Sentenza 23 ottobre 2020
Massime • 1
Nel giudizio di cognizione, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado l'atto di nomina di un nuovo difensore di fiducia deve essere depositato presso la corte di appello, quale giudice procedente, atteso che la pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla proposizione dell'impugnazione ovvero dall'iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado, determina la pendenza del procedimento in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2020, n. 11622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11622 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2020 |
Testo completo
i r a M 1 1 622-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sez. 1471 Sent. n. sez. Aldo Aceto UP 23/10/2020 Gianni Filippo Reynaud Giuseppe Noviello Relatore - R.G.N. 4454/2020 Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI CH nato a [...] il [...]; RI AL nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 07/05/2019 della corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione nei riguardi di NI CH e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti di RI AL;
udito il difensore dell'imputato NI CH avv. Varvaro Francesco che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La corte di appello di Bologna con sentenza del 7 maggio 2019 confermava la sentenza del tribunale di Modena Lucca del 17 gennaio 2013, con la quale NI CH e RI AL erano stati condannati in ordine al reato ex artt. 110 cod. pen. 6 ter L. 13/12/1989 n. 401, 2. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso, mediante il rispettivo difensore NI CH e RI AL, sollevando entrambi tre motivi di impugnazione. 3 NI CH deduce con il primo motivo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. Si rappresenta che sebbene l'imputato nelle more della fissazione del procedimento di appello avesse nominato, con atto depositato il 29.10.2014, difensore di fiducia l'avv. Lancellotti, eleggendo presso il medesimo il proprio domicilio, il decreto di citazione della corte di appello sarebbe stato notificato al primo difensore revocato (in data 8.6.2012), presso il quale l'imputato non era più domiciliato dal 29.10.2014. Tale notifica sarebbe quindi nulla, siccome inidonea a determinare la conoscenza dell'atto. Né emergono circostanze integrative di una sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. Da qui la nullità del decreto di citazione e della conseguente sentenza di appello. 4 Con il secondo motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. Per le ragioni sopra esposte si deduce anche la violazione del diritto alla assistenza e rappresentanza dell'imputato nel giudizio di appello, posto che il nuovo difensore avv. Lancellotti non sarebbe stato mai reso edotto della fissazione della udienza del giudizio di secondo grado, con illegittima nomina, in sua vece, del difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 cod. proc. pen. 5 Con il terzo motivo deduce la carenza e illogicità della motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen. Non si comprenderebbe il motivo per cui il possesso di sette aste avrebbe impedito l'applicazione della predetta fattispecie. Inoltre, a supporto della esclusione, si sarebbe introdotto un profilo estraneo alla valutazione dell'art. 131 bis cod. pen., quale la mancata resipiscenza dell'imputato.
6. RI AL con il primo motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 175 cod. pen. avendo la corte escluso il beneficio della non menzione in ragione solo della "tipologia di reato commesso". Affermazione generica e relativa a circostanza estranea ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen che governano l'istituto in esame. e 2 7. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza o contraddittorietà della motivazione ( a seguito di travisamento per omissione), avendo omesso di considerare la corte l'incensuratezza del ricorrente nel valutare la sua condotta complessiva e in rapporto al beneficio della non menzione. La corte avrebbe escluso, in particolare, il beneficio della non menzione anche in ragione della complessiva condotta tenuta, senza motivare sul punto e utilizzando una espressione generica astrattamente comprensiva di più profili della condotta dell'imputato (condotta processuale, di reato, di vita, antecedente o susseguente al reato). Anche ove tale espressione si intendesse richiamante gli elementi elaborare il trattamentoprecedentemente considerati dalla corte per sanzionatorio, rimarrebbero le censure sollevate: ciò perché comunque il profilo della assoluta incensuratezza dell'imputato non potrebbe essere trascurato come invece avvenuto. Anche perché sintomatico del fatto che le denunzie su di lui gravanti devono intendersi riferite a fatti per cui è stato prosciolto.
8. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per non avere la corte concesso il beneficio della non menzione ritenendo che tale scelta non avrebbe favorito il ravvedimento dell'imputato. Si tratterebbe quindi di una valutazione disancorata dalla considerazione delle circostanze di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Attesa la omogeneità dei primi due motivi proposti dal NI, occorre esaminarli congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati.
1.1. Va premesso che la nomina del difensore deve essere comunicata all'autorità procedente ai sensi dell'art. 96 comma 2 cod. proc pen. (da ultimo Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016 (dep. 01/02/2017) Rv. 269493 - 01).
1.2. Dagli atti allegati dal ricorrente e di cui può disporre questa Corte, emerge che difensore del ricorrente era, in primo grado, l'avv.to di fiducia Giuseppe Cricchio, nominato il 18.6.2012, mentre, nel contempo, l'imputato era elettivamente domiciliato presso l'avv.to Federica Martone di Modena. In data 29.10.2014 l'avvocato Cecilia Lancellotti depositava presso la cancelleria del tribunale di Modena la sua nomina da parte di NI CH, con revoca del precedente difensore (avv. Cricchio) e nuova elezione di domicilio presso lo studio legale dell'avv.to Lancellotti medesimo. Risulta certificazione della cancelleria del tribunale di Modena in ordine al predetto deposito nella suindicata data. Con contestuale, esplicito riferimento della nomina alla sentenza di primo grado n. 1082/13 di cui al presente procedimento e intervenuta nei confronti, tra gli altri, del NI.
1.3. La predetta sentenza era stata tempestivamente depositata il 16 aprile del 2013 e impugnata con atto di appello egualmente tempestivo, come risulta dalla sentenza di secondo grado oggetto del presente ricorso.
1.4. Da quanto esposto emerge che l'atto di nuova nomina non risulta depositato presso l'autorità procedente, tale dovendosi ritenere la corte di appello, a fronte della pubblicazione della sentenza, oltre che dell'atto di gravame ormai da tempo presentato. Che la corte di appello dovesse individuarsi quale autorità procedente all'indomani della pubblicazione della sentenza di condanna del NI (oltre che dell'atto di appello) e, dunque, ben prima del deposito presso il giudice di primo grado ( il tribunale di Mantova) del nuovo mandato difensivo e della nuova elezione di domicilio, consegue anche a quanto precisato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, seppure con riferimento alla tematica dell'applicabiltà ai processi in corso della disciplina dettata in materia di prescrizione con L. n.251 del 2005. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 15933 del 24/11/2011, depositata il 24/04/2012, rv. 252012 - 01, hanno condivisibilmente precisato che la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ed hanno ribadito il rilievo già formulato con sentenza delle stesse Sezioni Unite, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato rv. 244810, per cui ai fini della individuazione della pendenza della fase di appello rileva solo la sentenza conclusiva del processo di primo grado, escludendosi che discrimine possa essere costituito dalla proposizione dell'impugnazione ovvero dall'iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado, giacché la prima deriva da comportamenti delle parti e la seconda rappresenta un mero adempimento amministrativo. Né può invocarsi, ai fini in esame e quindi per definire il giudice procedente dinnanzi al quale depositare il nuovo atto di nomina e di elezione di domicilio, l'art. 91 disp. att. cod. proc. pen. comma 1 seconda parte, laddove stabilisce che in ordine alle misure cautelari, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 cod. proc. pen., provvede il giudice che ha emesso la sentenza;
ciò perchè si tratta di disposizione espressamente dedicata alla determinazione della competenza a provvedere in materia cautelare. -Deve aggiungersi che non vi è peraltro prova a fronte degli atti disponibili - che il predetto atto di nomina risultasse depositato e quindi noto alla Corte di Appello, al momento della definitiva notifica dell'atto di citazione in appello. Tanto che, da una parte, la fotocopia di cui all'allegato n. 5 al ricorso, inerente gli e 4 atti dell'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Modena sopra indicato, ancora riporta quale difensore del NI il patrocinatore poi revocato (avv. Chiacchio) e sostituito il 29.10.2014 dall'avv.to Cecilia Lancellotti, e dall'altra, dal verbale di udienza in appello del 26 febbraio 2019 emerge che l'originario primo domiciliatario del NI ( avv. Martone) rappresentava di essere stato revocato in ragione della nuova nomina dell'avv.to Chiacchio del 18.6.2012 già citata, e depositava a tal fine la nomina del difensore. Difensore nel frattempo deceduto come da certificato di morte pure allegato, tanto che la notifica del nuovo decreto di citazione in appello veniva disposta a favore di un difensore di ufficio fermo restando correttamente per quanto sinora illustrato - la notifica del medesimo atto all'imputato presso l'originario domicilio eletto. In tale quadro sarebbe stato onere del difensore, tanto più a fronte di atto di appello già proposto prima della sua nomina e della insussistenza di notifica al medesimo di atti del procedimento di appello, attivarsi per depositare presso la corte di appello procedente la propria nuova nomina come in precedenza descritta. I motivi devono quindi ritenersi manifestamente infondati.
