Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art.274 comma primo, lett.b) cod.proc.pen. (nel testo modificato dalla l. n. 47 del 2015) deve essere non più solo concreto, ma anche attuale e tale ultimo requisito può essere desunto da una condotta prodromica ad un imminente trasferimento all'estero. (In motivazione, la Corte ha ritenuto immune da censure l'applicazione della misura del divieto di espatrio con ritiro del passaporto nei confronti di un cittadino straniero, il quale, subito dopo la condanna in primo grado, aveva chiesto il rinnovo del passaporto, pur essendo titolare di un documento d'identità valido sul territorio nazionale).
Commentario • 1
- 1. Certezza del diritto e altro ancora: commento della giurisprudenza penale di legittimità del 2016Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 18 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 44526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44526 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
445 2 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. - Consigliere - 1880 Dott. DOMENICO GALLO N. 32189/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TA EN IA N. IL 23/11/1977 avverso l'ordinanza n. 741/2015 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 23/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Amposio The he chiesto il rigens Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 23.6.2015 il Tribunale del Riesame di Milano confermava l'ordinanza del locale Tribunale che in data 10 giugno 2015 aveva applicato, in aggiunta alla misura dell'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria imposta a CA TA AR DE, in relazione al delitto di cui agli articoli 81 capoverso 648 codice penale per il quale aveva subito condanna, la misura del divieto di espatrio con ritiro del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:
1. vizio della motivazione. Contesta che il Tribunale di riesame motiva l'attualità e concretezza del pericolo di fuga con la circostanza dell'intervenuta sentenza di primo grado. Sostiene che la pena inflitta non è esecutiva e che certamente non è cambiato nulla rispetto alla situazione precedente. La ricorrente era in possesso di regolare e valido passaporto che sarebbe scaduto a febbraio 2015. Priva di pregio e illogica è anche l'argomentazione addotta dal Tribunale circa la non necessità di rinnovo del passaporto in presenza della misura cautelare della obbligo di citazione alla polizia giudiziaria.
2. Travisamento dei fatti. Lamenta che non è stato accertato alcun concorso con soggetti stranieri;
3. Travisamento dei fatti il Tribunale non ha tenuto conto che la ST si era prodigata per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e che aveva chiesto il rinnovo del passaporto in febbraio quindi prima della sentenza 4. omessa motivazione. Il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la donna si era iscritta ad una scuola per il conseguimento della patente di guida 5. vizio della motivazione anche nella parte relativa ai suoi rapporti con il figlio che è cittadino italiano e vive stabilmente in Italia da quando era bambino e che non è ancora autosufficiente e quindi non è in grado di vivere da solo 6. vizio di motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto della personalità dell'imputata radicata nel territorio nazionale e che si è sempre attenuta alle prescrizioni impostele dalla misure in corso Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura in contestazione sul presupposto della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di fuga determinato dal fatto che il AN e la sua coimputata TI si fossero affrettati a richiedere il rinnovo dei passaporti dopo la condanna all'esito di un lungo dibattimento.
Considerato che
gli imputati non avevano motivi 1 interni allo Stato, avendo entrambi documenti di identità ( carta di identità il AN e permesso di soggiorno la TI) per richiedere il rinnovo dei passaporti, mentre potevano contare rapporti consolidati, anche di carattere famigliare, in Colombia e in Venezuela, utilizzabile nell'ipotesi di trasferimento, ha ritenuto che l'unica spiegazione possibile di tale richiesta fosse quella di costituirsi la possibilità di trasferirsi illecitamente all'estero, all'evidente scopo di sottrarsi al processo e alla pena. Ciò detto deve rilevarsi che per effetto della Novella dell'aprile 2015, anche con riguardo all'esigenza di cui alla lett. b), presupposto per l'applicazione della misura in esame, è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo "concreto", ma anche "attuale". La relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 47 del 2015 ha infatti sostenuto la necessità di prevedere che il pericolo di fuga "debba essere non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che il rischio che la persona possa fuggire debba essere imminente". E' evidente che la richiesta di rinnovo di passaporto, disancorata da esigenze di avere un documento di identificazione essendo il GI titolare di carta di identità e la CA di permesso di soggiorno, si appalesa come condotta indispensabilmente prodromica ad un trasferimento imminente in paesi, come la Colombia e il Venezuela, dove gli imputati vantavano una rete di appoggi anche familiari all'evidente fine di sottrarsi al processo e alla pena. Tutte le allegazioni difensive indicate nei motivi di ricorso non incidono su tale elemento obiettivo rispetto al quale non è stata fornita idonea giustificazione. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma il 13.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Antonio ESPOSITO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 NOV 2015 IL CANCELLIERE M E R P Claudia Pianelli U S E T R O * 2