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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6944/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006049483000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza e al Comune di Cosenza, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe ricevuta nell'anno 2024, limitatamente cartella di pagamento n. 034 20120037851265000, avente ad oggetto la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti e tributo provinciale per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, eccependo il difetto di notifica dell'atto presupposto e la prescrizione dei crediti, con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per prescrizione del credito.
Invero, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, i convenuti non hanno fornito prova della notifica di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale tra la data di notifica della cartella di pagamento presupposta (16/09/2013) e la notifica dell'atto oggi impugnato, avvenuta dopo oltre un decennio.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti di quanto oggetto del presente giudizio;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.01.2026.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6944/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006049483000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 20120037851265000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza e al Comune di Cosenza, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe ricevuta nell'anno 2024, limitatamente cartella di pagamento n. 034 20120037851265000, avente ad oggetto la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti e tributo provinciale per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, eccependo il difetto di notifica dell'atto presupposto e la prescrizione dei crediti, con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per prescrizione del credito.
Invero, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, i convenuti non hanno fornito prova della notifica di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale tra la data di notifica della cartella di pagamento presupposta (16/09/2013) e la notifica dell'atto oggi impugnato, avvenuta dopo oltre un decennio.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti di quanto oggetto del presente giudizio;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.01.2026.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco