Sentenza 24 aprile 2009
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, le dichiarazioni accusatorie rese da un coindagato, contenute in un "block notes", possono essere acquisite ex artt. 234 e 237 cod. proc. pen., ma non posseggono, quanto al contenuto, la valenza probatoria delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, se non accompagnate da alcuna illustrazione da parte del loro autore in sede di interrogatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2009, n. 21289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21289 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 885
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 006635/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) EO GO N. IL 16/08/1964;
avverso ORDINANZA del 31/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cannoletta.
FATTO
Con ordinanza in data 31.01.2009 il Tribunale di Lecce, investito del riesame proposto nell'interesse di EO IO, ristretto in carcere con ordinanza del GIP del 15.01.2009 in quanto indagato per il delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 61 c.p., n. 9 e D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 80, per illecita cessione di eroina ai fratelli detenuti EO TO e AN, attraverso la collaborazione dell'agente di Polizia Penitenziaria Mele Riccardo, rilevando che il quadro indiziario non attingeva la soglia della gravità, essendo basato solo su un appunto in un block notes del Mele, formato ed acquisito peraltro dopo l'arresto del medesimo, nonché su riscontri con esso combacianti ma non inerenti allo specifico fatto della consegna della droga, annullava la misura della custodia carceraria, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Ricorre il P.M. di Lecce, deducendo che l'appunto del Mele integra nella sostanza una chiamata in correità, abbisognevole come tale solo di riscontri esterni, nella specie sicuramente sussistenti.
Resiste con memoria la difesa del EO, evidenziando che l'appunto del Mele, per le modalità e i tempi della sua formazione e acquisizione (dopo l'arresto e al di fuori di qualsiasi contestazione orale), che lo rendono assimilabile alle dichiarazioni spontanee, non integra assolutamente una chiamata in correità e ha un valore indiziario praticamente nullo, oltre ad essere, in ogni caso, privo di riscontri individualizzanti.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel vigente sistema processuale, invero, le dichiarazioni "erga alios" del coindagato o del coimputato sono prese in considerazione da varie disposizioni (artt. 64, 192, 210, 273 c.p.p.) in riferimento a una loro esternazione orale, in sede di interrogatorio o esame. Le dichiarazioni accusatorie del Mele, di cui in atti, sono invece dichiarazioni scritte. Formalmente, quindi, esse sono riportabili alla nozione di documento proveniente dall'imputato/indagato, di cui agli artt. 234 e 237 c.p.p.. Senonché, essendo state formate e acquisite (come precisato dal Tribunale) nel corso del procedimento e dopo l'arresto del Mele, non posseggono certamente la forza probatoria di un documento redatto in tempi non sospetti e acquisito a sorpresa.
Quanto al contenuto, ai tempi e al destinatario, sono sì rapportabili a una chiamata in correità, ma restano certamente fuori dalla nozione, e correlativa valenza probatoria, delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, posto che, esibite dal Mele dopo una sospensione del suo interrogatorio (nel corso del quale si era limitato ad ammettere rapidamente solo l'addebito proprio per il quale era stato arrestato, diverso da quello oggetto del presente procedimento) e non accompagnate da alcuna ulteriore illustrazione orale da parte dell'autore (che a tanto si è sottratto), sono rimaste prive della corroborante cornice dialettica garantita dal meccanismo orale di domanda e risposta. Alla stregua di tali puntualizzazioni sul valore delle dichiarazioni scritte "de quibus", e considerata l'assenza, correttamente rilevata dal Tribunale, di riscontri ad esse sul punto specifico della consegna della droga, il giudizio espresso nell'ordinanza impugnata, in ordine alla complessiva inidoneità del compendio indiziario a raggiungere la soglia sufficiente a giustificare la misura cautelare, appare immune da vizi rilevabili in questa sede.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2009