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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
US TANGO, nella causa iscritta al n. 5389/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. SIINO ALFREDO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 6/11/25, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento a partire dal mese di febbraio
2025 e di quello per la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto;
condanna l' alla rifusione allo Stato della metà delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, che si liquidano in euro 1750,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e compensa l'altra metà. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 04/04/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
6/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c. ;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di febbraio 2025 e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge
104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo;
- considerato che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite;
ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 6/11/25.
Il Giudice del Lavoro 2 SE NG
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
US TANGO, nella causa iscritta al n. 5389/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. SIINO ALFREDO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 6/11/25, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento a partire dal mese di febbraio
2025 e di quello per la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto;
condanna l' alla rifusione allo Stato della metà delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, che si liquidano in euro 1750,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e compensa l'altra metà. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 04/04/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
6/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c. ;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di febbraio 2025 e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge
104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo;
- considerato che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite;
ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 6/11/25.
Il Giudice del Lavoro 2 SE NG
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