Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2008, n. 11335
CASS
Sentenza 16 gennaio 2008

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In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in mancanza di un valido consenso informato ovvero in presenza di un consenso prestato per un trattamento diverso, il chirurgo esegua un intervento da cui derivi la morte del paziente, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale, poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa invece necessaria per l'integrazione degli atti diretti a commettere il reato di lesioni richiesti dall'art. 584 cod. pen..

Il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presupposto di liceità dell'attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato.

Il potere del giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, salvo il divieto di "reformatio in peius", vale anche nel giudizio di legittimità e può riguardare altresì il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.

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    A cura di Carmine Iacoviello Nel presente lavoro si ripercorre, attraverso l'analisi di dottrina e giurisprudenza, l'annosa questione, ma sempre molto attuale, dell'inquadramento penalistico del trattamento medico arbitrario: questione che, come si vedrà, risulta strettamente legata al problema del ruolo che il consenso ricopre nella teoria dell'illecito sanitario, e dunque alla possibilità di ricondurlo o meno alla causa scriminante di cui all'art. 50 c.p., e che non può prescindere da considerazioni circa la qualificazione giuridico-sociale dell'attività medica in generale. Il consenso informato alle cure può essere definito come la manifestazione di volontà che il paziente esprime …

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    https://www.filodiritto.com/

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  • 4Ginecologo incide su libertà sessuale: reato se non c'è consenso esplicito (Cass. 18864/19)
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    Al medico non è attribuibile un generale diritto a curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato, salvo il caso di sussistenza delle condizioni dello stato di necessità, perchè la legittimità di per sè dell'attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico, in quanto l'atto di assenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonchè alla sua libertà fisica intesa diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2008, n. 11335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11335
Data del deposito : 16 gennaio 2008

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