CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 21265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21265 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cpp E' presente, in sostituzione dell'Avvocato PROCENTESE DARIO CARMINE del foro di NAPOLI NORD per delega orale, l'Avvocato CAPUANO MARIO del foro di ROMA in difesa di CA AN il quale espone i motivi del ricorso e ne chiede l'accogli mento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21265 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 10/04/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto CA CO colpevole dei delitti di cessione continuata di sostanza stupefacente ai sensi dell'art.73 comma 1 dPR 309/90 e di resistenza a pubblico ufficiale e, con il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 24.000 di multa. 2. Il giudice distrettuale, ai fini della esclusione della ipotesi di lieve entità, valorizzava il dato ponderale dello stupefacente, del tipo cocaina, che il CA aveva ceduto a NO AR suddiviso in due buste, da cui erano ricavabili dosi singole in centinaia, che unitamente allo stupefacente vi era il passaggio al NO di una consistente somma di denaro (euro 1430), nonché alcune dosi di hashish e degli appunti manoscritti con indicazione di nomi e di cifre ed infine la rocambolesca fuga del CA sui tetti delle abitazioni adiacenti al luogo del fermo, approfittando anche delle immagini delle telecamere che gli segnalavano la presenza degli operanti inseguitori. Da tali elementi inferiva che il CA, anche in ragione dei precedenti penali, era inserito in un circuito criminale strutturato, come una piazza di spaccio e che svolgeva professionalmente l'attività di cessione di stupefacenti. Riconosciuta la recidiva, escludeva il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e rigettava la richiesta di integrazione della istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto ipotesi di 73 comma 5 dPR 309/90 nei confronti dell'imputato NO AR, in quanto non decisiva ai fini del presente giudizio. 3. L'imputo, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello articolando quattro motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione dell'art.603 comma 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione alla statuizione che aveva disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la sentenza che aveva deciso sulla responsabilità del coimputato, atteso che al NO, in relazione alle medesime imputazioni, era stata riconosciuta la ipotesi di minore gravità a seguito di un ridimensionamento degli elementi di accusa concernenti la partecipazione ad uno spaccio su piazza del tipo organizzato, anche in ragione della non consistenza delle somme di denaro sequestrate e della non univoca interpretazione del dato ponderale dello stupefacente. 3.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ascritti al T CA in ipotesi di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 per ragioni analoghe a quelle sopra evidenziate, rilevando altresì che mancava la prova che il ricorrente fosse inserito in un giro di spaccio organizzato e professionale, potendo semmai inferirsi che lo stesso svolgesse attività di spaccio al minuto per conto di terzi. Con una terza e una quarta articolazione la difesa del ricorrente lamenta vizio motivazionale con riferimento alle statuizioni con le quali erano state negate le circostanze attenuanti generiche ed era stata ritenuta la recidiva infraqui nq uen na le. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui la difesa deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. b), d) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 603 co. 2 c.p.p. con riferimento alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'assunzione di prove decisive quali la sentenza definitiva n. 555/2024 emessa dal GUP presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti del coimputato IN, laddove il giudice distrettuale ha ritenuto che la produzione non poteva ritenersi indispensabile nell'odierno giudizio in quanto, per stessa ammissione della parte ricorrente, si verte in ipotesi di una diversa interpretazione e, pertanto una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio presente nell'odierno giudizio, laddove i fatti-reato in detta sentenza sono stati ricondotti all'ipotesi lieve di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90. Sotto questo profilo il motivo di ricorso appare privo di pregio in quanto la Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento giuridico coerente nel riconoscere la superfluità dell'acquisizione della sentenza assunta nel giudizio separato, stante la completezza delle risultanze processuali utili per l'apprezzamento del fatto al fine di accertarne la qualificazione giuridica, senza del resto che possa riconoscersi alcun vincolo decisionale sul punto derivante dall'esito del separato giudizio pendente nei confronti di altro imputato. Invero nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, espressamente, Cass. n. 48093 del 10.10.2018, rv. 274230; conforme, Cass. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, rv. 280589). 2. Infondato invece è il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti al CA, atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (oltre 100 grammi di cocaina), il numero di dosi ricavabili (300 dosi medie circa), il contesto organizzato in cui il passaggio di droga e di denaro interveniva, accompagnato da appunti manoscritti, alcune dosi di hashish e l'impiego di accortezze volte ad ostacolare l'accertamento del reato e l'identificazione de rei, da cui desumere la ricorrenza di una organizzata e florida attività di spaccio. 2.1. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). La Corte territoriale ha fatto buon governo dei parametri indicati dall'art. 73, co. 5 DPR 309/90 per escluderne la ricorrenza, compiendo una valutazione complessiva analitica, considerando sia della duplice tipologia di sostanza, che del possesso di denaro e di un manoscritto con nomi e cifre e del contesto organizzato in cui era maturato l'incontro tra i due imputati e il passaggio del denaro, degli appunti e dello stupefacente, in una sorta di rendiconto giornaliero dell'attività illecita di spaccio posta in essere dal CA. 3. Quanto al trattamento sanzionatorio il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi dal reo, la trasgressività di taluno di essi (estorsione e partecipazione ad associazione per delinquere), e della distanza temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri modulati sul minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della capacità criminale del reo evidenziata anche dalla rocambolesca fuga sui tetti degli edifici, dal carattere organizzato dell'attività di cessione, dalla personalità del reo connotata da gravi precedenti penali e dall'assenza di profili di meritevolezza da valorizzare, tenuto conto che la confessione risulta assorbita dalla prova evidente di responsabilità. