Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto danneggiati dal reato e legittimati a costituirsi parte civile gli abitanti residenti in un quartiere che, in conseguenza delle false attestazioni del dirigente comunale, avevano subito un peggioramento della qualità della vita e delle condizioni di vivibilità dell'intera zona a causa della eliminazione di una area adibita a verde attrezzato).
Commentario • 1
- 1. Indagini difensive false: reato si consuma al deposito (Cass. 7615/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2014, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 16/10/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2821
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 39298/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RA, n. 3/02/1941 a LECCE;
avverso la sentenza della Corte d'appello di LECCE in data 8/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio, ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza senza rinvio per prescrizione;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell'Avv. Lanucara L., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Pallara A. e del Prof. Avv. Musco E., che hanno chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8/02/2013, depositata in data 27/04/2013, la Corte d'appello di LECCE in parziale riforma della sentenza del tribunale di LECCE del 13/12/2011, appellata da AN RA e dalla parte civile ST AN, assolveva il ricorrente dalla contestazione di falso relativa all'area n. 21 per insussistenza del fatto, rideterminando la pena (già condizionalmente sospesa dal primo giudice) nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
giova precisare, per migliore intelligibilità dei fatti, che il primo giudice aveva dichiarato AN RA colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. e 479 c.p. e prosciolto il medesimo per il reato di cui al
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), perché estinto per prescrizione (delitto contestato come commesso in data 8/09/2005).
2. Ha proposto ricorso AN RA, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la predetta sentenza e deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) per nullità della sentenza in relazione all'art. 74 cpv. c.p.p..
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello respinto la richiesta di esclusione delle parti civili costituite (ossia, taluni residenti del quartiere interessato dal programma di recupero urbano) ritenendo che i falsi contestati ed accertati, in quanto tendenti ad attestare il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444 del 1968, con riferimento al verde pubblico attrezzato, sarebbero certamente idonei a procurare un danno agli abitanti del quartiere che si sono visti privati della possibilità di fruire del verde attrezzato;
diversamente, si sostiene in ricorso, i residenti del quartiere Rudiae, quali potenziali fruitori delle aree ivi presenti e destinate a verde pubblico, non sarebbero persone offese dal reato di cui all'art. 479 c.p., ne' soggetti che hanno subito un danno dal crimine, essendo evidente come il danno conseguente alla contestazione di tale illecito può perpetrarsi nei confronti di coloro i quali dell'atto del pubblico ufficiale, asseritamente contenente false attestazioni, siano i diretti o i mediati destinatari;
a ragionare diversamente, si sostiene in ricorso, si giungerebbe all'assurda conclusione di doversi ritenere legittimato a costituirsi parte civile chiunque possa vantare un interesse anche minimo, secondo valutazioni che diverrebbero discrezionali e non più ancorate al dettato normativo.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 479 c.p. e correlato vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). In sintesi - premesso che i falsi contestati al ricorrente quale dirigente all'epoca del settore urbanistica del Comune di LE, sono costituiti, da un lato, dalla relazione tecnica 8 settembre 2005 costituente il presupposto della Delib. C.C. di LE 17 settembre 2005 e, dall'altro, dalla relazione inviata all'Assessore Regionale all'urbanistica 23 settembre 2005 - la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente utilizzato, al fine di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 479 c.p., quale parametro di riferimento per valutare la falsità degli atti posti in essere dal ricorrente, lo stato effettivo dei luoghi, ossia ritenendo erroneamente che la verifica al medesimo demandata concernesse la rispondenza del Programma di Recupero Urbano alla concreta situazione delle aree interessate dal medesimo;
diversamente, sostiene il ricorrente, la relazione richiestagli aveva ad oggetto la valutazione delle variazioni intervenute all'interno del perimetro del Programma di Recupero Urbano del quartiere Rudiae rispetto alle previsioni del PRG e dopo la sua approvazione, non poteva che imporre di assumere quale parametro di riferimento, per la verifica di eventuali variazioni sopravvenute, il PRG definitivamente approvato nel 1989, sulla scorta degli atti amministrativi successivi rilevanti ai fini dell'accertamento in questione;
in considerazione di ciò, si osserva, per tutte le aree (e non solo per la n. 21, per cui è intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto) il ricorrente avrebbe fondato la propria relazione su dati formali, ossia sugli atti che avevano inciso sulla pianificazione prevista dal PRG;
egli, cioè, avrebbe provveduto ad eseguire un controllo formale per attestare lo stato giuridico delle aree, mediante raffronto con il PRG;
al contrario, la sentenza impugnata, ritenendo che il ricorrente fosse stato richiesto di relazione sullo stato effettivo dei luoghi e non sullo stato giuridico degli stessi, avrebbe chiaramente individuato la falsità delle attestazioni del medesimo nella discordanza esistente tra quanto da questi dichiarato ed emergente dai dati documentali e lo stato di fatto del predetto quartiere, senza considerare quanto stabilito dal PRG rimasto parzialmente inattuato, ma che prevedeva determinate destinazioni per le singole aree rientranti nel predetto Programma.
2.2.1. In base a tale premessa, pertanto, il ricorrente passa in rassegna le singole ipotesi di falso contestate, evidenziando:
a) quanto all'area n. 11 ed all'area n. 12 (oggetto della relazione 23/09/2005), l'errore della Corte sarebbe consistito nel confrontare il Programma di Recupero Urbano con la situazione fisica dei luoghi anziché con quella giuridica, come invece richiesto al ricorrente, avendo le sentenze inteso il termine "utilizzabili" come riferito all'immediata possibilità di arredare a verde urbano attrezzato le porzioni di territorio comunale laddove, in realtà, detto termine nell'ambito della pianificazione urbanistica ha un contenuto tecnico - giuridico perché implica la possibilità di una determinata zonizzazione delle aree interessate, ciò che è possibile tutte le volte in cui non vi siano situazioni giuridiche che lo impediscano (peraltro, si aggiunge i manufatti esistenti nelle predette aree erano sicuramente preesistenti alla redazione, all'adozione ed all'approvazione dello strumento urbanistico generale, essendo stati edificati abusivamente in epoca di gran lunga precedente al 1989 e non sono mai stati sanati);
b) quanto all'area n. 17b che non sarebbe stata utilizzabile, nel senso predetto, perché era prevista la realizzazione nella stessa di un parcheggio sotterraneo che la rendeva incompatibile con l'impianto di specie arboree ad alto fusto, duplice sarebbe stato l'errore in cui i giudici sarebbero incorsi, in quanto, da un lato, sarebbe stata equivocata l'estensione dell'area interessata dalla realizzazione dell'edificio con la superficie abitabile , in quanto l'area era estesa 3.935 mq. ma la superficie sarebbe stata pari a 1.500 mq., sicché la residua area di mq.
