Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 288/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 288/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TACCONE MORENO CHRISTIAN, con domicilio presso il suo studio in Noviglio (Mi) in Via Pertini n. 32
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trezzano sul Naviglio, in data
03/09/2016, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trezzano sul Naviglio alla Parte II, Serie A n. 21, dell'anno 2016;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto, con reciproco impegno a comunicarsi con tempestività ogni cambiamento di domicilio e/o residenza;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
Pers 3. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori in regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre;
4. I genitori, in ossequio ai principi sanciti dalle norme dettate in tema di affido condiviso, si impegnano a far sì che i minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, affinchè essi conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Ciascun genitore potrà assumere in autonomia le decisioni quotidiane riguardo i figli quando questi staranno con esso.
I genitori, infatti, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni, invece, di maggior interesse per i figli e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
6. Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 75,00 mensili per ciascun minore (€ 150,00 totali) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT (a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del presente ricorso) e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul noto conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori, come da
Protocollo n. 2323/16 adottato dal Tribunale di Pavia. Protocollo che è stato consegnato ai ricorrenti;
7. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno regolati come segue, salvo diverso e miglior accordo scritto tra i genitori (da comunicarsi anche tramite whatsapp con preavviso di almeno 24 ore):
7.1. Lunedì: il padre preleverà all'uscita da scuola, accompagnandolo in Per_2
Pers piscina, da cui il minore rientrerà a casa con la madre;
verrà prelevata da scuola dalla madre;
7.2. Martedì e giovedì: il padre preleverà entrambi i figli all'uscita da scuola, riportandoli a casa dalla madre alle ore 18.30;
7.3. Mercoledì: il padre preleverà entrambi i figli all'uscita da scuola;
i minori pernotteranno da lui, che li riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina;
Pag. 2 di 6 7.4. Weekend: il padre trascorrerà con i figli i weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino a lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
7.5. Venerdì: nel caso in cui il weekend sia di spettanza materna, sarà lei a prelevare i figli da scuola il venerdì pomeriggio;
7.6. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare in modo da garantire la frequentazione come sopra concordata che, di comune accordo, potrà essere modificata nell'interesse dei minori;
7.7. I genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanze estive di 15 giorni anche non consecutivi, secondo gli accordi assunti tra gli stessi entro il 15 Marzo di ogni anno;
7.8. Per le festività natalizie i figli trascorreranno il 24 Dicembre con il papà che li accompagnerà dalla mamma alle ore 12.00 del 25 Dicembre ed entrambi i genitori trascorreranno il pranzo del Natale insieme ad essi. La cena del Natale i figli rimarranno con la madre, così come la giornata del 26 Dicembre.
7.9. Per Capodanno, secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno con i genitori dalle ore 15.00 del 31 Dicembre alle ore 19.00 del 01 Gennaio;
il 31 Dicembre
2025 essi lo trascorreranno con la madre.
7.9. Per le altre festività (Befana, Pasqua, Pasquetta, etc) si seguirà il principio dell'alternanza, avendo comunque riguardo alle esigenze dei minori;
7.10. I compleanni dei minori verranno trascorsi in compagnia di entrambi i genitori che si impegnano a trovare la soluzione di volte in volta più idonea;
8. I genitori si obbligano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul reciproco rispetto dell'altrui figura genitoriale;
9. Entrambi i ricorrenti prestano sin d'ora l'assenso per eventuali viaggi o spostamenti dei medesimi con i minori, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi detti spostamenti;
i coniugi prestano altresì reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, tanto per sé quanto per i figli minori;
10. I coniugi sono contitolari di un conto corrente bancario con MPS ed uno con BPM.: le somme giacenti su entrambi i conti sono già state ripartire in egual misura tra i coniugi e a breve essi saranno entrambi estinti.
Pag. 3 di 6 11. I finanziamenti aperti in costanza di matrimonio, tutti intestati come segue, verranno pagati dal Sig. . Essi sono così identificati: Parte_2
I. Compass, nr. 20737868, intestato a importo rata: € 146,63, numero Parte_2
rate: 84.
II. Fiditalia, nr. 0013103054143830, intestato a importo rata: € Parte_2
193,72, numero rate: 84.
III. Cofidis, nr. 999100904205, intestato a importo rata: € 103,27. Parte_2
IV. Cofidis, nr. 601101324055, intestato a importo rata: € 150,00. Parte_2
12. l'utilizzo della autovettura Jeep Avenger, targata GP 328 FD, oggetto di contratto di noleggio intestato alla signora viene assegnato in via esclusiva e definitiva Pt_1
alla stessa, che continuerà a pagare il canone mensile di noleggio fino a quando non scadrà il contratto stesso;
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
14. Il cane PE di proprietà della Sig.ra rimarrà è affidato ad un rifugio privato Pt_1
a Cuggiono (Mi) la cui retta di euro 180,00 viene pagata nella misura del 50% da ciascun coniuge così come tutte le spese veterinarie, sia ordinarie che straordinarie e, comunque, necessarie.
15. La roulotte di proprietà della Sig.ra verrà demolita entro il 30 Giugno 2025: Pt_1
attività e spese a carico di . Parte_2
16. Sempre nell'ottica degli accordi di scioglimento della comunione e divisione di tutti i beni in comproprietà, i coniugi dichiarano di avere già concordato la suddivisione del patrimonio comune a definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali e a tacitazione di ogni pretesa per quanto non riconosciuta, dipendente e comunque connessa al pregresso matrimonio con espressa rinuncia a ogni rivendica e ogni possibile diritto, nessuno escluso. I coniugi dichiarano che le operazioni di suddivisione sono già state esperite e concluse. Fatti salvi gli impegni di cui sopra le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra.
Pag. 4 di 6 17. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenti di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 03/09/2016, in Parte_2
TREZZANO SUL NAVIGLIO (atto n.21, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016)
Pag. 5 di 6 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 17/06/2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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