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cpp E' presente, in sostituzione dell'Avvocato PROCENTESE DARIO CARMINE del foro di NAPOLI NORD per delega orale, l'Avvocato CAPUANO MARIO del foro di ROMA in difesa di CA AN il quale espone i motivi del ricorso e ne chiede l'accogli mento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21265 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 10/04/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto CA CO colpevole dei delitti di cessione continuata di sostanza stupefacente ai sensi dell'art.73 comma 1 dPR 309/90 e di resistenza a pubblico ufficiale e, con il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 24.000 di multa. 2. Il giudice distrettuale, ai fini della esclusione della ipotesi di lieve entità, valorizzava il dato ponderale dello stupefacente, del tipo cocaina, che il CA aveva ceduto a NO AR suddiviso in due buste, da cui erano ricavabili dosi singole in centinaia, che unitamente allo stupefacente vi era il passaggio al NO di una consistente somma di denaro (euro 1430), nonché alcune dosi di hashish e degli appunti manoscritti con indicazione di nomi e di cifre ed infine la rocambolesca fuga del CA sui tetti delle abitazioni adiacenti al luogo del fermo, approfittando anche delle immagini delle telecamere che gli segnalavano la presenza degli operanti inseguitori. Da tali elementi inferiva che il CA, anche in ragione dei precedenti penali, era inserito in un circuito criminale strutturato, come una piazza di spaccio e che svolgeva professionalmente l'attività di cessione di stupefacenti. Riconosciuta la recidiva, escludeva il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e rigettava la richiesta di integrazione della istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto ipotesi di 73 comma 5 dPR 309/90 nei confronti dell'imputato NO AR, in quanto non decisiva ai fini del presente giudizio. 3. L'imputo, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello articolando quattro motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione dell'art.603 comma 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione alla statuizione che aveva disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la sentenza che aveva deciso sulla responsabilità del coimputato, atteso che al NO, in relazione alle medesime imputazioni, era stata riconosciuta la ipotesi di minore gravità a seguito di un ridimensionamento degli elementi di accusa concernenti la partecipazione ad uno spaccio su piazza del tipo organizzato, anche in ragione della non consistenza delle somme di denaro sequestrate e della non univoca interpretazione del dato ponderale dello stupefacente. 3.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ascritti al T CA in ipotesi di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 per ragioni analoghe a quelle sopra evidenziate, rilevando altresì che mancava la prova che il ricorrente fosse inserito in un giro di spaccio organizzato e professionale, potendo semmai inferirsi che lo stesso svolgesse attività di spaccio al minuto per conto di terzi. Con una terza e una quarta articolazione la difesa del ricorrente lamenta vizio motivazionale con riferimento alle statuizioni con le quali erano state negate le circostanze attenuanti generiche ed era stata ritenuta la recidiva infraqui nq uen na le. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui la difesa deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. b), d) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 603 co. 2 c.p.p. con riferimento alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'assunzione di prove decisive quali la sentenza definitiva n. 555/2024 emessa dal GUP presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti del coimputato IN, laddove il giudice distrettuale ha ritenuto che la produzione non poteva ritenersi indispensabile nell'odierno giudizio in quanto, per stessa ammissione della parte ricorrente, si verte in ipotesi di una diversa interpretazione e, pertanto una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio presente nell'odierno giudizio, laddove i fatti-reato in detta sentenza sono stati ricondotti all'ipotesi lieve di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90. Sotto questo profilo il motivo di ricorso appare privo di pregio in quanto la Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento giuridico coerente nel riconoscere la superfluità dell'acquisizione della sentenza assunta nel giudizio separato, stante la completezza delle risultanze processuali utili per l'apprezzamento del fatto al fine di accertarne la qualificazione giuridica, senza del resto che possa riconoscersi alcun vincolo decisionale sul punto derivante dall'esito del separato giudizio pendente nei confronti di altro imputato. Invero nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, espressamente, Cass. n. 48093 del 10.10.2018, rv. 274230; conforme, Cass. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, rv. 280589). 2. Infondato invece è il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti al CA, atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (oltre 100 grammi di cocaina), il numero di dosi ricavabili (300 dosi medie circa), il contesto organizzato in cui il passaggio di droga e di denaro interveniva, accompagnato da appunti manoscritti, alcune dosi di hashish e l'impiego di accortezze volte ad ostacolare l'accertamento del reato e l'identificazione de rei, da cui desumere la ricorrenza di una organizzata e florida attività di spaccio. 2.1. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). La Corte territoriale ha fatto buon governo dei parametri indicati dall'art. 73, co. 5 DPR 309/90 per escluderne la ricorrenza, compiendo una valutazione complessiva analitica, considerando sia della duplice tipologia di sostanza, che del possesso di denaro e di un manoscritto con nomi e cifre e del contesto organizzato in cui era maturato l'incontro tra i due imputati e il passaggio del denaro, degli appunti e dello stupefacente, in una sorta di rendiconto giornaliero dell'attività illecita di spaccio posta in essere dal CA. 3. Quanto al trattamento sanzionatorio il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi dal reo, la trasgressività di taluno di essi (estorsione e partecipazione ad associazione per delinquere), e della distanza temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri modulati sul minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della capacità criminale del reo evidenziata anche dalla rocambolesca fuga sui tetti degli edifici, dal carattere organizzato dell'attività di cessione, dalla personalità del reo connotata da gravi precedenti penali e dall'assenza di profili di meritevolezza da valorizzare, tenuto conto che la confessione risulta assorbita dalla prova evidente di responsabilità. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente