Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2016, n. 47561
CASS
Sentenza 11 ottobre 2016

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Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la corresponsione, da parte degli amministratori, di somme "in nero" a dipendenti della società fallita, elargite, al di fuori di qualsiasi obbligo contrattuale, come regalie o premi non riconducibili a determinazioni societarie, nè ad un interesse della fallita, bensì all'arbitrio degli stessi amministratori. (Fattispecie relativa alla distrazione di una ingente somma di denaro in favore di tecnici e calciatori di una squadra di calcio, la cui società era poi fallita).

L'irregolarità del verbale di elezione di domicilio determina una nullità a regime intermedio (deducibile prima della deliberazione della sentenza di primo grado) dell'avviso di conclusione delle indagini, di quello di fissazione dell'udienza preliminare ovvero del decreto di citazione a giudizio, eventualmente effettuati al domicilio errato, poichè in tal caso si verifica una irregolarità della notifica e non già la sua omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondate le doglianze prospettate circa la mancanza della specifica indicazione della qualità di indagato nel verbale di elezione di domicilio, nonchè riferite alla notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio del difensore di fiducia rinunciante al mandato).

La notifica all'imputato eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario è valida anche se materialmente effettuata presso un luogo diverso da quello indicato nell'atto di elezione.

Commentario1

  • 1Pagamenti in nero, beni acquisiti illecitamente e contabilità inattendibile: distrazione e bancarotta documentale (Cass. Pen. n. 47561/16)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima Cassazione penale sez. V, 11/10/2016, n.47561 In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrano tra i “beni” dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 216 l. fall., tutti quelli compresi nella sua sfera di disponibilità patrimoniale, a prescindere dal titolo di acquisto; ne consegue che anche le somme provenienti da condotte illecite (ad es. truffa o appropriazione indebita) possono costituire oggetto di distrazione e i relativi reati possono concorrere, poiché l'illecito acquisitivo si esaurisce con l'ottenimento del bene mentre la distrazione integra una successiva e autonoma condotta lesiva della garanzia dei creditori. Costituisce distrazione anche l'impiego di risorse …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2016, n. 47561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47561
Data del deposito : 11 ottobre 2016

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