1.710 rimaneva completamente disponibile per essere utilizzata a verde pubblico;
dall'altro, anche ammettendo che l'autorimessa interrata fosse stata progettata al di sotto dell'area che il PRU destinava a verde pubblico attrezzato, era evidente che detto Piano con tavole grafiche ed elaborati progettuali era stato approvato dal C.C. nel 1999 per poi essere oggetto di accordo di programma, a sua volta approvato con Delib. Presidente Regione Puglia del 2003; orbene, poiché non sarebbe intervenuta alcuna variazione di diritto e di fatto, il ricorrente altro non poteva fare se non limitarsi a tenerne conto nella ricognizione che si rendeva necessaria dopo lo stralcio dell'area contraddistinta con il n. 21 della tavola 4b del PRU (dunque, la sentenza sarebbe illogica alla luce dell'oggetto della richiesta, ossia se vi fossero state o meno variazioni rispetto al PRU che rendevano giuridicamente inutilizzabili le aree destinate a verde pubblico attrezzato);
c) quanto all'area riportata al n. 10, si tratterebbe in realtà di due porzioni di terreno di estensione diversa;
l'attestazione del ricorrente non sarebbe falsa solo per il fatto di non essere stata espressamente evidenziata la modifica apportata dall'UTC per compensare parzialmente lo stralcio dell'area 21 della tavola 4b del PRU;
solo per un errore di prospettiva la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione la situazione di fatto che, contrastando con il PRG e con il PRU, non poteva certamente impedire di utilizzare l'area in questione così come previsto nel Progetto di Recupero e come proposto dall'UTC;
d) quanto, infine, all'area n. 20, il ricorrente si sarebbe limitato solo ad una mera ricognizione dell'area al fine di verificarne l'esatto dimensionamento;
vi sarebbe, quindi, nel ragionamento dei giudici, il medesimo errore metodologico, per aver confrontato la previsione del PRU con la situazione di fatto.
2.2.2. Ulteriore profilo di doglianza, poi, nell'ambito del medesimo motivo, investe l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistere l'elemento soggettivo del dolo generico, senza adeguatamente soffermarsi sulle ragioni che avrebbero consentito di ritenere come volontaria e dunque dolosa, anziché frutto di errore - la presunta divergenza dal vero dell'atto sottoscritto;
l'IS, in altri termini, non sarebbe stato consapevole di rendere una falsa attestazione, essendosi limitato a riportare una situazione di fatto emergente da dati documentali da cui lo stesso traeva la propria fonte per la verifica dell'esistenza di variazioni al PRU del predetto quartiere su cui era stato chiesto di relazionare;
la mancata rispondenza del dato documentale rispetto allo stato dei luoghi era verificabile solo tramite sopralluogo, non richiesto però al ricorrente, sicché era da escludersi una condotta dolosa.
2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. e correlati vizi motivazionali di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di riduzione della pena con l'impiego di formule di stile che richiamavano il ruolo del ricorrente;
quanto, poi, alla gravità del fatto la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che le conseguenze sarebbero derivate dall'approvazione del piano e solo marginalmente dalla successiva attività riconducibile al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, che supera agevolmente - per le ragioni di cui si dirà oltre - il vaglio di ammissibilità, meriterebbe rigetto perché infondato;
tuttavia, dev'essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
4. Seguendo la struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere anzitutto esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 74 c.p.p., per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di esclusione della parte civile. Si sostiene, in sintesi, che i residenti del quartiere Rudiae, quali potenziali fruitori delle aree ivi presenti e destinate a verde pubblico, non sarebbero persone offese dal reato di cui all'art. 479 c.p., ne' soggetti che hanno subito un danno dal crimine, essendo evidente come il danno conseguente alla contestazione di tale illecito può perpetrarsi nei confronti di coloro i quali dell'atto del pubblico ufficiale, asseritamente contenente false attestazioni, siano i diretti o i mediati destinatari.
Il motivo di ricorso è infondato.
Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno condotto questa Corte alla decisione di rigetto, è utile un sintetico inquadramento fattuale della vicenda. Il procedimento penale trae origine da alcuni esposti presentati da cittadini residenti nel quartiere Rudiae-San Pio di LE i quali segnalavano delle irregolarità nel Piano di Recupero Urbano, lamentando in particolare che detto Piano prevedeva la smantellamento di una zona adibita a verde attrezzato con giochi per bambini, panchine ed altri elementi di arredo urbano, denominata Parco Corvaglia, e la realizzazione, al suo posto, di una zona mercatale.
L'area a verde attrezzato denominata Parco Corvaglia, in particolare, era sorta su una zona di terreno residuata a seguito della demolizione di alcune case popolari ed adottata dagli abitanti del quartiere che l'avevano trasformata in verde pubblico, anche grazie all'impegno dei ragazzi delle scuole che, vincendo il concorso nazionale "Da grande farò un parco", avevano ottenuto la fornitura delle strutture e dei giochi necessari ad arredarlo, con la presa d'atto e l'impegno dell'Amministrazione comunale, sin dal 2001, a valorizzare l'area (Delib. Giunta Municipale n. 138/01). Il Piano di Recupero Urbano del quartiere Rudiae-San Pio (per la cui attuazione, era stato firmato un Accordo di Programma in data 5.10.2002 tra Comune e Regione), come detto, prevedeva la sostituzione di Parco Corvaglia con un'area mercatale, indicando altre aree da destinare a verde pubblico e quantificandole in maniera tale da farle apparire sufficienti a soddisfare gli standard previsti dalla legge. Proprio questo aspetto veniva contestato dagli abitanti i quali avevano denunciato che le aree secondo il P.R.U. dovevano essere adibite a verde pubblico al posto del Parco Corvaglia erano in concreto incompatibili con tale utilizzo. Da qui l'opposizione del quartiere allo smantellamento di Parco Corvaglia, opposizione portata avanti sia attraverso iniziative istituzionali ad opera di alcune associazioni ambientaliste e dell'allora Presidente del Consiglio Circoscrizionale, Avv. RO OV (odierna parte civile), sia fisicamente mediante la ripetuta occupazione del parco da parte dei residenti: da ultimo a seguito dell'arrivo delle ruspe alle ore 3.00 del mattino del 12 aprile 2006. Ne seguì il sequestro del parco disposto dal P.M. con decreto del 26 aprile 2006, poi convertito in sequestro preventivo disposto dal G.I.P. con provvedimento del 3 novembre 2008.
