in particolare, delle dichiarazioni dei testi CO e IO sulle condizioni psichiche della RD. A tali risultanze, tuttavia, il Tribunale opponeva una diversa prospettiva di valutazione della vicenda, fondata sulla repentinità del mutamento del regime di vita della RD e dei rapporti intrattenuti dalla stessa con professionisti in atti relativi alla gestione del patrimonio della stessa. Osservavano infatti i giudici di merito, per il primo aspetto, che dal giugno del 2012 il comportamento della RD assumeva improvvisamente caratteri dispendiosi, nettamente contrastanti con la vita fino a quel momento condotta e significativamente caratterizzati da costosi viaggi intrapresi con l'TA e con i dipendenti, nel coso di uno dei quali, svoltosi in Fiuggi, la RD redigeva un appunto con l'indicazione di somme che intendeva donare ai dipendenti stessi;
e, per il secondo, che i risalenti rapporti della RD con professionisti quali il notaio Becchetti e l'avv. Martino venivano interrotti, nello stesso contesto temporale, con l'intervento di nuovi soggetti quali l'avv. IC ed il notaio MB. Elementi dai quali, in quanto collegati con i rilievi della consulenza tecnica, per le quali la RD mostrava di non essere consapevole del valore del denaro e neppure riconosceva le banconote esibitele, veniva coerentemente tratta dai giudici di merito la conclusione dell'insorgenza nella RD di una condizione psichica tale da determinare lo stato di incapacità e dell'irrilevanza, in senso contrario, dei dati valorizzati nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, in quanto non valutati alla luce dell'evoluzione temporale dell'atteggiamento della RD. Il lamentato vizio di carenza motivazionale sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine alle condizioni di incapacità della RD è pertanto insussistente, anche sotto il profilo della doverosa critica alle argomentazioni del provvedimento reiettivo del primo giudice, in effetti condotta attraverso l'adozione di una visuale di giudizio, in ordine ai dati acquisiti, diversa e motivatamente ritenuta più corretta.
Congrua era altresì la motivazione dell'ordinanza impugnata per l'ulteriore aspetto indicato dal ricorrente nell'abuso, da parte dell'TA, della condizione di incapacità della RD. Il Tribunale riteneva infatti sussistente il presupposto indiziario sul punto, senza incorrere in manifeste illogicità, in base al nesso temporale fra il mutamento del regime di vita della RD e i viaggi intrapresi con l'TA ed altri dipendenti;
alle circostanze per le quali l'avv. IC veniva contattato dall'TA ed assumeva l'incarico, come il notaio MB, senza neppure conoscere la RD e non ricevendo dalla stessa alcune disposizione in ordine alla stesura della procura generale, e lo MB predisponeva gli atti in mancanza di alcun incontro preliminare con la predetta;
alle dichiarazioni testimoniali ed ai contenuti delle intercettazioni telefoniche sugli ostacoli posti dagli TA agli incontri della RD con persone diverse dai dipendenti;
all'iniziativa dell'TA nella prospettazione all'avv. Martino della necessità della nomina di un amministratore di sostegno per la RD;
ed al possesso di una copia del testamento di quest'ultima da parte dell'TA. A queste argomentazioni, il ricorso oppone valutazioni di merito nel diretto esame delle risultanze probatorie, che non attengono a vizi della motivazione del provvedimento impugnato, rilevabili in questa sede.
