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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1537/2024 R.G., avente ad oggetto riassunzione ai sensi degli artt. 392 e ss c.p.c. di giudizio di opposizione alla stima ex artt. 54 del D.P.R. n° 327/01 e
29 d.lgs. n° 150/11, tra:
- (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Cicco (C.F.: C.F._2 [...]
) C.F._3
- ricorrenti in riassunzione-
e
- (C.F.: , in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carbone (C.F.: ) e C.F._4
dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro (C.F.: ), dell'avvocatura C.F._5
regionale
-resistente-
e
1 - (C.F.: ; P.I: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
dall'avvocato Paolo Piazza (C.F.: ) C.F._6
-resistente-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Il presente processo è un giudizio di riassunzione a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n° 195/2024, la quale ha parzialmente annullato con rinvio l'ordinanza n°
2637/2018, pubblicata in data 28.5.2018, che aveva deciso il procedimento di opposizione alla stima n° 5452/2017.
In particolare, la pronuncia della Suprema Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di
Appello limitatamente al quantum dell'indennità determinata per l'asservimento a passaggio pedonale e carrabile di una parte del fondo di parte ricorrente.
Infatti la Corte di Appello aveva determinato tale indennità nella stessa misura prevista per l'indennità dell'area espropriata (euro 12,00 a metro quadrato); ed in proposito la Suprema
Corte ha osservato che: “La sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata dal principio secondo cui l'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del DPR n. 327 del
2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione (cfr. Cass. n. 16495/2021), non avendo considerato “la minore compressione del diritto (rispetto all'integrale ablazione) che si risolve nel mero asservimento del fondo” (cfr. Cass. n. 25011/2007). Il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello sofferto da chi conserva la proprietà di un bene che può essere alienato conservando comunque un valore e, comunque, il proprietario potrebbe recuperare la piena disponibilità del fondo asservito qualora la servitù dovesse venire meno. La sentenza, inoltre, non è motivata con riguardo alle ragioni in fatto che indurrebbero a desumere l'azzeramento del valore del fondo dall'esistenza di limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività su di esso, con l'effetto di parificare (erroneamente)
l'indennità di asservimento a quella di esproprio”.
Per tutto il resto l'ordinanza della Corte di Appello è divenuta invece cosa giudicata, ed in particolare sia per quanto riguarda la quantificazione del valore del fondo in euro 12,00 a metro quadro (cfr. pagina 4 della pronuncia della Suprema Corte), e della conseguente quantificazione dell'indennità di esproprio, sia per quanto riguarda l'insussistenza del diritto
2 al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva invocata dalla ricorrente Parte_2
quale presunta coltivatrice diretta del fondo per cui è causa (cfr. pagina 5 della
[...]
pronuncia della Suprema Corte).
Questa Corte pertanto, nel presente giudizio di rinvio, con ordinanza datata 26.6.2024, ha conferito una nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'indennità di asservimento dovuta per l'imposizione della servitù di passaggio, carrabile e pedonale.
In data 20.5.2025, nelle more del completamento delle operazioni peritali, le parti hanno però depositato rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione dello stesso.
Alla luce di tale istanza questa Corte ha anticipato la nuova udienza al 25.6.2025, stabilendo al contempo la sua sostituzione con il deposito telematico di note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c.
Tuttavia nessuno ha depositato le dette note scritte, il che equivale a mancata comparizione.
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine del 9.7.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata (con sentenza, trattandosi di pronuncia collegiale) l'estinzione del processo: tale pronuncia di estinzione per inattività delle parti prevale su quella di estinzione per rinuncia agli atti ex art. 306 comma 3 c.p.c., atteso che, in caso di mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. (oppure, il che è lo stesso, nel caso di mancato deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c.), l'unica pronuncia possibile è, per l'appunto, quella di estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Ai sensi dell'art. 393 c.p.c. all'estinzione del giudizio di rinvio consegue l'estinzione dell'intero processo, senza quindi che si determini il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (nel caso di specie dell'ordinanza con la quale la Corte di Appello ha deciso come unico giudice del merito), la quale perde invece efficacia (cfr. Cass., sez. 1, n°
1824 del 28/01/2005; Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021), fatto però salvo l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio (come precisano le summenzionate pronunce della Suprema Corte); e nel caso di specie, come si è anticipato,
l'ordinanza n° 2637/2018 della Corte di Appello è divenuta cosa giudicata nelle parti confermate dalla Suprema Corte, e cioè sia per quanto riguarda la quantificazione del valore
3 del fondo in euro 12,00 a metro quadro (cfr. pagina 4 della pronuncia della Suprema Corte),
e della conseguente quantificazione dell'indennità di esproprio, sia per quanto riguarda l'insussistenza del diritto al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva invocata dalla ricorrente quale presunta coltivatrice diretta del fondo per cui è causa Parte_2
(cfr. pagina 5 della pronuncia della Suprema Corte).
…
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate (tale norma non prevede la possibilità di un diverso accordo tra le parti, a differenza dell'art. 306 comma 4 c.p.c., che però nel caso di specie è inapplicabile, non essendo le parti comparse).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4, 307 comma 4 c.p.c. e 393 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di rinvio e dell'intero processo, fatti salvi gli effetti del giudicato di quelle parti dell'ordinanza della Corte di Appello
n° 2637/2018 che sono state confermate all'esito del giudizio dinanzi alla Suprema Corte;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1537/2024 R.G., avente ad oggetto riassunzione ai sensi degli artt. 392 e ss c.p.c. di giudizio di opposizione alla stima ex artt. 54 del D.P.R. n° 327/01 e
29 d.lgs. n° 150/11, tra:
- (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Cicco (C.F.: C.F._2 [...]
