Sentenza 19 settembre 2012
Massime • 1
La legge n. 120 del 2010, che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, può trovare applicazione - quale disposizione di favore, ex art. 2, comma quarto, cod. pen. - anche in relazione ai fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina; tuttavia, una volta individuata la disposizione più favorevole, il giudice deve applicarla nella sua integralità non potendo combinare un frammento della legge previgente ed un frammento di quella vigente, giacché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza legge di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando il principio di legalità. Deve, pertanto, essere annullata senza rinvio la sentenza pronunciata, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s.), con la quale la pena applicata all'imputato sia determinata secondo la più favorevole in vigore al momento del fatto e sia sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta dalla successiva legge n. 120 del 2010, che per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s. prevede una pena più severa (da sei mesi ad un anno), in quanto detta pena è stata illegalmente sostituita, giacché qualora si ritenga il "novum" normativo di cui alla legge n. 120 del 2010 più favorevole in concreto esso deve essere applicato nella sua integralità, ivi compreso il nuovo e più severo trattamento sanzionatorio per il succitato reato.
Commentario • 1
- 1. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilitàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice: è quindi più favorevole la normativa introdotta nell'agosto 2010 che prevede quale pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per il reato di guida di stato di ebbrezza. Successione di leggi penali nel tempo: la guida in stato di ebbrezza tra sospensione condizionale e lavori di pubblica utilità (commento alla sentenza Corte di Cassazione, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2012, n. 42496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42496 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 19/09/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1394
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 50559/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) UR FO N. IL 24/01/1959 C/;
avverso la sentenza n. 1532/2010 GIP TRIBUNALE di FERMO, del 21/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Eduardo Scardaccione il quale ha chiesto annullamento con rinvio "sul punto calcolo pena e conseguente conversione".
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di ME ON per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il 23 settembre 2009, dolendosi del fatto che il Tribunale di Fermo, pur giudicando di un fatto commesso in data anteriore all'entrata in vigore della legge n.120/2010, ed applicando la pena di mesi 2 di arresto ed Euro 1.500,00
di ammenda con riferimento alla normativa in vigore al momento del fatto (più favorevole con riferimento alla forbice sanzionatoria prevista rispetto alla citata legge) - muovendo da una pena base di mesi 3 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, aumentata quella pecuniaria ad euro 2.000,00 di ammenda per l'aggravante ex art. 186 C.d.S., comma 2, sexies, diminuita a quella applicata per la scelta del rito - ha poi sostituito la pena stessa con la sanzione del lavoro di pubblica utilità introdotta con la detta L. n. 120 del 2010, come detto successiva al fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente, mette conto sottolineare che con l'impugnata sentenza il giudicante ha esplicitamente stabilito che la prestazione del lavorio di pubblica utilità avrebbe dovuto avere inizio successivamente alla dichiarazione di irrevocabilità della sentenza (esattamente, entro e non oltre 30 giorni): ne deriva che è tuttora sussistente, per il P.G. ricorrente, il concreto interesse all'impugnazione.
La tematica da affrontare concerne l'introduzione con la L. n. 120 del 2010 - nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, e salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale - della sanzione (sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria) del "lavoro di pubblica utilità" per la guida sotto l'influenza dell'alcool (nonché per il rifiuto dell'accertamento di cui all'art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5) e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti;
sanzione irrogabile già anche con il decreto penale di condanna (art. 186, C.d.S., comma 9 bis, e art. 187 C.d.S., comma 8 bis). Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di successione di leggi nel tempo, non vi è dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - possa essere ritenuta dall'imputato quale disposizione di favore, che, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile (così Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012 Ud. - dep. 22/03/2012 - Rv. 252170).
L'apprezzamento del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve tuttavia essere formulato - in virtù dei principi generali già enunciati e costantemente ribaditi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità - considerando la stessa nel suo complesso: una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integrante, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità ("ex plurimis", Sez. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo). Di tal che, e per quel che qui interessa, il giudice, laddove ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità - considerando in concreto più favorevole la L. n. 120 del 2010, che tale sanzione sostitutiva ha introdotto - deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla qualificazione del fatto commesso dall'imputato ed alla relativa forbice sanzionatoria prevista con detta legge. Orbene, la novella n. 120 del 2010 ha stabilito, per l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) - contestata al ME ed in relazione alla quale è stata concordata la pena tra le parti - differenti parametri edittali per la pena detentiva (arresto da sei mesi ad un anno), rispetto a quelli precedentemente in vigore, lasciando immutata la pena pecuniaria dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00 peraltro già così aumentata con l'intervento del legislatore del 2007: al momento del fatto contestato al ME erano in vigore la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e quella dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00, trattandosi di fatto avvenuto il 13 luglio 2008 e quindi dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (poi convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) che aveva fissato la pena detentiva, appunto, in quella dell'arresto da tre mesi ad un anno.
Dunque, se ritenuto più favorevole in concreto, il novum normativo di cui alla L. n. 120 del 2010 avrebbe dovuto essere applicato nella sua integrante con conseguente applicazione anche del nuovo trattamento sanzionatorio, come più volte precisato nella giurisprudenza di legittimità, e, con specifico riferimento proprio alla legge n. 120 del 2010, da questa stessa Sezione ("ex plurimis":
Sez.. 4, 1 febbraio 2012, n. 4927, Ambrosi, rv. 251956; Sez. 4, n. 11198/12, già sopra citata quanto all'applicabilità della nuovo disciplina a fatti commessi anteriormente alla novella del 2010). Nel caso in esame è decisivo considerare che, con la sentenza impugnata, all'imputato è stata invece applicata, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), oltre alla pena pecuniaria, la pena detentiva di mesi due di arresto (p. base mesi tre di arresto, diminuita di un terzo per il rito) secondo la più favorevole previsione normativa in vigore al momento del fatto (mentre, come detto, la L. n. 120 del 2010 ha stabilito la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno).
Deve conseguentemente escludersi la validità dell'accordo concluso fra il ME ed il P.M., e ratificato dal giudice, essendo stata sostituita illegalmente, per quanto sopra detto, la pena concordata tra le parti con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, trattandosi di pena determinata con riferimento alla forbice edittale prevista dalla normativa precedente e non a quella (più severa) stabilita dalla legge che ha introdotto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata. Ad avviso del Collegio l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo, in quanto l'imputato ed il P.M. potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi, e nel caso contrario il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. Il Collegio ritiene di dover aderire a tale orientamento interpretativo, rigorosamente rispettoso della volontà negoziale delle parti (conforme a Cass., Sez. 5, n. 1411 del 2007 ed alla prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema), ritenendolo pienamente condivisibile, rispetto all'indirizzo minoritario di questa stessa Corte che opta invece per la possibilità della rettificazione della sentenza ex art. 619 c.p.p., comma 2, o per l'annullamento con rinvio (Cass, Sez. 3, 14 giugno 2007, n. 34302, P.G. in proc. Catuogno, rv. 237124).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012