5. Tanto premesso, l'impugnata sentenza ha ritenuto di dover rigettare la richiesta di esclusione della parti civili osservando quanto segue. I fatti appena sintetizzati consentivano, secondo i giudici salentini, di meglio comprendere le ragioni delle parti civili, tutte residenti nel quartiere Rudiae-San Pio e quindi interessate alle trasformazioni urbanistiche previste dal P.R.U.;
ebbene, i falsi contestati ed accertati, in quanto tendenti ad attestare il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444 del 1968 con riferimento al verde pubblico attrezzato, sono stati ritenuti certamente idonei a procurare un danno agli abitanti del quartiere, che si sono visti privati della possibilità di fruire del verde - pubblico attrezzato (in passato garantito dall'esistenza del Parco Corvaglia) nelle quantità previste dalla normativa urbanistica nazionale e comunale, con tutto ciò che ne consegue in materia di qualità della vita, di salubrità dell'aria e di valore delle costruzioni ivi presenti. Secondo la Corte territoriale, dunque, le false attestazioni di IS, finalizzate a mantenere le violazioni degli standard da cui era viziato il P.R.U. avrebbero contribuito a modificare la situazione di fatto nel quartiere dal quale veniva eliminata una preesistente area verde attrezzata, asseritamente sostituita con altri luoghi in realtà inidonei ad essere adibiti alla medesima destinazione. Non vi sarebbe dubbio, sul punto, per la Corte d'appello, che la violazione degli standard urbanistici a verde influisca direttamente sulla vivibilità del quartiere, andando ad intaccare posizioni giuridiche dei singoli cittadini e, quindi, anche delle parti civili costituite nel procedimento.
Sul punto, in particolare, i giudici salentini mostrano di non condividere l'assunto difensivo secondo cui danneggiati dal reato di cui all'art. 479 c.p., oltre alla P.A., possano essere solo coloro che siano immediatamente e direttamente destinatari dell'atto, giacché, in tema di reati di falso, sono da considerarsi danneggiato dal reato tutti i soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, a prescindere dal fatto che gli stessi fossero o meno destinatari dell'atto stesso. Nel caso di specie, si osserva in sentenza, le false attestazioni dell'IS, strumentali alla violazione degli standard urbanistici in materia di verde pubblico, avrebbero impedito ogni modifica del P.R.U. nel senso richiesto dagli abitanti del quartiere ed avrebbero, perciò, contribuito ad incidere sulla sfera giuridica degli stessi, avendo questi ultimi subito una contrazione delle aree a verde presenti nella zona, senza che a tale contrazione corrispondesse una reale compensazione, con il conseguente deprezzamento degli immobili, divenuti meno competitivi sul mercato, e l'altrettanto conseguente pregiudizio per la qualità della vita. Del resto, conclude la Corte territoriale, la riflessione dell'IS secondo cui, ragionando in tal modo, si finirebbe per legittimare la costituzione di parte civile di tutti gli abitanti di un Comune nel caso in cui il falso attenesse al PRG, non sarebbe decisiva ne' conferente, perché, ai fini della costituzione di parte civile, deve pur sempre trattarsi di un falso che, come nel caso esaminato dai giudici di merito, sia idoneo ad incidere e pregiudicare posizioni soggettive dei singoli tutelate dall'ordinamento.
6. Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale meritano condivisione, atteso che le stesse si presentano assolutamente conformi a diritto per le ragioni di seguito esposte, pur richiedendo un necessario approfondimento della questione.
6.1. Deve, anzitutto, premettersi che in relazione al problema dell'individuazione del soggetto qualificabile come persona offesa nei delitti di falso, una linea guida di fondamentale importanza è costituita dall'arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite che ebbe a chiarire - in relazione alla problematica della legittimazione del privato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione - come i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato (Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007 - dep. 18/12/2007, Pasquini, Rv. 237855).
Alla base dell'opzione ermeneutica seguita dal Supremo Collegio risiede la scelta per la concezione plurioffensiva del reato per la quale l'illecito non è fine a se stesso ma mezzo per la realizzazione di uno scopo ulteriore, in particolare, per dirla con la dottrina, "il falso è una specie della frode e la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (e se si vuole un mezzo) per offendere determinati interessi". Con la conseguenza che il risultato cui si dirige l'attività del falsario consiste nell'offesa "di quell'interesse particolare che sarebbe salvaguardato se i mezzi probatori non fossero falsati ... di quell'interesse specifico che è garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova". La conseguenza è che la "fede pubblica" non costituisce il bene giuridico esclusivo della tutela penale ma deve essere integrata con altri beni o interessi: in altri termini, un dovere di lealtà in termini generali si collega ad una visione astratta e assoluta che non ha riscontro nel diritto chiamato a regolare rapporti concreti, con la conseguenza che il dovere di correttezza e di lealtà in combinazione con il principio del regolare svolgimento del traffico giuridico evita di scontrarsi con l'astrattismo ed il formalismo. La giurisprudenza, dunque, con la soluzione prescelta dalle Sezioni Unite Pasquini, ha adottato pragmaticamente la teoria della plurioffensività con un utile ragguardevole: si resta fedeli ad una classificazione superata dai tempi ma non ancora sostituita dal legislatore ed al contempo si fa spazio agli interessi reali protetti dalle norme sul falso, progredendo nella direzione della concretizzazione del bene giuridico attraverso il riconoscimento ed il ricorso al principio generale di offensività.
6.2. Tutto ciò, ovviamente, ha comportato il superamento del problema dell'individuazione del soggetto legittimato a costituirsi parte civile nei reati contro la pubblica fede. La giurisprudenza successiva, riprendendo le argomentazioni esposte dalla sentenza Pasquini, ha infatti ribadito - con particolare riferimento alla disciplina urbanistica, per quanto qui di interesse - che, ad esempio, sussiste la legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del proprietario del fondo frontista nel caso in cui il soggetto attivo abbia indotto l'ufficio tecnico comunale a rilasciare il permesso di costruire attestando falsamente la conformità del fabbricato erigendo alla disciplina urbanistica (nella specie mancato rispetto della distanza minima - fissata dall'art. 17 NTA del PRG - dal manufatto del fondo frontista), in quanto i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato (Sez. 5, n. 39839 del 14/10/2008 - dep. 23/10/2008, P.O. in proc. CI e altri, Rv. 241725).
6.3. Quanto sopra, riferito alla posizione del proprietario del fondo frontista, vale a maggior ragione con riferimento alla posizione dei residenti del quartiere Rudiae.
