Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 2
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, se è dovere del giudice procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'estradizione, deve escludersi che egli debba agire sulla base di semplici congetture in ordine alla loro esistenza, gravando sulla parte interessata l'onere di indicare elementi utili per il loro accertamento. (Nella specie, il ricorrente aveva prospettato alla corte di appello la mera pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti, senza indicare almeno la località od il territorio in cui erano situati gli uffici procedenti).
In tema di estradizione per l'estero, la pendenza del procedimento penale, rilevante ai fini dell'art. 705, comma primo cod.proc.pen., si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 cod.proc.pen. ovvero con la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
Commentari • 5
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In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo. (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dalla Repubblica di Moldavia successivamente al rapporto dell'ONU del 21 dicembre 2017 …
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Laddove non esista Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente (ovvero, pur tale Convenzione esistendo, essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi), ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione processuale, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando. Incombe sull'estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona: peraltro, la verifica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2008, n. 38850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38850 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - rel. Consigliere - N. 1973
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 22993/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KA KO, n. a Kresphan-Fier (Albania) il 20.4.1970;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 28.5.2008;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dr. D'Angelo G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. KA KO ricorre per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda d'estradizione, avanzata dalla Repubblica di Albania nei suoi confronti, a seguito dell'emissione dell'ordine di cattura n. 39 del 4.4.2007 del Tribunale di primo grado di Tirana in relazione ai reati di traffico di minori e traffico di essere umano.
2. Il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
2.1 Con un primo motivo si deduce del tutto genericamente "assenza delle garanzie di rispetto dei diritti fondamentali nel procedimento albanese", in relazione all'art. 705 c.p.p.. Il ricorrente, inoltre, censura l'espressione "ragionevoli dubbi" che si legge nel provvedimento cautelare albanese, dalla quale egli pretende dedurre che gli elementi di colpevolezza, posti a giustificazione della misura cautelare, "si fonderebbero sul dubbio". Trattasi di deduzione del tutto infondata: effettivamente l'espressione (che ricorre nella traduzione italiana allegata agli atti) appare di per sè singolare, ma dal contesto del periodo in cui essa è inserita e dall'esame analitico che l'autorità albanese compie degli elementi e dei risultati dell'indagine compiuta, emerge chiaramente il convincimento sulla sussistenza dei gravi elementi indiziari che sorreggono la misura cautelare.
2.2. Manifestamente infondato è pure l'altro motivo, con cui si denuncia l'omessa verifica della pendenza in Italia di procedimento penale per gli stessi fatti, con evidente riferimento alla preclusione all'estradizione posta dall'art. 705 c.p.p., comma 1, nel caso di pendenza in Italia di procedimento penale per lo stesso fatto.
Sulla base della mera ipotesi di pendenza di procedimento, prospettata dall'estradando, magari anche a fini strumentali e dilatori, la Corte d'appello non ha il dovere di disporre verifiche in tutte le Procure della Repubblica, così ritardando ingiustificatamente il procedimento di estradizione. Nè è plausibile l'assunto che dalla impossibilità del ricorrente di conoscere l'eventuale pendenza di procedimento penale nei vari uffici giudiziari italiani nasce il dovere della Corte d'appello di procedere a ogni verifica circa l'esistenza della condizione ostativa.
Se è vero che il giudice deve d'ufficio procedere alla verifica delle condizioni ostative alla estradizione (art. 705 c.p.p.), deve escludersi che egli debba e possa agire sulla base di semplici congetture sull'esistenza di un procedimento pendente in Italia per lo stesso fatto, gravando sulla parte l'onere di indicare gli uffici giudiziari o di polizia giudiziaria o almeno la località o il territorio in cui sono situati nei quali è possibile acquisire utili elementi sull'eventuale pendenza di procedimento. Va, peraltro, aggiunto che la condizione preclusiva alla sentenza favorevole all'estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p. (e, a maggior ragione, ai sensi del citato art. 8 della Convenzione Europea, che prevede la non estradizione come facoltà e non già come obbligo) non deriva dalla semplice iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., che l'estradando ben può ignorare.
Ai fini dell'esame della sussistenza della condizione ostativa all'emissione della sentenza d'estradizione ex art. 705 c.p.p., comma 1, (e dell'art. 8 della Conv. Europea di estradizione), occorre verificare se in Italia si procede per "lo stesso fatto" per cui è stata richiesta l'estradizione. Per la valutazione dell'identità del fatto deve compiersi un analitico raffronto degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, messo causale), nonché delle circostanze di tempo e di luogo, delle modalità attuative, delle parti offese, di eventuali concorrenti, etc., così da accertare o escludere la corrispondenza storico-natutralistica e giuridica dei fatti costituenti illecito penale nei due paesi. Si tratta di elementi che non sono desumibili dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, bensì da atti nei quali risulti chiaramente delineata un'imputazione o almeno un significativo progetto di imputazione, sia pure nella forma ancora flessibile e fluida degli atti di indagine preliminare, purché recanti i dati essenziali necessari a procedere alla valutazione d'identità del fatto, come avviene nei provvedimenti di applicazione di una misura coercitiva cautelare personale. Diversamente, per un verso, sarebbe agevole, in regime di obbligatorietà dell'azione penale, la strumentale "invenzione" da parte dell'estradando di una condizione ostativa tramite autodenuncia di reato all'autorità giudiziaria italiana e, per altro verso, sarebbe oltremodo difficile, se non impossibile, procedere alla verifica dell'identità del fatto. Sembra al Collegio che, con riferimento alla ratio decidendi di specifici casi già esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, non sussista reale contrasto interpretativo tra le pronunce intervenute sul tema (v. Cass. 21351/02 rv 222030; Id. n. 727/06, rv 235549) e possa affermarsi il seguente principio di diritto: la pendenza di procedimento penale, di cui all'art. 705 c.p.p., comma 1, si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p. ovvero può emergere dalla sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari per lo stesso fatto, in relazione al quale sia stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
L'eventuale sussistenza di una di queste ipotesi - a differenza della mera iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art.335 c.p.p. - non poteva essere ignota all'estradando, il quale,
pertanto, avrebbe ben potuto assolvere al suo onere di allegazione. Anche per questa via, pertanto, le doglianza del ricorrente sono manifestamente infondate.
Conclusivamente, in mancanza di qualsiasi concreto elemento attestante la pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti di cui alla domanda d'estradizione, la Corte territoriale non poteva pronunciare sentenza sfavorevole. In applicazione dell'art. 701 c.p.p., comma 3, tuttavia, la decisione favorevole non rende per il
Ministro della giustizia obbligatoria la concessione dell'estradizione, tanto più nell'ipotesi in cui dovesse sopravvenire la conoscenza di pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008