Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 322, comma quarto, cod. pen. (istigazione alla corruzione attiva propria) - e non quello di cui all'art. 228 L. fall. (interesse privato del curatore negli atti del fallimento) - la condotta del pubblico ufficiale (nella specie curatore) che induca l'"extraneus" (nella specie il fallito) a promettergli somme di denaro per sottrarre beni dalla massa dell'attivo fallimentare e, pertanto, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, mentre ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 228 L. fall. è necessario un concreto comportamento del curatore posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse privato ad un atto del fallimento ovvero di realizzare, attraverso l'ufficio della curatela fallimentare, un interesse non ricollegabile alla finalità propria ed esclusiva dell'amministrazione fallimentare.
Commentario • 1
- 1. Il delitto di interesse privato del curatoreDott. Giovanni Sorrentino · https://www.iusinitinere.it/
Questo articolo, il primo di due, è volto a far luce sul delitto di interesse privato del curatore e si inserisce in una sequela di contributi aventi come argomento principale i reati del curatore fallimentare commessi durante l'esercizio delle proprie funzioni. L'art. 228 della Legge Fallimentare stabilisce che «salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 322 e 323 del codice penale [è punito] il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati». Preliminarmente si deve osservare che, dopo l'abrogazione della fattispecie regolata dall'art. 324 c.p. ad opera della legge n. 86 del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2006, n. 41339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41339 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico Presidente del 23/11/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco Consigliere SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso Consigliere N. 2038
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO UR Consigliere N. 010514/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO UA N. IL 07/11/1962;
2) AN IO N. IL 20/07/1966;
3) D'AM UR N. IL 10/10/1961;
avverso SENTENZA del 26/10/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO UR;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. O. Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. OSSERVA
La Corte d'appello di Napoli ha confermato sentenza del tribunale di quella stessa città con la quale IA QU, AN DI e D'AM UR sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia in quanto giudicati colpevoli del delitto di cui agli art.81 cpv, 110, 117 c.p. e L. Fall., art. 228 perché, anche in tempi diversi e in esecuzione di medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con la cancelliera Lo Vecchio, addetta alle operazioni di assistenza nella procedura fallimentare, il IA quale curatore del fallimento De IV IN, il AN e il D'AM quali coadiutori di fatto del curatore, abusando dei poteri connessi alle pubbliche funzioni, inducevano il fallito a promettere loro indebitamente somme di denaro quale corrispettivo per la sottrazione dei beni dalla massa dell'attivo fallimentare e per altre agevolazioni nel corso della procedura.
I giudici del merito, per quanto si legge in sentenza, risultano aver fondato il loro convincimento: a) sulle dichiarazioni del De IV, b) sul contenuto della conversazione registrata ad opera del predetto, c) sulle dichiarazioni fornite dagli imputati nel corso dei rispettivi esami.
Ricorrono per cassazione, tramite i difensori, tutti gli imputati. Ricorso AN-D'AM. - si deduce manifesta illogicità di motivazione e inosservanza di norme procedurali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, nonché erronea applicazione della legge penale, in quanto: 1) la sentenza è fondata sull'erroneo convincimento che la cassetta stereofonica (pur cancellata) sia prova fondamentale ai fini della affermazione di colpevolezza, 2) il coadiutore o l'ausiliario del curatore fallimentare, non muniti di nomina da parte del GD, non sono soggetti alla legge fallimentare. La circostanza fu prospettata innanzi al giudice di appello che, tuttavia, la ha colpevolmente ignorata, ritenendo, in maniera errata, che fosse applicabile l'art. 117 c.p.;
viceversa la condotta del coadiutore fallimentare, che operi senza autorizzazione del Gb, costituisce operato di un soggetto mancante della qualifica di PU, richiesta L. Fall., ex art. 231, con la conseguenza che la relativa normativa non è applicabile a AN e D'AM.