Va rilevato, infatti, che le parti civili costituite, per come emerge dall'impugnata sentenza, sono tutti residenti nell'area usufruita quale parco pubblico attrezzato a verde attrezzato e per il gioco e lo sport, godibile da chiunque, ma in special modo dai residenti del quartiere, in base al cui numero si calcolano gli standard previsti dal D.M. n. 1444 del 1968. Tali standards, nell'accolta prospettazione accusatoria, sono stati violati attraverso le condotte illecite attribuite al ricorrente nei capi di imputazione, ed in particolare le imputazioni di falso, sia quale autore mediato che immediato, in specifici e determinati atti pubblici, ossia proprio in quegli atti che realizzano il conculcamento dei diritti e comunque degli interessi legittimi dei residenti del quartiere, si pongono in termini di stretta, immediata ed efficiente strumentalità rispetto alle lesioni di quelle medesime posizioni giuridiche e dunque ai danni patiti dalla illecita programmazione e realizzazione di opere di attuazione del programma di recupero urbano viziato dalla violazione degli standards medesimi. Si osserva, del resto, che il "verde attrezzato pubblico", quale specifica destinazione urbanistica, riveste nell'ambito della programmazione urbanistico- territoriale degli enti preposti la funzione di tendere all'innalzamento dei livelli di benessere e di qualità della vita, con certi e sicuri effetti sulla salubrità dell'ambiente e quindi sulla salute psico-fisica dei suoi fruitori. Indubbia poi è anche la valorizzazione che le proprietà viciniori risentono dalla prossimità con aree cui è impressa la destinazione in argomento. Dunque è evidente che le posizioni giuridiche soggettive lese e conculcate da parte delle condotte illecite ascritte al ricorrente, con l'effetto di diretta derivazione di ingiusto danno, sono da ricondurre sia nell'ambito dei diritti soggettivi, sia nell'ambito degli interessi legittimi. Riguardo ai primi si possono enucleare il diritto alla salute inteso quale pienezza del benessere psicofisico connesso alla salubrità e all'amenità dell'ambiente di vita, al diritto di proprietà, all'integrità del patrimonio sotto l'aspetto della valorizzazione degli immobili siti nell'ambito del quartiere, diritti tutti tutelati dall'ordinamento sia a livello costituzionale (art. 2, 32, 42 Cost.) sia a livello di legge ordinaria. Riguardo agli interessi legittimi, i residenti, qualità rivestita dalle parti civili costituite (tra cui il RO), vantano tale interesse qualificato proprio in quanto la normativa fissa gli standards urbanistici proprio in relazione al loro numero. Gli illeciti penali commessi, ai sensi dell'art. 185 c.p. e art. 2043 c.c., obbligano il ricorrente a risarcire civilisticamente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, comunque definibili, quantificabili e accertabili in separato giudizio, come disposto dal primo giudice nella sentenza confermata sul punto in appello.
6.4. La conclusione che riconosce alla posizione dei residenti nel quartiere Rudiae la veste di soggetti danneggiati dal reato di cui all'art. 479 c.p., del resto, osserva il Collegio, si spiega anche in ragione della particolare veste agli stessi attribuita nella vicenda di cui è processo, atteso che il Programma di Recupero Urbano del quartiere, approvato dal Consiglio Comunale ed in seguito assoggettato ad Accordo di programma, aveva subito variazioni inerenti allo stato dei luoghi che comportavano la riduzione di aree destinate a verde pubblico.
Com'è noto, il P.R.U. in questione rappresentava uno dei primi tentativi di attuazione del principio di consensualità nell'azione amministrativa, oggi trasfuso nei cosiddetti programmi partecipati di riqualificazione urbana. Si tratta di strumenti di urbanistica partecipata che prevedono il coinvolgimento degli stakeholder per la definizione di specifici programmi e progetti di determinate porzioni del territorio amministrato dall'ente. Gli attori del territorio svolgono un ruolo attivo di promotori, investitori, gestori, fruitori attraverso una concertazione che prevede accordi privilegiati con gli investitori (stockholder) e talvolta estesi anche ad organizzazioni sindacali e alla comunità locale (stakeholder). I Programmi partecipati di riqualificazione urbana sono strumenti legati alla pianificazione urbana, all'edilizia, alla progettazione degli spazi pubblici (in particolare modo le piazze e i parchi, come nel caso in esame), che tenga conto delle esigenze ed idee di chi dovrà vivere in questi spazi, ossia proprio i residenti nel quartiere. Rappresentano, dunque, la possibilità di realizzare in maniera condivisa e partecipata i Programmi di riqualificazione urbana (Pru), qual è quello oggetto di esame, introdotti dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 (recante Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e,
soprattutto, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 (recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia). La n. 179 del 1992 definì le finalità e modalità della programmazione, la copertura finanziaria, obiettivi sociali speciali, i contributi di edilizia agevolata, i soggetti operanti e soprattutto definì i programmi integrati di intervento, strumenti poi utilizzati per riqualificare non solo l'abitato ma anche gli spazi pubblici delle periferie, nell'art. 16 (Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni (...) ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana......), mentre nei commi successivi stabilisce i soggetti attori dei programmi integrati e la loro coordinazione con altri strumenti urbanistici. L'articolo è stato fondamentale assieme alla legge, per l'introduzione di un nuovo strumento che divenne di grande utilità per le amministrazioni locali, che poterono così procedere ad azioni concrete e dirette coordinate con le imprese edilizie private.
La L. n. 493 del 1993 snellì, invece, alcune procedure burocratiche per accelerare i processi di investimento e di occupazione in materia edilizia e definisce a sua volta i P.R.U. nell'art. 11 al comma 2: "I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici". Poi, nel comma 3, precisa che "I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi". Ecco dunque che con due leggi avvedute a distanza di un anno si risolse il problema della immobilità dei comuni in materia di riqualificazione delle periferie, cresciute a dismisura anche a causa dell'abusivismo, e si riuscì anche a rilanciare l'economia italiana. I P.R.U., dunque, introdotti dalla L. n. 493 del 1993, art. 10, comma 2 bis, vennero introdotti come programmi integrati pubblico-privati di riqualificazione urbanistico-edilizia di aree dimesse e/o fortemente degradate. La formazione dei programmi di riqualificazione urbana, infatti, costituisce per l'ente l'occasione per raccogliere una serie di indicazioni progettuali e attuative, per approfondire le linee sintetiche dei più rilevanti processi di trasformazione urbana, allo scopo, mediante l'individuazione di alcuni assi prioritari d'intervento, di ricondurre alcune parti di città ad un più complessivo ridisegno urbano e di ridistribuzione dei pesi insediativi e funzionali. In questo senso, del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha ben avuto modo di chiarire come la finalità propria del programma di recupero urbano consiste nel recupero e nella riqualificazione dell'edificazione esistente e non già nella modifica dell'assetto urbanistico, con la realizzazione di un numero di abitazioni del tutto sproporzionato (Cons. St., sez. 4, 3 aprile 2001, n. 1913, Reg. Puglia c. Soc. Giacovelli costruz., in Foro Amm. 2001, 808 e Comuni Italia 2001, 944). Il definitivo riconoscimento di strumenti di programmazione partecipata con cui è stata codificata l'esistenza di nuovi strumenti urbanistici di pianificazione "indiretta", del resto, è stato a più riprese riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa. Si è affermato, infatti, che con il programma integrato d'intervento, il programma di riqualificazione urbana ed il programma di recupero urbano, che trovano il loro fulcro metodologico e funzionale nel concetto di integrazione tra diverse opere, residenziali e non residenziali, e tra diverse forme di finanziamento, pubblico e privato, si può ritenere che il principio dell'integrazione sia stato pienamente sussunto nella materia urbanistica e che ben possa pertanto essere utilizzato quale criterio tecnico giuridico di pianificazione territoriale (T.A.R. Bologna (Emilia-Romagna), sez. 1, 14 gennaio 1999, n. 22, Soc. Nuova Sport e. Com. Reggio Emilia e altro, in Urbanistica e appalti 2000, 775; ancora, v. T.A.R. (Lazio), sez. 1, 19/ luglio 1999, n. 1652, Soc. G.M.L. immob. C. Com. Roma, in Foro Amm. 2000, 1885).
