Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10228 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
7.REPUBBLICA ITALIANA 1 022 8POPOLO IT 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mendelo SEZIONE TERZA CIVILE vendita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13321/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente 17666/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. 22838 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 3445 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 12/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE S MARCO SRL, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore AL ZA, nonchè Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LI DI e ZA AL in proprio, 3000 per diritti L. 26 LUG. 2001. elettivamente domiciliata in ROMA CNE CLODIA 29, IL CANCELLIERE PIETRO RICCI, che la presso lo studio dell'avvocato difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE CANCELLERIA CAPPIOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FA UI;
2001 intimato 487 e sul 2° ricorso n° 17666/99 proposto da: 1 FA UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIETRO CLEMENTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IMMOBILIARE S MARCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore AL ZA, nonchè AL in proprio, LI DI e ZA CNE CLODIA 29, elettivamente domiciliata in ROMA PIETRO RICCI, che la presso lo studio dell'avvocato all'avvocato GIUSEPPEdifende anche disgiuntamente CAPPIOTTI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - - avversO la sentenza n. 862/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 17/03/98 e depositata il 26/05/98 (R. G. 1119/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Pietro RICCI;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del 2 ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10.1.1988 la Immobiliare AN AR a r.l., in persona del legale rappresentante ZA in proprio e ZA AL, nonché la stessa LI DI, premesso di aver conferito a LI GI mandato senza rappresentanza ad acquistare per loro conto dalle società Valbella prima e Valbella secondo talune unità immobiliari comprese in un più vasto complesso edilizio, esposero che in esito all'attività del mandatario, le società Valbella avevano trasferito direttamente gli immobili alla società AN AR. Affermarono di aver erogato al LI GI la somma di L. 121.750.000 per l'acquisto degli immobili e di avere successivamente appreso che il prezzo pagato dal LI GI alle società Valbella era pari a L. 85.000.000. Convennero, quindi, dinanzi al Tribunale di Verona il LI GI per sentirlo condannare alla restituzione della somma di L. 30.457.000, che sostennero di avere indebitamente corrisposto. Il LI GI negò di avere agito in qualità di mandatario ed oppose di avere acquistato per proprio conto gli immobili dalle società Valbella e di averli poi rivenduti agli attori ad un prezzo maggiore. Con sentenza dell'8.2.1995 il 3 Tribunale rigettò la domanda. Su appello della AN AR, della ZA e del LI DI la Corte di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: 1) che non v'era prova che LI GI avesse operato quale mandatario della AN AR, della ZA e del LI DI e non, invece, quale rivenditore degli immobili in favore di costoro;
2) che non v'era prova neppure del fatto che i pretesi mandanti avessero versato al LI GI l'intero importo di L. 121.750.000. Ricorrono la AN AR, la ZA e il LI DI con sei motivi. Il LI GI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Giova premettere che il documento contrattuale su cui si radicano le contrapposte difese delle parti risulta redatto in calce alla copia di un contratto preliminare con cui il LI GI si era obbligato ad acquistare per sé dalle società Valbella un complesso di appartamenti e di locali accessori più vasto di quello dedotto in controversia. Nel documento interessa si diede atto che le unitàche qui immobiliari oggi in contestazione (incluse tra tutte 4 quelle indicate nel preliminare) venivano acquistate da LI DI e da ZA AL per il prezzo di L. 121.750.000. Con i primi due motivi, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti denunziano violazione degli artt. "1362 e segg." cod.civ., nonché vizi di motivazione. Lamentano che la Corte di merito, trascurando di applicare i criteri legali di ermeneutica contrattuale, abbia escluso la sussistenza nel caso di specie degli estremi del mandato ad acquistare, da loro insistentemente prospettato. La doglianza non ha fondamento. I ricorrenti non indicano gli specifici criteri ermeneutici che sostengono chiariscono le ragioni per le violati, né, tanto meno, quali alcuni о tutti i criteri contenuti negli artt. 1362 e segg. cod. civ. sarebbero stati pretermessi. Di contro la Corte distrettuale, con argomentazione esauriente ed immune da vizi logici, ha osservato che dal contesto del documento come innanzi riprodotto non era possibile desumere, con sufficiente chiarezza, che il LI GI avesse assunto l'impegno di acquistare, per conto degli odierni ricorrenti, le unità immobiliari di che trattasi e non piuttosto l'impegno di rivendere ad essi le stesse unità dopo averle acquistate in proprio. Da tale considerazione la 5 Corte veneziana ha desunto, come conseguenza, che non meritava censura la sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda sul rilievo che la tesi del mandato, sostenuta dagli attori (cui incombeva l'onere probatorio relativo), non era stata provata. Questa motivazione è rispettosa dei principi che governano l'onere della prova ed, essendo strettamente pertinente ai poteri interpretativi del contratto, che competono esclusivamente ai giudici del merito, è insuscettibile di sindacato nel giudizio di legittimità. La reiezione dei motivi testè esaminati rende superfluo l'esame degli altri motivi (con cui i ricorrenti lamentano che senza adeguata motivazione la Corte di merito abbia ritenuto carente perfino la prova che essi avessero effettivamente corrisposto al LI GI l'intera somma di L. 121.750.000), che appaiono assorbiti. Il ricorso principale va, dunque rigettato. Va, infine, dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale (con cui il LI GI insiste nella eccezione, già sollevata in entrambi i gradi di merito, di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), in quanto sostanzialmente condizionato all'accoglimento del ricorso principale. I ricorrenti principali, soccombenti, vanno 6 condannati in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 6.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 456.000, oltre agli onorari, liquidati in L. 10000 TOT 290000 6.000.000. Roma, 12.3.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE -→ IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria -26-LUG 2001---- oggi, lì IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat SET. 2001 S Serie 4 Moody. 290.000 versate 9. DUECENTONOVANTAMILA al n! p. Dirigento Area Scrizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI LIPPO) Il Responsabile Servizio Titi Giudiziari (Dr. M. BATCICHINI)