Ricorso IA.- si deduce: 3) violazione di legge processuale e manifesta illogicità di motivazione relativamente alle questioni civili, atteso che l'impugnazione dell'ordinanza del giudice di primo grado, ordinanza con la quale venivano rigettate le doglianze afferenti l'inammissibilità dell'atto di costituzione di PC per inosservanza art. 78 c.p.p., lett. b) c) d) non ha ricevuto congrua risposta da parte del giudice di appello. Invero l'atto di costituzione risulta inficiato dalla mancata costituzione del difensore e ad essa non può supplire, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, la sottoscrizione per autentica della procura speciale, attesa la autonomia, funzionale e concettuale, dei due atti. Inoltre manca adeguata replica alla contestazione della legittimazione del De IV all'esperimento dell'azione risarcitoria, nè il rinvio ad alcune pronunzie della SC appare pertinente, atteso che, nel caso che occupa, il rapporto tra danno lamentato e fatti causativi dello stesso non hanno natura diretta, di talché il rinvio al capo di imputazione appare tutt'altro che risolutivo. La condotta ipotizzata a carico degli imputati non appare immediatamente lesiva di interessi del De IV, atteso che il reato L. Fall., ex art. 228, consistito, in ipotesi di accusa, nel proporre al fallito la sottrazione di alcuni beni del fallimento, non appare di per sè idoneo a causare danni risarcibili nella sfera di interessi, appunto del fallito. La motivazione poi appare ulteriormente illogica nella parte in cui pretende che l'indicazione del numero del procedimento (peraltro errata) e le generalità del primo imputato consentono di indicare chiaramente nel De IV la persona offesa. Non si comprende invero perché e come da tali elementi dovrebbe essere tratta la legittimazione alla azione civile nel processo penale in capo al De IV, 4) ancora violazione di norme processuali e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità del IA, atteso che del tutto apoditticamente la Corte afferma la attendibilità del De IV, trascurando quanto evidenziato a suo tempo dalla difesa del IAcirca il suo scorretto comportamento prima del fallimento (defiscalizzazione del registratore di cassa, intestazione a terzi del contratto di locazione dell'immobile nel quale aveva sede la attività commerciale, "ammaestramento" dei collaboratori circa il comportamento da tenere al momento dell'intervento del curatore, ecc.), non meno che circa le discrasie evidenziate dalle sue dichiarazioni fornite in udienza, rispetto a quelle precedentemente verbalizzate (e regolarmente acquisite) o ancora la falsità e reticenza dei testi indicati dal De IV, più volte richiamati e ammoniti dal presidente del Collegio giudicante.
Carattere sintomatico, poi, secondo la sentenza, avrebbe assunto il ritardo nella redazione dell'inventario e le irregolarità nella procedura fallimentare (sostanzialmente sintetizzate nella violazione della L. Fall., artt. 32 e 87), mentre non si rileva come la condotta addebitata a AN e D'AM mai avrebbe potuto esser tenuta nei tempi e nei modi di cui in imputazione, attesa la costante presenza della cancelliera Lo Vecchio (poi assolta). D'altra parte, l'incontro tra De IV, da un lato, AN e D'AM, dall'altro, mai avrebbe potuto svolgersi con le modalità segnalate dal primo, atteso che il perito incaricato della trascrizione della "cassetta" ha affermato che trattasi di due diverse conversazioni, alle quali hanno preso parte in tutto 7 soggetti, uno solo dei quali (il De IV evidentemente) presente ad entrambi gli incontri. È dunque evidente che AN e D'AM non possono aver proposto (come viceversa risulta dal capo di imputazione) al De IV sia di far "scomparire" parte della merce, sia di individuare persona disposta a immettere nuovi capitali, sanando così i debiti dell'azienda e consentendo a De IV di continuare l'attività; ciò in quanto tali discorsi furono tenuti in differenti occasioni e, per quel che si è detto prima, da differenti interlocutori. E ciò avrebbe dovuto ulteriormente riverberarsi sul giudizio in ordine alla attendibilità del De IV, unitamente alla considerazione della avvenuta manipolazione del nastro (evidentemente per eliminare parti delle conversazioni non favorevoli al denunziante). Infine, con i motivi di appello, era stata censurata violazione dell'art. 513 c.p.p. perché il Tribunale aveva utilizzato in senso accusatorio nei confronti di IA, le dichiarazioni rilasciate da AN e D'AM al GIP, senza consenso da parte dell'interessato. Ebbene anche tale rilievo non riceve risposta nella sentenza di appello, 5) violazione di legge e carenze motivazionali in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, atteso che, con l'atto di appello, si era avanzata la subordinata richiesta di derubricare il reato da consumato in tentato in mancanza di risultato contrastante con gli interessi della procedura fallimentare. La Corte, premesso che il reato de quo è qualificabile di pericolo presunto e dopo aver affermato che il tentativo è ipotizzabile (ma raramente realizzato), afferma, senza ulteriore spiegazione, che, nel caso in esame, rimane integrato il reato consumato.