6.5. È indubbio che, in quanto strumenti partecipativi di programmazione dell'assetto urbanistico, i P.R.U. coinvolgono la posizione del privato e, in quanto tali, lo qualificano soggettivamente anche ai fini dell'attribuzione al medesimo di una veste di persona offesa/danneggiata dal reato nei reati come quello in esame.
Ed infatti, il privato, oltre ad essere considerato quale proprietario e, quindi, destinatario diretto degli effetti della pianificazione territoriale, nonché quale titolare dell'iniziativa economica e progettuale degli interventi di trasformazione urbana di livello attuativo, è, comunque, in quanto cittadino e fruitore del territorio, portatore dell'interesse pubblico all'ordinata e funzionale organizzazione dello spazio urbano. In tale veste esso è preso in considerazione dalle legislazioni statale e regionali sul procedimento di formazione dei piani territoriali, laddove esse - come nel caso in esame - prevedono istituti di garanzia della partecipazione. La pianificazione urbanistica, infatti, in quanto finalizzata all'ordinato assetto complessivo del territorio, coinvolge una pluralità di interessi inerenti alle molteplici attività che vi si svolgono, rispetto ai quali non viene posta alcuna gradazione, ne' vengono definiti criteri per la scelta: ne deriva che rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione l'impostazione da dare alla pianificazione in relazione all'assetto degli interessi collettivi da realizzare.
Il tema, pertanto, si intreccia inevitabilmente con quello della natura della partecipazione al procedimento di pianificazione rispetto ai soggetti "interessati", ovvero portatori di un interesse giuridicamente riconosciuto e la generalità dei cittadini. A tale riguardo, come osservato in dottrina, la giurisprudenza amministrativa pare operare una sorta di logica compensativa, recuperando sul terreno della concretezza e dell'attualità dell'interesse a ricorrere possibili profili di carenza di legittimazione e, viceversa, giungendo talora a negare una legittimazione difficilmente contestabile, in presenza di un interesse strumentale ritenuto eccessivamente labile. Quanto alla legittimazione, infatti, la giurisprudenza la riconosce tradizionalmente in capo a tutti i cittadini residenti nel Comune interessato dagli effetti dell'atto di pianificazione. Il requisito della mera residenza, tuttavia, è talvolta sostituito da quello della proprietà dell'area oggetto della previsione impugnata, ancorché con la previsione di temperamenti che tuttavia non elidono la necessità della ricerca di un effetto lesivo concretamente localizzabile. L'interesse ad agire viene, invece, ricondotto al criterio della c.d. vicinitas, del centro di interessi del ricorrente, che questi intenda tutelare, rispetto ai luoghi interessati dalla previsione del piano. L'art. 31, comma 9, L. 17 agosto 1942, n. 1150, (c.d. legge urbanistica), peraltro, stabilisce testualmente che "chiunque può ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione".
Anche se riferito all'atto di licenza edilizia, oggi permesso di costruire, l'espressione "chiunque" sembrerebbe far riferimento ad un'atipica azione popolare urbanistica, diretta a tutelare efficacemente l'interesse generale ad un corretto utilizzo del territorio, la cui trasformazione e modificazione deve avvenire nel rispetto degli strumenti pianificatori predisposti dagli organi competenti. L'interpretazione che di tale norma è stata fornita dalla giurisprudenza, tuttavia, riconduce la legittimazione all'impugnazione al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.
In punto di legittimazione, si può agevolmente concludere - così superando la censura mossa dal ricorrente secondo cui, accogliendo la tesi sostenuta nell'impugnata sentenza, si giungerebbe all'assurda conclusione di doversi ritenere legittimato a costituirsi parte civile chiunque possa vantare un interesse anche minimo, secondo valutazioni che diverrebbero discrezionali e non più ancorate al dettato normativo - che non è configurabile l'impugnazione del piano strutturale comunale o di un atto di pianificazione urbanistica in genere da parte di "chiunque" a tutela dell'interesse alla corretta e ordinata regolamentazione del territorio. E ciò in quanto, come noto, la legittimazione ad agire in giudizio consiste proprio nella titolarità di una posizione soggettiva esterna rispetto al giudizio, qualificabile come interesse legittimo o diritto soggettivo e consistente in una posizione qualificata nel senso di "una posizione che l'ordinamento contempla in capo ad un destinatario individuato", che lo differenzi rispetto alla collettività, mentre l'interesse a ricorrere consiste nell'utilità concreta, che può essere anche di carattere morale, che il ricorrente può ottenere dal giudizio. Posto, quindi, che il sindacato giurisdizionale non può essere promosso da chiunque, nell'interesse generale alla correttezza dell'azione amministrativa, ma solo da alcuni soggetti portatori di una situazione giuridica qualificata, ne deriva che solo tali qualificati soggetti possono far valere la violazione delle norme preposte a garanzia della partecipazione. E ciò anche laddove dette norme siano volte al fine di garantire una partecipazione aperta a chiunque nella funzione di collaborazione sopra evidenziata. Si configurano, quindi, due diversi e coesistenti fini della partecipazione al procedimento tra i soggetti qualificati e la collettività generale. Quest'ultima, infatti, è legittimata in alcune ipotesi a partecipare e presentare le proprie osservazioni, ma solo al fine di collaborare alla migliore configurazione del piano. I primi, invece, sono legittimati ad interloquire con l'ente competente all'adozione e sono, al contempo, titolari di una situazione giuridica soggettiva giustiziabile. È agevole concludere che questi, nel presentare osservazioni inerenti proprio la loro qualifica particolare, altro non facciano che anticipare all'amministrazione la propria posizione, con la forza dell'arma della legittimazione ad impugnare. Tale differenziazione, peraltro, non pare priva di logica. Le osservazioni della generalità dei legittimati non titolari di un interesse particolare perseguiranno l'interesse pubblico alla corretta ed ordinata organizzazione dello spazio. Le osservazioni dei portatori di un interesse privato saranno, invece, preordinate alla tutela della situazione specifica e concreta. Tuttavia, solo i secondi potranno far valere l'eventuale illogicità manifesta delle scelte, anche sulla scorta di motivazioni di ordine generale, ovvero la violazione delle norme preposte a garanzia della partecipazione.
