Sentenza 27 febbraio 1990
Massime • 1
In materia di reato impossibile, nel caso di inidoneità dell'Azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità dell'evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualità e giammai di eventualità o di rinvio ad un futuro più o meno prossimo, per quanto voluto ed auspicato dall'agente. ( Conf mass n 159725; ( Conf mass n 178663; ( Conf mass n 179317).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/1990, n. 10835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10835 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1990 |
Testo completo
L 1 0 83 5
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 27/2/90 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
N. 611Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente Nicola Caputi
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. Italico Libero Troja
2. » N. 177/90 Mario Sossi
3. Michele Annunziata
»
4. » Luigi Varola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO GI, nato a Trieste ld
11/11/35
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Trieste il 24/10/89
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. I. L. Troja
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Aponte
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
Ritenuto in fatto
Con sentenza, emessa il 24/1/89 dal Pre-
tore di Trieste, RO GI, in stato di custo-
dia cautelare dal 22/6/89, veniva dichiarato colpet vole e condannato alla pena della reclusione per due anni e due mesi e della multa per £.2.000.000 -3-
in ordine al reato di ricettazione, ex art.648 C.P.;
veniva assolto per insufficienza di prove in ordine al reato di falsa dichiarazione sulle qualità perso-
nali, ex art.495 c.p.
Dalla ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, risultava che il 22/6/89, in Trie- ste, in occassione di una perquisizione personale, il Moro era stato trovato in possesso di un blocchet-
to di assegni, relativo al c/c bancario n.9085/7 in- testato a Monaco Nevia, proveniente dal furto patito da costei il 20 aprile precedente.
Proposto gravame dall'imputato, la Corte
di appello di trieste, con sentenza emessa il 24/10/
89, lo assolveva dal reato di falsità perchè il fatto non costituisce reato e gli concedeva per il secondo reato la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.
4 c.p., prevalente sulla contestata recidiva, riducen-
do la pena inflittagli alla reclusione per un anno
e quattro mesi ed alla multa per f.1.200.000.
Il secondo giudice, nel ribadire la colpe-
volezza dell'imputato, disattendeva le giustificazio-
ni addotte dallo stesso circa il possesso del bloc- chetto; escludeva, inoltre, la prospettata ipotesi del reato impossibile a norma dell'art.49, la ipo-
tesi della inesistenza del reato presupposto nella -4-
ricettazione, la qualificazione del fatto sotto la ipotesi di cui al capoverso dell'art.648 C.P. e la concessione delle attenuanti generiche.
Respingeva infine l'istanza di rimessione in libertà
dell'imputato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Mo-
il quale ha presentato motivi a sostegno. ro,
Considerato in diritto
Il ricorrente ha presentato sette motivi a sostegno della impugnazione, circoscritta alla con-
danna per il reato di ricettazione.
Egli denunzia violazione ed erronea applicazione e vizio di motivazione : 1) in relazione all'art.49 C.P., non essendo stata giustamente considerata la condizione del blocchetto di assegni al fine della configurabilità del reato impossibile (primo motivo);
in relazione agli artt. 18 e 648 C.P., mancando la pro-
va positiva del reato presupposto (secondo motivo)%;B
3) in relazione all'art.648 C.P., mancando prove inop-
pugnabili contro la versione del possesso data dello imputato (terzo motivo)%; 4) violazione dell'art.648
e 712 C.P. essendo stata esclusa l'ipotesi prevista dall'art.712 C.P. (quarto motivo)%3B 5) in relazione all'art.648 n.2 C.P., essendo stata esclusa l'ipo-
tesi lieve (quinto motivo); 6) in relazione agli artt. -5-
62 bis, 132 e 133 C.P., essendo state negate le cir-
costanze attenuanti generiche (sesto motivo).
Denunzia altresi', violazione e d erronea applicazio-
ne degli artt. 272,273,274,648 e 650 C.P.P., con ri-
ferimento all'art. 250 D.L. 28/7/89 N.271, in ordine alla mancanza dei presupposti, richiesti dal codice di procedura penale vigente per la prosecuzione dello stato di custodia cautelare (settimo motivo).
Va precisato, in line preliminare, che al presente procedimento, in corso alla data di entra-
ta in vigore del codice di procedura penale, vanno
applicate le norme penali processuali anteriormente vigenti, ai sensi degli artt. 241 e segg.D.L. 28/7/89,
n. 271, salve le deroghe previste dal titolo terzo del citato decreto.
Alla stregua di tale normativa, il ricorso proposto dal RO non merita accoglimento, poichè so no infondati e vanno disattesi tutti i motivi dedot-
ti dallo stesso.
La decisione impugnata, ribadendo la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato in ricettazione CO-
me precedentemente qualificato e determinando la pena nella misura sopra ricordata, ha fatto buon governo e corretta applicazione delle norme penali sostanti- ve e processuali, ed ha adempiuto nel contempo, sotto -6-
tutti i profili logico-giuridici (della completezza,
della correttezza, e della coerenza) l'obbligo della motivazione derivante dagli artt.474 e 475 C.P.P.
previgente ed, implicitamente, quello derivante dallo art.192 C.P.P. (di immediata applicazione, per il richiamo contenuto nell'art.245 c.2 lett.b del D.L.
28/7/89 n.271).
Per quanto attiene alle prime quattro cen-
sure, la Corte di merito, pur in presenza dellcargo-
mentazione di per sè esaurienti e complete addotte al riguardo dal primo giudice, si è data cura di rie- saminare "funditus" la fattispecie, mettendo in par-
ticolare risalto i frammenti di realtà indicati a SO-
stegno delle doglianze mosse.
Ha fatto oggetto di attenta indagine sia la condizio- ne del blocchetto degli assegni, sia la sua provenien- za illecita consacrata agli atti, sia infine la inat-
tendibilità (anche perchè tardive) delle giustifica-
zioni addotte dal RO circa il suo possesso.
Proprio come risultato di tale ineccepibile e rigo-
rosa indagine, il secondo giudice ha ravvisato nella fattispecie tutti gli elementi del reato previsto dall'art.648 c.1 C.P., fra i quali il reato presup-
posto, escludendo con cio' sia la sussistenza della ipotesi del reato impossibile previsto dall'art.49 -7-
e. 2 C.P., sia la qualificazione del fatto sotto lo schema penale del reato previsto dall'art. 712 c.p.
Nel formulare tale giudizio, lo stesso giudice ha fat-
to ossequio al costante orientamento, elaborato in materia di ricettazione dalla giurisprudenza della
Suprema Corte. E' stato piu' volte affermato, infatti, che il pre-
supposto del reato di ricettazione è costituito da un delitto anteriore, ma non è necessario che tale reato sia giudizialmente accertato, poichè è sufficiente che il fatto della provenienza delittuosa delle co-
se acquistate, ricevute od occultate, con la consa-
pevolezza della loro illecita provenienza, risulti positivamente al giudice, chiamato a coupure della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale (Cass.Sez. II, 16/6/86, Varino, in
Cass.Pen., 1988, p.461, n.401).
Il secondo giudice ha fatto altresi' ossequio, in ma-
teria di reato impossibile ex art.49 e 2 C.P., allo
altro orientamento della giurisprudenza della Supre-
ma Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U.
30/4/83, Bandinelli, Cass.Pen.g 84, p.504), secondo
cui, nel caso dimidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità dell'evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualità -8-
e giammai di eventualità o di rinvio ad un futuro
piu' o meno prossimo, per quanto voluto ed auspica-
to dall'agente. & Cass.Sez.III, 25/3/83, Torti, ivi,
1984, p. 2419, n.1630).
Circa la esclusione della ipotesi prevista dal 2 comma dell'art.648, oggetto della quinta cen- sura, da decisione impugnata molto opportunamente e giustamente è pervenuta a tale corretta conclusione per avere dato rilevanza alle circostanze del fatto analiticamente esaminato, alla logica destinazione degli assegni ricettati ed alla negativa personali-
tà del RO, prescindendo dal valore intrinseco del-
le cose ricettate (nel quale ha fondato poi la con-
cessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 C. P.); ha ricordato al riguardo che, secondo quanto è stato affermato, per la sussistenza della ipotesi attenuata di cui all'art.648 C.P. non è suf-
ficiente accertare il valore economico minimo della cosa ricettata, dovendo l'indagine estendersi anche a tutte le circostanze di cui all'art. 133 C.P. (Cass.
Sez. II 19/1/84, Cortellino, in Cass. Pen., 1985,p.1379,
n.820).
Circa il diniego delle circostanze attenuan-
ti generiche, oggetto della sesta censura, la deci-
sione impugnata si è data cura di indicare espressamen- -9-
te gli elementi (riassunte sinteticamente nelle con-
notazioni oggettive e soggettive del fatto), sul qua-
1 ha fondato la sua scelta nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito.
Tale indicazione, confortata dal supporto di una inec-
cepibile motivazione, pone & discrezionalità esercita-
ta al riparo dal sindacato di questo giudice di le-
gittimità.
Non puo' avere ingresso in questa sede e
pertanto è inamissibile l'ultima censura, relativa
alla prosecuzione della custodia cautelare.
A prescindere dallo status dell'imputato nelle more questo giudizio, da definitività della sentenza,
conseguente al rigetto del ricorso, recide l'interes-
se specifico ad impugnare, previsto dall'art. 190 pen. comma C.P.P. previgente.
Al rigetto del ricorso conseguono, a cari-
co del ricorrente, gli oneri previsti dall'art.549 C.P.P. previgente.
P Q M
La Corte
rigetta il ricorso, proposto da RO Giu-
seppe, che condanna al pagamento delle spese del pro-
cedimento ed al pagamento della somma di f. 500.000
a favore della Cassa delle Ammende. -10-
Cosi' deciso in Roma il 27/2/90
IL PRESIDENTE
(dr. Nicola Caputi) варит IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. Itali Libero Troja)Troja Жавно бівноРолно бившо от
ispositeto In Cancelleria
27 LUG, 1950
IL COL APATORE DI VAALLLERIA CA