2. Inammissibile è anche il terzo motivo. La corte dopo avere sinteticamente illustrato i fatti, ha considerato come ostativa all applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. la gravità dei medesimi, valorizzando non solo il numero, non certo irrisorio, delle aste detenute dal NI e distribuite a taluni ultrà, ma anche le stesse modalità dell'azione, certamente coordinata con più soggetti per illecite finalità aggressive e nel corso del cui svolgimento il NI aveva assunto il ruolo di trasportatore e distributore di alcune delle citate aste. Si tratta di una motivazione logica e completa, come tale immune da vizi, con cui è stata evidenziata una puntuale e ragionevole valutazione delle modalità dell'azione e della chiara intensità del dolo. Rispetto ad essa il riferimento alla mancata resipiscenza costituisce un dettaglio valutativo aggiuntivo e secondario rispetto alle altre argomentazioni, di per sé in grado di supportare la decisione.
3. Con riguardo al ricorso promosso da RI AL, si osserva preliminarmente che appaiono omogenei i tre motivi proposti, essendo tutti inerenti il beneficio della non menzione. In proposito, occorre premettere che in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri;
pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri л5 е с . punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Nel caso in esame, la valutazione della non applicabilità del beneficio della non menzione segue ad un'articolata descrizione della grave e organizzata condotta criminale degli imputati, compreso l'attuale ricorrente, cui si accompagna, dopo l'esclusione di elementi positivi idonei a suffragare l'applicazione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., la sottolineatura della sussistenza, nei confronti dell'odierno imputato, di precedenti Daspo oltre che di denunzie per fatti sempre commessi in occasione di manifestazioni sportive. Con la conclusione per cui tali ultime circostanze, unite alla tipologia del reato e alle modalità della condotta, sono reputate tali da escludere il beneficio in parola. Si tratta di una motivazione che coerentemente valorizza profili riconducibili all'art. 133 cod. pen., quali le modalità dell'azione e la capacità a delinquere, con particolare esplicito riferimento ai precedenti a carico, ancorchè di polizia (laddove il tema della incensuratezza dell'imputato risulta introdotto per la prima volta solo in questa sede, a fronte di una generica richiesta del beneficio avanzata in sede di conclusioni, riportate in epigrafe della sentenza impugnata). Si tratta quindi di argomentazioni che risultano in linea con l'indirizzo giurisprudenziale per il quale il beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 cod. pen., è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez.
2. n. 16366 del 28/03/2019 Rv. - 275813 01). La congruità di tale motivazione, siccome atta a supportare la scelta negativa assunta attraverso la valorizzazione dei profili sopra citati, non è inficiata dalla pur inadeguata citazione della "tipologia del reato" - certamente di per sé inidonea a fondare una valutazione in tema di non menzione né dal - richiamo, anche esso errato, alla prevalenza da dare ad un effetto inibitorio collegato alla pubblicità della pena, trattandosi di locuzioni ultronee e meramente aggiuntive rispetto al valido fulcro motivazionale della sentenza. Le censure sono quindi inammissibili 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 6 L ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 ottobre 2020. Ilgonsigliere estensore Il Presidente Gruppe Noviel Aldo Aceto Vel Val 26 2021 AR ILC 7