Ed è indubbio, sul punto, che proprio in tale ultima categoria rientrino i soggetti costituitisi parti civili, tutti residenti del quartiere Rudiae ossia nell'area usufruita quale parco pubblico attrezzato a verde attrezzato e per il gioco e lo sport, godibile da chiunque, ma in special modo dai residenti del quartiere, in base al cui numero si calcolano gli standard previsti dal D.M. n. 1444 del 1968.
Le false attestazioni di IS, finalizzate a mantenere le violazioni degli standard da cui era viziato il P.R.U. hanno contribuito a modificare la situazione di fatto nel quartiere dal quale veniva eliminata una preesistente area verde attrezzata, asseritamente sostituita con altri luoghi in realtà inidonei ad essere adibiti alla medesima destinazione. Non vi è dubbio, dunque, che la violazione degli standards urbanistici a verde abbia influito direttamente sulla vivibilità del quartiere, andando ad intaccare posizioni giuridiche dei singoli cittadini e, quindi, anche delle parti civili legittimamente costituitesi dunque nel procedimento.
7. Può dunque procedersi ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente, come detto, censura l'impugnata sentenza, da un lato, per aver la Corte d'appello erroneamente utilizzato, al fine di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 479 c.p., quale parametro di riferimento per valutare la falsità degli atti posti in essere dal ricorrente, lo stato effettivo dei luoghi, ossia ritenendo erroneamente che la verifica al medesimo demandata concernesse la rispondenza del Programma di Recupero Urbano alla concreta situazione delle aree interessate dal medesimo (diversamente, sostiene il ricorrente, la relazione richiestagli aveva ad oggetto la valutazione delle variazioni intervenute all'interno del perimetro del Programma di Recupero Urbano del quartiere Rudiae rispetto alle previsioni del PRG e dopo la sua approvazione, non poteva che imporre di assumere quale parametro di riferimento, per la verifica di eventuali variazioni sopravvenute, il PRG definitivamente approvato nel 1989, sulla scorta degli atti amministrativi successivi rilevanti ai fini dell'accertamento in questione); dall'altro, per aver la sentenza ritenuto sussistere l'elemento soggettivo del dolo generico, senza adeguatamente soffermarsi sulle ragioni che avrebbero consentito di ritenere come volontaria e dunque dolosa, anziché frutto di errore - la presunta divergenza dal vero dell'atto sottoscritto (in altri termini, egli non sarebbe stato consapevole di rendere una falsa attestazione, essendosi limitato a riportare una situazione di fatto emergente da dati documentali da cui lo stesso traeva la propria fonte per la verifica dell'esistenza di variazioni al PRU del predetto quartiere su cui era stato chiesto di relazionare;
la mancata rispondenza del dato documentale rispetto allo stato dei luoghi era verificabile solo tramite sopralluogo, non richiesto però al ricorrente, sicché era da escludersi una condotta dolosa). Ambedue le doglianze, prospettate dal ricorrente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione sono infondate.
7.1. Quanto al primo profilo, infatti, quanto argomentato dal ricorrente non trova conforto nell'impugnata sentenza, che, sulla questione, ha chiarito come le due relazioni oggetto di contestazione (da un lato, la relazione tecnica datata 8 settembre 2005 con gli elaborati grafici di cui la relazione era corredo, tra cui quello denominato "Previsione progettuale di risistemazione a verde pubblico attrezzato", costituenti il presupposto della Delib. Consiglio comunale di LE n. 73 del 17 settembre 2005; dall'altro, la relazione inviata all'Assessore regionale all'urbanistica datata 23 settembre 2005), ambedue a firma del ricorrente, risalenti al settembre 2005, vennero richieste al medesimo e da questi redatte proprio a seguito delle proteste della popolazione in merito all'insufficienza delle aree a verde previste nel P.R.U., specie a seguito dell'eliminazione del Parco Corvaglia. Detto P.R.U., come emerso dalle deposizioni (v. teste Ing. Stella), nella sua formulazione originaria, risultava già viziato in quanto conteneva una previsione di aree a verde inferiore agli standard previsti dal D.M. n. 1444 del 1968 e dallo stesso PRG del comune di LE. Si legge nell'impugnata sentenza che proprio per sopperire a tale difetto originario e per rispondere alle proteste degli abitanti del quartiere era stata adottata dal Delib. consiliare del 17 settembre 2005, n. 73 con cui venne approvata la proposta progettuale dell'IS con i relativi allegati, tra cui la relazione tecnica dell'8 settembre 2005, e l'elaborato denominato "Previsioni progettuali di risistemazione a verde pubblico attrezzato" in cui era data rappresentazione grafica alla proposta redatta dall'IS che riprendeva, in gran parte, le previsioni dell'originario P.R.U.;
orbene, si legge in sentenza come, proprio nell'elaborare tale proposta (di cui viene riportato ampio stralcio alla pag. 9), l'IS non si era basato sulle previsioni del P.R.G., ma aveva ben presente lo stato dei luoghi e le concrete possibilità di attuazione del P.R.U. e delle varianti al medesimo, tanto che rappresentava la necessità di modifiche della viabilità del quartiere piuttosto consistenti. Nonostante ciò, il ricorrente continuava a considerare come utilizzabili per verde attrezzato, tra le altre, le aree 17b e 20, tacendo il fatto che le stesse avessero caratteristiche incompatibili con quella destinazione. Inoltre, si legge nella motivazione dell'impugnata sentenza, la concreta verifica dello stato dei luoghi demandata all'IS emerge ancora più chiaramente nella corrispondenza con l'Assessore regionale all'urbanistica dell'epoca (la prof. Barbanente), riportandosi in sentenza la corrispondenza intercorsa tra la stessa e l'amministrazione comunale di LE (missiva 9 settembre 2005;