3. Il motivo proposto dal ricorrente MB sull'applicabilità della misura interdittiva è infondato.
La tesi difensiva della necessità del previo interrogatorio dell'indagato è fondata sul richiamo di precedenti giurisprudenziali (Sez. 5^, n. 33338 del 12/07/2010, Caboni, Rv. 248154; Sez. 6^, n. 2412 del 24/05/2000, Corea, Rv. 217318; Sez. 2^, n. 5041 del 08/07/1998, Lo Burgio, Rv. 211308) i quali, oltre a trovare contrapposizione in altri di segno contrario con riguardo al caso della misura applicata in sede di riesame avverso il provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari (Sez. 2^, n. 29132 del 12/03/2013, Tomassetti, Rv. 256346; Sez. 6^, n. 25195 del 12/06/2012, Balsamo, Rv. 253119), sono riferiti alla misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, per la quale l'art. 289 c.p.p., comma 2, prevede espressamente l'interrogatorio dell'indagato precedentemente alla decisione sulla richiesta di applicazione della misura. L'inabilitazione temporale dall'esercizio della professione notarile, nella specie disposta nei confronti dello MB, non è riconducibile alla figura generale della misura interdittiva appena indicata, ma, attesa la natura privatistica dello svolgimento della professione di cui sopra, a quella del divieto temporaneo di esercitare attività professionali di cui all'art. 290 c.p.p., (Sez. 6^, n. 3106 del 07/10/1999, Di Sabato, Rv. 216399); norma, questa, che a differenza di quella precedentemente citata non contiene alcuna disposizione in ordine al previo interrogatorio dell'indagato, pertanto nel caso in esame non previsto.
4. I motivi proposti dal ricorrente TA sulla sussistenza delle esigenze cautelari sono infondati.
La circostanza della riammissione dell'TA nella frequentazione dell'abitazione della RD da parte dell'amministratore di sostegno, evocata dal ricorrente, era in realtà coerentemente valutata nel provvedimento impugnato quale elemento indicativo della persistenza del pericolo di reiterazione del reato, in considerazione della capacità organizzativa mostrata dall'TA nelle condotte oggetto di indagine, della non particolare attenzione mostrata dall'amministratore di sostegno rispetto a tali condotte e delle sollecitazioni dell'indagato rivolte alla teste CO perché rendesse dichiarazioni allo stesso favorevoli. La significatività attribuita a tale circostanza esclude il lamentato vizio di carenza motivazionale sul tempo trascorso dai fatti, dato superato dall'intervento di un elemento positivamente valutato come indicativo di un'attuale esigenza specialpreventiva;
mentre il risalto mediatico della vicenda, pure sottolineato dal ricorrente, veniva anch'esso adeguatamente considerato dal Tribunale come irrilevante rispetto alla intervenuta ripresa della presenza dell'TA nell'ambito domestico della RD. Quanto al resto, il ricorso si articola in valutazioni di merito sul diretto esame degli elementi di fatto acquisiti, che non evidenzia vizi della motivazione rilevabili in questa sede.
5. Sono invece fondati i motivi proposti sulla sussistenza delle esigenze cautelari dai ricorrenti IC e MB. La motivazione del provvedimento impugnato trova fondamento sul punto unicamente nella considerazione della disinvoltura mostrata dagli indagati nell'operare esclusivamente a seguito della richiesta dell'TA, in assenza di mandato della RD, e nel suggerire l'opportunità del rilascio della procura generale da parte di quest'ultima; e in una valutazione di prevedibilità, in base a questa sola circostanza, del ricorso a metodi analoghi da parte degli indagati nell'ambito di altri contesti di svolgimento delle loro rispettive professioni. A questo punto è sufficiente osservare che, come specificamente dedotto dalla ricorrente IC, l'astrattezza di una siffatta valutazione, legata al comportamento tenuto dagli indagati nella conduzione di un solo rapporto professionale, conferisce alla motivazione caratteri di insufficienza e, comunque di manifesta illogicità; e che, per altro verso, la stessa motivazione ne risulta carente in ordine al necessario esame del tempo trascorso dai fatti, come pure evidenziato in entrambi i ricorsi, laddove solo dalle modalità dei fatti stessi venivano tratte conclusioni nei termini di una generale propensione degli indagati ad operare con mezzi similari in altre occasioni. Tanto assorbendo le ulteriori censure dedotte sull'argomento, il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato per questo aspetto con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame delle posizioni degli indagati IC e MB con riguardo alle indicate carenze motivazionali.
Il ricorso proposto dall'TA deve invece essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di MB RI e IC NC con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Rigetta il ricorso di TA GA VI RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014