Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
La ricevuta di versamento in conto corrente postale ha natura di atto pubblico di fede privilegiata per quanto attiene alla provenienza del documento e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza (Fattispecie relativa a contraffazione commessa dal privato di bollettini di versamento in conto corrente postale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2010, n. 27617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27617 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1344
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 39063/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS FF N. IL 11/06/1977;
avverso la sentenza n. 9632/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo, che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BA RA è stato condannato dal Tribunale di Avellino per il delitto continuato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. (avendo contraffatto la ricevuta di n. 4 bollettini di versamento in conto corrente postale, apponendovi la stampiglia dell'ufficio postale del Comune di Forino), nonché di quello previsto dall'art. 468 c.p., per aver fatto uso del timbro contraffatto.
La corte d'appello di Napoli dichiarava ndp in ordine a tale seconda imputazione per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena. Ricorre il difensore, assumendo la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla natura dell'atto oggetto di falsità. La ricevuta di versamento in conto corrente postale non sarebbe atto pubblico, poiché il soggetto destinata a formarla non svolgerebbe funzione certificatrice.
La questione andrebbe, pertanto, rimessa alle S.U. di questa Corte. La doglianza è manifestamente infondata.
Il solo precedente evocato dal ricorrente (Cass. 6.6.85, Sorbo), secondo il quale la ricevuta di versamento in conto corrente postale non è precostituita a garanzia della pubblica fede e non è formata dal p.u. nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, non vale ad incrinare, ne' a scalfire il consolidato e compatto orientamento interpretativo il segno opposto.
Basti ricordare, fra tutte, la pur risalente pronuncia delle Sezioni Unite dal 7 luglio 1984, ric. Baldacchini, secondo la quale la falsificazione di ricevute di versamenti in conto corrente postale della tassa di circolazione per autoveicoli integra il delitto di cui all'art. 476 c.p., in quanto attiene a documenti che, rilasciati dall'ufficio postale, attestano attività svolte da quest'ultimo personalmente nell'esercizio delle sue funzioni.
Non v'è dubbio, dunque, che si tratti di atto pubblico di fede privilegiata per ciò che attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il p. u. attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza.
Non esiste sul tema, alcun contrasto esegetico in seno a questa corte di legittimità, che giustifichi la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. La manifesta infondatezza della prospettazione difensiva impone la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 500,00.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010