missiva 21 settembre 2005) in cui era evidente come l'Assessorato regionale richiedesse una specifica relazione sullo stato effettivo dei luoghi al fine di verificare se gli stessi fossero stati interessati da mutamenti tali da compromettere le aree destinare a verde attrezzato (si legge, in particolare, nella missiva del 21 settembre 2005 "per quanto sopra è urgente ricevere la relazione richiesta in data 9 settembre 2005 sullo stato dei luoghi unitamente ad ogni eventuale variante approntata da codesto Comune, al fine di verificare lo stato di attuazione del PRU finanziato con fondi regionali"). A dette richieste, l'amministrazione comunale aveva risposto inviando la relazione redatta dall'IS datata 23 settembre 2005, in cui palese era la piena consapevolezza del ricorrente circa il contenuto ed i termini della richiesta dell'Assessorato, avendo infatti lo stesso riconosciuto in detta relazione che "la verifica delle aree a servizi di quartiere all'interno del perimetro del PRU richiede obbligatoriamente un'attenta analisi sullo stato dei luoghi esistente, che tenga conto delle modifiche sul territorio intervenute nel tempo dalla data di approvazione del PRG, al fine di poter concretamente accertare l'effettiva sussistenza di aree disponibili ed oggettivamente ancora utilizzabili per gli usi cui erano state a suo tempo destinate dalle scelte pianificatorie dello strumento urbanistico generale". La verifica demandata al ricorrente, dunque, come sottolinea la sentenza impugnata, era relativa alle esistenze di fatto, all'attuale e concreta idoneità ad essere adibite a verde pubblico attrezzato delle aree tipizzate come F14 dal PRU e dalla sua variante. Tanto premesso, la sentenza impugnata passa quindi in rassegna le singole falsità ideologiche sviluppate con riferimento alle singole aree: a) quanto all'area 20, pur formalmente destinata a verde attrezzato, in concreto non avrebbe subito alcuna modificazione, evidentemente per la presenza di edifici privati, circostanza tutte taciute dal ricorrente nelle sue relazioni;
b) l'area 17b, in relazione alla quale - a di là delle censure difensive risolventisi in argomentazioni di fatto circa l'errore di computo operato dalla Corte territoriale - era emerso dovesse esservi realizzato un parcheggio interrato la cui copertura doveva essere costituita da pavimentazione a verde, senza, tuttavia, che nella relazione dell'IS si facesse menzione delle superfici destinate a parcheggio a raso, con conseguente falsità dell'attestazione relativa alla destinazione a verde di 1710 mq. materialmente non disponibili sull'area in questione;
c) l'area 10, in relazione alla quale gli atti redatti dall'IS attribuiscono alla medesima un'estensione maggiore di quella effettiva, facendo apparire quella estensione come risultante già dal PRG e dal PRU e non come il frutto di un accorpamento dell'area individuata dagli strumenti urbanistici di un'ulteriore superficie già adibita a parcheggi, sicché per tale parte l'attestazione doveva ritenersi ideologicamente falsa sommandosi a tutte le altre, conteggiate in eccesso (ciò, peraltro, sarebbe comprovato anche da un sopralluogo eseguito sul posto dall'Ing. Stella, che aveva accertato trattarsi di un'ampia isola pedonale, prevalentemente mattonata, con poche aiuole e con un campo di calcetto recintato;
d) l'area 11, infine, in relazione alla quale risulta ideologicamente falsa l'attestazione di un'estensione a verde pubblico di 14947 mq., attesa la concreta inutilizzabilità a verde di ampia parte di quell'area, interessata da viabilità e parcheggi di cui non si prevedeva affatto l'eliminazione e di cui, anzi, era prevista la conservazione come espressamente indicato nelle tavole del P.R.U., oltre a rilevarsi la presenza in loco di un impianto di distribuzione carburanti ancora in funzione all'atto del sopralluogo eseguito dal c.t. ing. Stella, nonché di fabbricati privati adibiti a condomini e piuttosto risalenti nel tempo. A comprova, infine, della correttezza argomentativa sviluppata dalla Corte territoriale quanto alla chiara individuazione fattuale secondo cui la relazione del 23 settembre 2005 riguardasse proprio la verifica dello stato dei luoghi e l'accertamento concreto dell'effettiva esistenza di aree disponibili ancora "utilizzabili" (termine su cui il ricorrente indugia tentando di attribuire al medesimo un significato diverso da quello indiscutibilmente chiaro) a verde attrezzato, è sufficiente richiamare la parte finale della relazione predetta a firma dell'IS, in cui si legge testualmente: "in conclusione, risulta di assoluta evidenza che le aree a servizi di quartiere FU - F 12 ed F14, con particolare riferimento alla destinazione a verde attrezzato, attualmente libere e concretamente utilizzabili all'interno del perimetro del PRU - Rione San Pio, siano sovradimensionate non solo rispetto alle originarie previsioni dello Strumento urbanistico generale, conseguenti all'applicazione dello standard di 22,5 mq/ab, ma ancor più rilevante ai parametri min. di riferimento fissati a livello nazionale dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444". Pare evidente, si legge in sentenza (pag. 17) che dette affermazioni non fossero rispondenti al vero, atteso che l'esame accurato delle allegate planimetrie a tale relazione ha dimostrato come fosse falsa gran parte dell'indicazione delle aree e delle superfici disponibili in ciascuna, atteso che, da un semplice calcolo operato dal c.t. Ing. Stella (risultante dalla divisione tra l'estensione complessiva per aree a verde attrezzato pari a mq. 18430, per il numero dei residenti del quartiere, pari a 2370 abitanti), l'estensione a verde attrezzato risultava pari a mq. 7,77 mq/ab., inferiore sia allo standard di 9 mq./ab. previsto dal D.M. n. 1444 del 1968 sia allo standard di 10 mq./ab. previsto dal PRG del Comune di LE.
