Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico - e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione - che sussiste in presenza di complessive ed immediatamente percepibili risultanze contabili di cui non venga data contezza dall'agente nelle attestazioni di cui sia investito. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di ipotesi di leggerezza, come pure di una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, di negligente applicazione di una prassi amministrativa, in capo ai revisori di un Comune, i quali attestavano la regolarità di svolgimento del servizio di tesoreria con piena corrispondenza tra situazione di diritto e di fatto, e cioè la disponibilità esistente presso la Banca d'Italia sostanzialmente equivalente al fondo cassa contabile, omettendo di dare conto di evidenti anomalie da cui emergeva che si trattava di corrispondenza artificiosamente creata).
Commentari • 4
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2013, n. 35548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35548 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/05/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1623
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 43091/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL TO, nato a [...] il [...];
RD AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/03/2011 della Corte d'appello di Napoli R.G. n. 9957/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Alberto De Vita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per gli imputati, l'Avv. Battolino Gennaro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/03/2011, la Corte d'appello di Napoli, per quanto ancora rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD AN e OL TO, in reazione ai reati di falso ideologico loro contestati, per avere attestato, quali componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune di Boscotrecase, in quattro occasioni, che la situazione di diritto concordava pienamente con quella di fatto e che il servizio di tesoreria era svolto con regolarità. La sentenza ha confermato le statuizioni civili.
2. Nell'interesse del RD e del OL è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.479 cod. pen.), nonché vizi motivazionali, dal momento che nella condotta contestata non era ravvisabile alcuna discordanza tra la realtà oggettiva e il contenuto dell'atto, dal momento che la disponibilità esistente presso la Banca d'Italia era sostanzialmente equivalente al fondo cassa contabile, anche se "artificiosamente ricostruita". I revisori, pertanto, non potevano essere a conoscenza dell'intervento fraudolento di terzi, che comunque era successivo alla verifica posta in essere, di talché, anche ammesso che la loro condotta fosse stata improntata a leggerezza, negligenza o imperizia, comunque non erano sussistenti gli elementi costitutivi del falso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi ne' l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato come, a fronte della mera corrispondenza tra il dato contabile finale e il fondo cassa, emergevano evidenti anomalie (la mancata corrispondenza delle somme giacenti sul conto della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, le risultanze del modello 56 T, che consentivano di accertare come le disponibilità al momento del pagamento erano ricostituite con appositi versamenti integrativi eseguiti dal tesoriere proprio in vista del controllo e ridotte subito dopo attraverso prelievi, l'ammontare delle somme risultanti dai registri di cassa del Comune), che gli odierni ricorrenti non hanno mai sottolineato.
In definitiva, non emerge un mero profilo di negligenza, ma una evidente consapevolezza della falsità della attestazione, fondata su accertamenti che trascuravano di dare conto delle complessive ed immediatamente percepibili risultanze contabili.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato e a tale decisione consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 1.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in Euro 1.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013