Articolo 150 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 149Articolo 151
Versione
15 marzo 1974
Art. 150.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1974, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974