Tanto premesso, rileva preliminarmente la Corte che la censura sub 5) del ricorso IA introduce la questione della corretta qualificazione giuridica del fatto-reato portato all'attenzione del giudicante.
Il ricorrente, come premesso, assume che, non di reato consumato si tratterebbe, ma, in ipotesi, di reato tentato.
L'assunto è infondato e tuttavia investe il giudice di legittimità del problema, come si è premesso, della corretta individuazione della fattispecie criminosa da contestare agli imputati. Invero già sotto la vigenza del precedente codice di rito, si era ritenuto (ASN 198706165-RV 175970) che la Corte di cassazione, in quanto organo giusdicente cui è attribuito il potere della uniforme interpretazione del diritto, una volta che i motivi di ricorso abbiano investito la definizione giuridica del reato anche se sotto profili di diritto non dedotti dal ricorrente, deve attribuire al fatto l'esatta definizione giuridica, con rettificazione della sentenza impugnata, anche se impugnante sia il solo imputato. L'assunto è rimasto fermo sotto la vigenza del "nuovo" codice, essendo stato stabilito (ASN 199709103-RV 208616) che salvo il divieto di reformatio in pejus, il principio generale di cui all'art.521 c.p.p. (potere del giudice di dare al fatto una definizione diversa da quella enunziata nell'imputazione) vale anche nel giudizio di legittimità. Tale facoltà di riqualificazione riguarda, oltre al fatto per come descritto nell'imputazione, anche il fatto per come accertato nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la correlazione tra l'imputazione e la decisione può ridursi alla sola identità dell'episodio storico dedotto nel processo, quando il giudice dell'impugnazione constati che, in base agli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, il medesimo episodio storico doveva essere diversamente rubricato.
La questione assume, nel caso in scrutinio, carattere preliminare, atteso che dalla sua soluzione può dipendere (e, per quel che si vedrà, effettivamente dipende) la "risposta" alle censure formulate dai ricorrenti.
Ebbene la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, aderente alla ipotesi di accusa esplicitata dal capo di imputazione, conduce a ritenere che, non del delitto di cui alla L. Fall., art. 228, si tratti ma di quello di cui all'art. 322 c.p., u.c.. Invero la condotta integrante la fattispecie criminosa dell'interesse privato del curatore negli atti di fallimento è fattispecie residuale - ancorché più grave, considerato il previsto trattamento sanzionatorio - rispetto a quelle di cui agli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323 c.p.. Il reato L. Fall., ex art. 228 comprende l'ipotesi della coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio, ovvero il caso in cui l'interesse privato del curatore risulti in concreto rivolto a perseguire un beneficio personale o di terzi, contrastante con le finalità della procedura concorsuale (ASN 200319818-RV 224503). In tal senso il curatore "prende un interesse privato". L'art. 322 c.p., comma 4, viceversa, prevede la condotta del PU che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p., vale a dire per un atto contrario ai doveri del suo ufficio.
Ebbene, in ipotesi di accusa, tale è la condotta del IA e dei suoi pretesi collaboratori di fatto, AN e D'AM. Da ciò discende: a) che, trattandosi, in effetti, di una ipotesi residuale di concussione, PO è certamente anche il privato (cfr. censura sub 3 seconda parte), b) che, senza dubbio alcuno, è ipotizzarle anche il tentativo (censura sub 5), c) che è certamente ipotizzarle il concorso nel reato proprio (censura sub 2). Impregiudicate rimanendo, allo stato, le altre questioni sollevate dal ricorso, la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale dovrà verificare la riconducibilità della fattispecie concreta (sotto il duplice aspetto, ovviamente, della condotta e dell'elemento psicologico) alla fattispecie astratta individuata da questo Collegio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006