) C.F._3
- ricorrenti in riassunzione-
e
- (C.F.: , in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carbone (C.F.: ) e C.F._4
dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro (C.F.: ), dell'avvocatura C.F._5
regionale
-resistente-
e
1 - (C.F.: ; P.I: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
dall'avvocato Paolo Piazza (C.F.: ) C.F._6
-resistente-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Il presente processo è un giudizio di riassunzione a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n° 195/2024, la quale ha parzialmente annullato con rinvio l'ordinanza n°
2637/2018, pubblicata in data 28.5.2018, che aveva deciso il procedimento di opposizione alla stima n° 5452/2017.
In particolare, la pronuncia della Suprema Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di
Appello limitatamente al quantum dell'indennità determinata per l'asservimento a passaggio pedonale e carrabile di una parte del fondo di parte ricorrente.
Infatti la Corte di Appello aveva determinato tale indennità nella stessa misura prevista per l'indennità dell'area espropriata (euro 12,00 a metro quadrato); ed in proposito la Suprema
Corte ha osservato che: “La sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata dal principio secondo cui l'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del DPR n. 327 del
2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione (cfr. Cass. n. 16495/2021), non avendo considerato “la minore compressione del diritto (rispetto all'integrale ablazione) che si risolve nel mero asservimento del fondo” (cfr. Cass. n. 25011/2007). Il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello sofferto da chi conserva la proprietà di un bene che può essere alienato conservando comunque un valore e, comunque, il proprietario potrebbe recuperare la piena disponibilità del fondo asservito qualora la servitù dovesse venire meno. La sentenza, inoltre, non è motivata con riguardo alle ragioni in fatto che indurrebbero a desumere l'azzeramento del valore del fondo dall'esistenza di limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività su di esso, con l'effetto di parificare (erroneamente)
l'indennità di asservimento a quella di esproprio”.
Per tutto il resto l'ordinanza della Corte di Appello è divenuta invece cosa giudicata, ed in particolare sia per quanto riguarda la quantificazione del valore del fondo in euro 12,00 a metro quadro (cfr. pagina 4 della pronuncia della Suprema Corte), e della conseguente quantificazione dell'indennità di esproprio, sia per quanto riguarda l'insussistenza del diritto
2 al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva invocata dalla ricorrente Parte_2
quale presunta coltivatrice diretta del fondo per cui è causa (cfr. pagina 5 della
[...]
pronuncia della Suprema Corte).
Questa Corte pertanto, nel presente giudizio di rinvio, con ordinanza datata 26.6.2024, ha conferito una nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'indennità di asservimento dovuta per l'imposizione della servitù di passaggio, carrabile e pedonale.
In data 20.5.2025, nelle more del completamento delle operazioni peritali, le parti hanno però depositato rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione dello stesso.
Alla luce di tale istanza questa Corte ha anticipato la nuova udienza al 25.6.2025, stabilendo al contempo la sua sostituzione con il deposito telematico di note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c.
Tuttavia nessuno ha depositato le dette note scritte, il che equivale a mancata comparizione.
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine del 9.7.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata (con sentenza, trattandosi di pronuncia collegiale) l'estinzione del processo: tale pronuncia di estinzione per inattività delle parti prevale su quella di estinzione per rinuncia agli atti ex art. 306 comma 3 c.p.c., atteso che, in caso di mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. (oppure, il che è lo stesso, nel caso di mancato deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c.), l'unica pronuncia possibile è, per l'appunto, quella di estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Ai sensi dell'art. 393 c.p.c. all'estinzione del giudizio di rinvio consegue l'estinzione dell'intero processo, senza quindi che si determini il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (nel caso di specie dell'ordinanza con la quale la Corte di Appello ha deciso come unico giudice del merito), la quale perde invece efficacia (cfr. Cass., sez. 1, n°
1824 del 28/01/2005; Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021), fatto però salvo l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio (come precisano le summenzionate pronunce della Suprema Corte); e nel caso di specie, come si è anticipato,
l'ordinanza n° 2637/2018 della Corte di Appello è divenuta cosa giudicata nelle parti confermate dalla Suprema Corte, e cioè sia per quanto riguarda la quantificazione del valore
3 del fondo in euro 12,00 a metro quadro (cfr. pagina 4 della pronuncia della Suprema Corte),
e della conseguente quantificazione dell'indennità di esproprio, sia per quanto riguarda l'insussistenza del diritto al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva invocata dalla ricorrente quale presunta coltivatrice diretta del fondo per cui è causa Parte_2
(cfr. pagina 5 della pronuncia della Suprema Corte).
…
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate (tale norma non prevede la possibilità di un diverso accordo tra le parti, a differenza dell'art. 306 comma 4 c.p.c., che però nel caso di specie è inapplicabile, non essendo le parti comparse).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4, 307 comma 4 c.p.c. e 393 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di rinvio e dell'intero processo, fatti salvi gli effetti del giudicato di quelle parti dell'ordinanza della Corte di Appello
n° 2637/2018 che sono state confermate all'esito del giudizio dinanzi alla Suprema Corte;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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