7.2. Alla luce di tali elementi fattuali, perdono quindi di spessore argomentativo le doglianze difensive mosse con il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la configurabilità del delitto di cui all'art. 479 c.p. ed il preteso vizio motivazionale che inficerebbe l'impugnata sentenza, atteso che dette censure si fondano sostanzialmente sull'argomento, rimasto indimostrato ed adeguatamente confutato dalla Corte territoriale, secondo cui i giudici salentini sarebbero incorsi in un errore esegetico ritenendo che il ricorrente fosse stato richiesto di relazione sullo stato effettivo dei luoghi e non sullo stato giuridico degli stessi, individuando la falsità delle sue attestazioni nella discordanza esistente tra quanto da questi dichiarato ed emergente dai dati documentali e lo stato di fatto del predetto quartiere, senza considerare quanto stabilito dal PRG rimasto parzialmente inattuato, ma che prevedeva determinate destinazioni per le singole aree rientranti nel predetto Programma. Tali argomentazioni, in realtà, come detto, sono risultate destituite di fondamento alla stregua della ricostruzione fattuale correttamente operata dalla Corte territoriale, avendo infatti evidenziato i giudici di merito come, in realtà, all'IS fosse stata demandata la concreta verifica dello stato dei luoghi, sicché quanto egli avrebbe dovuto relazionare aveva ad oggetto una verifica dello stato di fatto e la possibilità "concreta" di adibire altre aree a verde pubblico. Quanto oggetto di ricostruzione fattuale da parte dei giudici di appello, peraltro, è frutto di un procedimento valutativo rimesso al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti - come nel caso in esame - da adeguata motivazione. È, dunque, corretta la soluzione giuridica offerta dalla Corte territoriale che ha ritenuto sussistere il reato di falso ideologico ex art. 479 c.p., sub specie di falso per omissione, che, secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, si configura allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero (v., tra le tante: Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013 - dep. 07/11/2013, Di Fatta e altri, Rv. 257549). Ed è indubbio, nel caso in esame, che le false attestazioni contenute negli atti sottoscritti dall'IS, finalizzate a mantenere le violazioni degli standards da cui era viziato il P.R.U., hanno contribuito a modificare la situazione di fatto nel quartiere dal quale veniva eliminata una preesistente area verde attrezzata, asseritamente sostituita con altri luoghi, in realtà inidonei ad essere adibiti alla medesima destinazione. Del resto, è pacifico in giurisprudenza che sussiste falsità ideologica in atto pubblico allorquando il pubblico ufficiale abbia taciuto qualche dato la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, abbia prodotto il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche parzialmente, al vero (Sez. 5, n. 10609 del 24/09/1982 - dep. 11/11/1982, Properzi, Rv. 156037).
7.3. Parimenti infondata è la censura proposta con riferimento al presunto difetto dell'elemento soggettivo. Anche su tale punto, infatti, la Corte salentina confuta la analoga doglianza mossa dall'appellante in secondo grado (peraltro, in quella sede, svolta nel tentativo di addossare ai suoi collaboratori la responsabilità delle omissioni dichiarative), osservando come egli, quale dirigente responsabile, aveva la responsabilità di effettuare un controllo accurato di quanto richiestogli, non potendo le inesattezze contenute nei documenti esaminati essere ritenute il frutto di semplici errori e, quindi, ascritte a condotte colpose del ricorrente, ma evidentemente precostituite al fine di rappresentare una situazione diversa dal reale, con difformità sempre per eccesso, tutte volte a dimostrare il rispetto dello standard relativo al verde attrezzato, per il cui raggiungimento sono stati operati scientemente incrementi delle aree disponibili. Non convince, a fronte di quanto sopra, la deduzione difensiva secondo cui il ricorrente non sarebbe stato consapevole di rendere una falsa attestazione, essendosi limitato a riportare una situazione di fatto emergente da dati documentali da cui lo stesso traeva la propria fonte per la verifica dell'esistenza di variazioni al PRU del predetto quartiere su cui era stato chiesto di relazionare. Sul punto, non dev'essere dimenticato che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 479 c.p. è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi ne' l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi doloso il comportamento tenuto dal ricorrente in presenza di complessivi ed immediatamente percepibili discrasie tra lo stato di fatto e quello di diritto dei luoghi oggetto di esame (non essendo sostenibile la tesi secondo cui tali discrasie sarebbero state rilevabili solo dietro sopralluogo, atteso che, oltre a costituire tale obiezione una censura in fatto, la stessa risulta smentita dalla ricostruzione operata dai giudici di merito), di cui non era stata data contezza dal medesimo nelle relazioni oggetto di contestazione (sulla sufficienza del dolo generico per la configurabilità del delitto in esame, v., da ultimo: Sez. 5, n. 35548 del 21/05/2013 - dep. 27/08/2013, Ferraiuolo e altro, Rv. 257040).
8. Parimenti infondato si appalesa, infine, l'ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di riduzione della pena con l'impiego di formule di stile che richiamavano il ruolo del ricorrente. Sul punto, quanto all'applicazione dei criteri discrezionali di cui all'art. 133 c.p., la Corte d'appello motiva riferendosi alla gravità del fatto
(gravità in particolare desunta dalla circostanza che il comportamento ha indotto l'Amministrazione comunale ad adottare ed approvare delle varianti al P.R.U. che avrebbero dovuto migliorare la dotazione di aree a verde, ma che invece non risolvevano affatto il problema), alle modalità dell'azione e alla notevole intensità del dolo, muovendo da una pena base di 1 anno ed 8 mesi di reclusione, aumentata per la continuazione di 2 mesi. Tenuto conto dei limiti edittali previsti (l'art. 479 rinvia all'art. 476 c.p., che prevede la pena da 1 a 6 anni di reclusione), è evidente che i giudici di appello non si siano discostati nel determinare la pena base dal minimo edittale e, comunque, sicuramente non abbiano valicato il medio edittale, sicché la motivazione soddisfa quanto normativamente richiesto.
Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v., tra le tante: Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596). Con riferimento, poi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello motiva il diniego in considerazione della carica apicale rivestita dal ricorrente nella redazione degli atti falsi, qualità che rendeva particolarmente attendibili le sue indicazioni, nonché per la notevole intensità del dolo, atteso che questi aveva pervicacemente tentato di dimostrare il rispetto dello standard relativo al verde attrezzato, malgrado diversi esposti, ricorsi e documenti degli abitanti del quartiere deponessero in senso contrario. Sul punto, i giudici di appello hanno in particolare valorizzato uno degli elementi rilevanti ai fini della concedibilità o meno delle attenuanti generiche (intensità del dolo), fondando sul medesimo un giudizio negativo di concedibilità delle attenuanti. Trattasi di operazione consentita e giuridicamente corretta, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
9. Il ricorso - esclusane all'evidenza l'inammissibilità - dovrebbe essere, dunque, complessivamente rigettato. Tuttavia, dev'essere rilevata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione alla data dell'8 agosto 2013, atteso che, al termine ordinario previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. (decorso in data 8 marzo 2013), devono essere aggiunti due periodi di sospensione del predetto termine prescrizionale dal 7 giugno al 18 ottobre 2011 (masi 4 e gg. 11) e dal 24 novembre al 13 dicembre 2011 (gg. 19). L'impugnata sentenza dev'essere, dunque, annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Segue ex lege, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile RO OV, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il delitto estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna IS LE alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile RO OV, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015