Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
Sentenza 4 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 09/06/2021, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00776/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2008, proposto da
Towertel s.p.a., ora EI Tower s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani e Mario Testa, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Venezia, S. Croce 466/G;
contro
Regione del EN ed Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del EN n. 3280 del 23 ottobre 2007, con la quale la Regione ha stabilito un nuovo assetto delle postazioni di trasmissione nell'ambito dei Colli Eugani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
A) Provvedimento istruttorio e rinvio ad altra udienza straordinaria;
Ritenuto che, ai fini della decisione, appare necessario disporre che la Regione del EN, non costituita in giudizio, provveda a redigere e depositare presso la segreteria di questo Tribunale una relazione sui fatti di causa e sugli eventuali seguiti esecutivi della deliberazione impugnata, documentando, inoltre, l’eventuale approvazione di ulteriori atti, successivi all’instaurazione del giudizio, volti a determinare la localizzazione degli impianti di diffusione dei segnali radiotelevisivi (e, in particolare, degli impianti di proprietà della ricorrente), nell’ambito del territorio del Parco dei Colli Euganei;
Ritenuto che tale adempimento dovrà essere espletato entro giorni trenta (30) dalla data della notificazione ovvero della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare la causa per la trattazione del merito all’udienza straordinaria del 16 novembre 2021;
B) Assegnazione del termine di cui all’art. 73, 3° comma, cod. proc. amm. in relazione a questioni rilevate d’ufficio ;
Considerato che con la deliberazione impugnata è stata approvata la relazione relativa alle ipotesi di intervento nei siti per antenne di diffusione radiotelevisiva presenti nel Parco dei Colli Euganei, demandando a futuri provvedimenti l’affidamento di “ incarichi specialistici di consulenza necessari per rendere operative le previsioni della relazione suddetta ”;
Considerato che dall’approvazione della suddetta relazione e dal possibile affidamento di incarichi di consulenza preordinati ad individuare le soluzioni operative necessarie alla sua attuazione, non pare derivare alcuna immediata lesione a carico della posizione della società ricorrente, vertendosi di un provvedimento di carattere essenzialmente interlocutorio avente ad oggetto mere “ ipotesi ” localizzative, inidonee ad influire sulle installazioni esistenti;
Ritenuto che appaiono perciò emergere seri dubbi in merito alla sussistenza dell’interesse sotteso al gravame, dovendosene perciò profilare la possibile declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., in mancanza di evidenti profili di autonoma lesività riconducibili alla deliberazione impugnata;
Ritenuto pertanto di assegnare alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. il termine di trenta (30) giorni liberi prima dell’udienza straordinaria del 16 novembre 2021, per il deposito di memorie vertenti su tale questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima):
a) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa per l’ulteriore esame del ricorso l’udienza straordinaria del 16 novembre 2021 (punto A);
b) assegna alle parti il termine di trenta (30) giorni liberi prima dell’udienza del 16 novembre 2021 per il deposito di memorie vertenti sulla questione indicata in motivazione (punto B).
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO